Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 marzo 1963
Art. 2.
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commerciali iscritti nell'albo professionale, che esercitano la libera professione.
La iscrizione e' facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di eta'.
Il trattamento di pensione e' cumulabile con qualunque altro goduto dell'iscritto.
Entrata in vigore il 29 marzo 1963
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