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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 5730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5730 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 10049/2022
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CA OL ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10049/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. CASA FEDERICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti DE Controparte_1 C.F._1
AR RC e PA IO nonché contro
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO-CONTUMACE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertarsi e dichiararsi ex art. 2901 c.c. l'inefficacia e/o la revoca dell'atto di “aumento di capitale sociale mediante conferimento”, redatto dal notaio di Venezia, rep. 142251, Per_1
racc. 45230, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Treviso, Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare, ai n.ri 33931 R.G. e 24111 R.P., per effetto del quale il pagina 1 di 14 convenuto sottoscriveva l'aumento del capitale sociale della Controparte_1 CP_2
accomandatario da € 23.535,71 ad € 94.535,71 (di cui € 94.065.00 al Controparte_2 [...]
ed € 470,71 alla , conferendo alla CP_1 Controparte_2 Controparte_2
i seguenti beni immobili in LI VE (TV): Controparte_2
C.F., Sez. D, foglio 9
− M.N. 86, sub 1, via Terraglio, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq.,
R.C.E. 76,02;
− M.N. 86, sub 7, via Terraglio n. 74, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale
32 mq., R.C.E. 76,02;
− M.N. 86, sub 10, via Terraglio, piano T, area urbana, mq. 154;
− M.N. 86, sub 11, via Terraglio nn. 72-74-74B, piani T-1-2, cat. A/8, cl. 2, vani 33,5, superficie catastale 1010 mq. (totale escluse aree scoperte 998 mq.), R.C.E. 5.481,05;
− M.N. 1097, via Falcone e Borsellino, piano T, area urbana mq. 38;
− M.N. 1098, piano T, area urbana mq. 853, ivi, piano T;
− , sub 3 graffato al mapp. sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, piani T-1, cat. C.F._2
A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.),
R.C.E. 657,97;
C.T., foglio 35
− M.N. 83, seminativo arboreo di ha.
0.19.50 R.D.E. 15,91, R.A.E. 9,06;
− M.N. 631, area rurale di ha. 0.00.85;
− M.N. 1096, seminativo arboreo di ha 0.30.90, R.D.E. 25,21, R.A.E. 145,36 in quanto atto dolosamente preordinato e posto in essere allo scopo di pregiudicare il soddisfacimento delle pretese creditorie azionate dall'attrice, ordinando al Conservatore dei
Pubblici Registri Immobiliari competente la trascrizione dell'emananda sentenza sui seguenti beni immobili in LI VE (TV) (…)
Accertarsi e dichiararsi inefficace l'atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645- ter c.c. ex art. 4 del medesimo atto, a rogito del Notaio di Venezia nn. Persona_2 rep./racc. 142681/45533, registrato a Mestre (Venezia 2) il 3 dicembre 2019 al n. 12393 serie pagina 2 di 14 1T, Registro Particolare 33349 Registro Generale 47475, con cui accomandatario CP_2
vincolava a favore della procedura di concordato di Controparte_2 Controparte_3
i suddetti beni in LI VE (TV):
[...]
C.F., Sez. D, foglio 9,
− M.N. 86, sub 1, via Terraglio, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq.,
R.C.E. 76,02;
− M.N. 86, sub 7, via Terraglio n. 74, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale
32 mq., R.C.E. 76,02;
− M.N. 86, sub 10, via Terraglio, piano T, area urbana, mq. 154;
− M.N. 86, sub 11, via Terraglio nn. 72-74-74B, piani T-1-2, cat. A/8, cl. 2, vani 33,5, superficie catastale 1010 mq. (totale escluse aree scoperte 998 mq.), R.C.E. 5.481,05;
− M.N. 1097, via Falcone e Borsellino, piano T, area urbana mq. 38;
− M.N. 1098, piano T, area urbana mq. 853, ivi, piano T;
− , sub 3 graffato al mapp. sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, piani T-1, cat. C.F._2
A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.),
R.C.E. 657,97;
C.T., foglio 35:
− M.N. 83, seminativo arboreo di ha.
0.19.50 R.D.E. 15,91, R.A.E. 9,06;
− M.N. 631, area rurale di ha. 0.00.85;
− M.N. 1096, seminativo arboreo di ha 0.30.90, R.D.E. 25,21, R.A.E. 145,36 ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari competente la trascrizione dell'emananda sentenza sui seguenti beni immobili in LI VE (TV) (…)
In via subordinata: a séguito dell'accoglimento della domanda, come sopra formulata, nel caso in cui il bene immobile e/o il diritto di reale di cui sopra non si trovino più nel patrimonio dei convenuti, per essere stato alienato medio tempore a terzi ai quali l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, condannarsi i convenuti, ex art. 2043 c.c. ed in via tra di loro solidale, a risarcire il danno patito dalla Società per effetto di tale eventuale alienazione;
pregiudizio pari al controvalore del bene alla data dell'atto inefficace nella misura che sarà pagina 3 di 14 determinata in corso di causa tramite consulenza tecnica d'ufficio, oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata all'agosto 2019 (data dell'atto revocabile) e fino al saldo effettivo. In particolare, detto valore è precisato in € 360.000,00 quanto al seguente bene immobile, pari al valore di aggiudicazione (e al prezzo base d'asta) intervenuta in data 09/11/2022 all'esito della procedura esecutiva n. 520/2018 R.E. Trib.
