Sentenza 31 maggio 2024
Massime • 2
L'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo (che fissa il limite del risarcimento del danno alla somma di 4150 diritti speciali di prelievo per passeggero), pur applicandosi anche al danno non patrimoniale, non ne fonda direttamente la risarcibilità, dovendosi, a tal fine, far capo ai presupposti delineati dal diritto nazionale.
In tema di trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/05/2024, n. 15352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15352 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda, disponendo la compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 3 maggio 2024 Il consigliere estensore Dott. Enrico Scoditti Il Presidente Dott. Giacomo Travaglino 8