Treviso: Comune di LI VE (TV), catasto fabbricati M.N. 912, sub 3 graffato al mapp. 912 sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, piani T-1, cat. A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.), R.C.E. 657,97.
In ogni caso, accertarsi e dichiararsi inefficace l'atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. ex art. 4 del medesimo atto, a rogito del Notaio di Persona_2
Venezia nn. rep./racc. 142681/45533, registrato a Mestre (Venezia 2) il 3 dicembre 2019 al n.
12393 serie 1T, Registro Particolare 33349 Registro Generale 47475, con cui
[...]
vincolava i suddetti beni a favore della procedura di CP_2 Controparte_2 concordato di : comune di LI VE (TV): Controparte_3
C.F., Sez. D, foglio 9
− M.N. 86, sub 1, via Terraglio, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq.,
R.C.E. 76,02;
− M.N. 86, sub 7, via Terraglio n. 74, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale
32 mq., R.C.E. 76,02;
− M.N. 86, sub 10, via Terraglio, piano T, area urbana, mq. 154;
− M.N. 86, sub 11, via Terraglio nn. 72-74-74B, piani T-1-2, cat. A/8, cl. 2, vani 33,5, superficie catastale 1010 mq. (totale escluse aree scoperte 998 mq.), R.C.E. 5.481,05;
− M.N. 1097, via Falcone e Borsellino, piano T, area urbana mq. 38;
− M.N. 1098, piano T, area urbana mq. 853, ivi, piano T;
− , sub 3 graffato al mapp. sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, piani T-1, cat. C.F._2
A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.),
R.C.E. 657,97;
C.T., foglio 35 pagina 4 di 14 − M.N. 83, seminativo arboreo di ha.
0.19.50 R.D.E. 15,91, R.A.E. 9,06;
− M.N. 631, area rurale di ha. 0.00.85;
− M.N. 1096, seminativo arboreo di ha 0.30.90, R.D.E. 25,21, R.A.E. 145,36 ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari competente la trascrizione dell'emananda sentenza sui seguenti beni immobili in LI VE (TV) (…)
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della ctu in relazione alla domanda risarcitoria svolta in via subordinata”. per parte convenuta
“In via preliminare di rito: dichiararsi il radicale difetto d'interesse ad agire dell'attrice in ragione dell'avvenuto pignoramento e dell'imminente trasferimento forzoso degli immobili oggetto del conferimento revocando, al punto da risultare l'azione pauliana del tutto inutile – poiché inopponibile ai creditori pignoranti ex art. 2915, co. 2, c.c. – con riguardo a tutti i beni del Rag. già staggiti entro il procedimento R.G. Es. 520/2018, Tribunale di Treviso (e CP_1
vieppiù con riguardo ai beni già subastati).
In via principale di merito: rigettare in toto la domanda avversaria perché infondata sia in fatto che in diritto, per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. in materia di revocatoria.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, e loro distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria e senza accettazione di alcuna inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ordine di esibizione rivolto a controparte (che del resto è insinuata al passivo) ovvero, in via alternativa, alla RA del AL , Proc. n. 141/2019, nella persona del Controparte_4
Curatore Dr. ), avente ad oggetto: le Relazioni periodiche della Procedura dal 2020 ad Parte_2 oggi;
i piani provvisori di riparto delle risorse acquisite dalla cessione dei beni immobili oggetto di iscrizione ipotecaria a favore della BCC Pordenonese”
FATTO e DIRITTO
Nel 2019 la già posta in liquidazione, depositò ricorso per Controparte_3
concordato preventivo. In seguito, con sentenza N. 68/2021 dd. 26/07/2021, il Tribunale di pagina 5 di 14 Venezia dichiarò il fallimento. L'odierna azione è stata, quindi, proposta dalla RA fallimentare.
Nello specifico la RA attrice ha esposto che il convenuto era titolare Controparte_1
delle quote di che nel 2017 vennero conferite nella diversa Controparte_3 società poi ridenominata accomandatario Controparte_5 CP_2 CP_2 [...]
di cui il Sig. è socio accomandante. CP_2 CP_1
In data 28/08/2019, – in esecuzione di un preliminare dd. 23/02/2017 – Controparte_1
conferì dal proprio patrimonio personale in accomandatario i CP_2 CP_2 CP_2
seguenti immobili siti in LI VE (TV):
pagina 6 di 14 Con successivo atto notarile dd. 02/12/2019 accomandatario CP_2 Controparte_6
costituì vincolo ex art. 2645-ter c.c. sugli immobili di sua proprietà, per destinare le somme rivenienti dalla relativa cessione a: a) estinguere, in misura pari al 100%, il debito bancario garantito da ipoteche volontarie iscritte sugli immobili pari a circa € 1.029.000,00 b) estinguere le posizioni debitorie personali maturate dal Sig. nei confronti della Controparte_1 [...]
; c) soddisfare gli eventuali creditori commerciali del Sig. Parte_3
, per circa € 200.000,00; d) soddisfare i creditori della Controparte_1 Parte_3
.
[...]
In questo contesto la RA di assumendo che la Società sia Controparte_3 creditrice di , ha chiesto la revoca dei conferimenti effettuati dal convenuto Controparte_1
nei confronti di sostenendo che (cfr. p. 5 Controparte_2 Controparte_2 citazione) “Nel caso di specie, in ogni caso, ci sono tutti i presupposti richiesti dalla disciplina codicistica per la dichiarazione di inefficacia de qua:
1. la qualità di creditrice in capo all'attrice;
2. l'eventus damni ovvero l'effettivo prodursi di tale pregiudizio quale diretta conseguenza di quell'atto.
3. la scientia damni e cioè la consapevolezza, in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore attraverso il compimento dell'atto dispositivo e la Con partecipatio a questa della ”.
In subordine la RA ha proposto domanda risarcitoria con riferimento al valore dei beni immobili al tempo dell'atto di conferimento, “qualora gli stessi non siano più nella disponibilità dei convenuti al momento della sentenza che andrà a definire il presente giudizio o nel caso in cui tale sentenza non sia più loro opponibile o ancora nel caso in cui intervengano iscrizioni o trascrizioni che vadano a diminuirne il valore medio tempore” (cfr. p. 14 citazione).
pagina 7 di 14 Il convenuto si è costituito in giudizio affermando che non vi sarebbe interesse ad agire della
RA, in quanto i beni della cui disposizione si discute sono già stati oggetto di pignoramento da parte di creditori ipotecari, che vantavano ragioni di credito e diritti reali di garanzia sorti antecedentemente rispetto alla alienazione degli immobili da parte del convenuto.
Nel merito ha concluso per l'infondatezza della domanda risarcitoria svolta in subordine e per l'insussistenza dei presupposti per la revoca degli atti dispositivi.
Il 30/09/2025 il procedimento è stato riassegnato allo scrivente magistrato.
Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa all'udienza del 11/11/2025.
***
Si evidenzia in primis che la RA non risulta sprovvista di interesse ad agire, in quanto: taluni dei beni della cui disposizione si chiede la revoca sono attualmente oggetto di procedure esecutive (R.G. n. 520/2018 e R.G. n. 386/2021 Tribunale di Treviso), che, tuttavia, non si sono concluse;
altri immobili non sono oggetto di esecuzione. Di conseguenza, non può allo stato affermarsi che l'attrice non possa conseguire alcuna utilità dall'emananda sentenza.
Nel merito non vi è stata contestazione specifica in ordine alla circostanza che la Società attrice vanti ragioni creditorie nei confronti del Sig. . Quest'ultimo, invero, ha affermato che CP_1
l'attrice avrebbe riversato nella presente causa argomentazioni da svolgere nel giudizio di responsabilità intentato dalla RA nei confronti del medesimo , quale CP_1 amministratore;
nondimeno, egli non ha contestato gli addebiti mossi dalla RA, che sostanziano la plausibilità delle ragioni di credito richieste al fine di esperire l'azione ex art. 2901 c.c.
L'atto di conferimento di cui si discute ha determinato il depauperamento del patrimonio del debitore, il quale si è spogliato degli unici beni immobili di sua proprietà, con conseguente menomazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. Sussiste, di conseguenza,
l'eventus damni.
pagina 8 di 14 Tale atto di conferimento è suscettibile di revoca, nonostante si tratti di atto sottoscritto in esecuzione di un preliminare precedentemente stipulato. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso che la revocatoria possa indirizzarsi contro il contratto definitivo (cfr. Cass. Civ. n.
15215/2018).
Come ha evidenziato la curatela attrice, il ha bensì ottenuto – con il conferimento degli CP_1
Con immobili – le quote di , ma la sostituzione nel patrimonio del debitore di un bene immobile con una quota societaria determina una modifica peggiorativa della consistenza patrimoniale, sostituita con un capitale di rischio, che comporta – come detto – un eventus damni.
Si aggiunge, inoltre, che il conferimento degli immobili non ha procurato al conferente liquidità immediata per il pagamento dei debiti scaduti.
Il convenuto ha citato giurisprudenza relativa all'azione revocatoria esperita ex art. 66 L.F. ed alle regole che, in quel caso, presidiano l'accertamento dell'eventus damni. Tale giurisprudenza
è, però, inconferente nel caso di specie, in cui la Società fallita ha esercitato una azione revocatoria ordinaria nella veste di creditore pregiudicato dagli atti dispositivi compiuti dal debitore.
Quanto alla scientia damni non può dubitarsi che, nel momento in cui ha eseguito il conferimento, il Sig. fosse consapevole della esposizione debitoria nei confronti di CP_1
di cui egli era stato proprietario ed amministratore. Il medesimo, Controparte_3 dunque, doveva conoscere la situazione gestoria e patrimoniale della Società, ravvisandosi in capo a lui la necessaria consapevolezza anche delle poste debitore ingenerate dalle proprie condotte e del conseguente pericolo di pregiudizio per le ragioni della creditrice Società dovuto agli atti dispositivi.
Si precisa del resto che, secondo le affermazioni non contestate della RA, la mala gestio riguarda l'amministrazione della Società dal 2009 al 2017, con la conseguenza che il credito risarcitorio era sorto prima della sottoscrizione del preliminare con cui il Sig. si era CP_1
Con impegnato a conferire gli immobili di sua proprietà in .
pagina 9 di 14 Appare evidente che la dismissione del patrimonio immobiliare, posta in essere con la consapevolezza della qualità di debitore, integra il requisito soggettivo della scientia damni, intesa come consapevolezza in ordine alla natura segregativa dell'atto di conferimento rispetto agli immobili di proprietà, con conseguente pregiudizio delle ragioni dei creditori.
In altri termini, tenuto conto della qualifica soggettiva rivestita dal Sig. nell'ambito di CP_1
Con
tenuto conto dell'entità del conferimento eseguito in;
tenuto Controparte_3 conto dell'incidenza di tale conferimento rispetto al patrimonio residuo del debitore;
considerate tali circostanze non può che riscontrarsi la consapevolezza, in capo al convenuto, in ordine alla idoneità dell'atto a ridurre la garanzia patrimoniale a disposizione del creditore. Con Si consideri, poi, che è partecipata quasi interamente dal Sig. , con la conseguenza CP_1
che questi “è” la società e che, a dispetto della moltiplicazione dei soggetti giuridici coinvolti Con nella vicenda, la non può celarsi dietro al simulacro dell'alterità soggettiva, dovendosi presumere che essa conosceva il debito dell'alienante nei confronti di Controparte_3
e l'idoneità dell'atto di conferimento a pregiudicare i creditori del Sig. . Ne
[...] CP_1
consegue l'integrazione del requisito ex art. 2901 co. 1 n. 2 c.c.
L'atto ex art. 2645-ter c.c. è divenuto inefficace a seguito dell'avversarsi della condizione risolutiva prevista dall'art. 4 (Cause di estinzione del vincolo), secondo cui “Il vincolo cesserà di avere efficacia, con impegno della società a cancellare la trascrizione di suddetto vincolo e, in caso di sua inerzia, con facoltà da parte dell'acquirente degli Immobili, al verificarsi anche di uno solo dei seguenti eventi: (…) fallimento della società Parte_3
”.
[...]
La competente Conservatoria dei Registri Immobiliari curerà la trascrizione della presente sentenza.
pagina 10 di 14 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 – cause di valore indeterminabile, valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valore minimo per la fase di trattazione, tenuto conto della natura documentale della controversia, e valore minimo per la fase decisionale, tenuto conto della decisione in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi – in € 7.202 per compensi;
€ 545 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
− REVOCA l'atto dispositivo posto in essere da parte convenuta Controparte_1
nei confronti di parte convenuta Controparte_2
denominato “mutamento di capitale sociale mediante conferimento”, redatto
[...]
dal notaio di Venezia, rep. 142251, racc. 45230, trascritto presso l'Agenzia Per_1 delle Entrate, Ufficio Provinciale di Treviso, Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare, ai n.ri 33931 R.G. e 24111 R.P., per effetto del quale il convenuto ha sottoscritto l'aumento del capitale sociale della Controparte_1 [...]
a € 23.535,71 ad € 94.535,71, di Controparte_2
cui € 94.065.00 al ed € 470,71 alla Controparte_1 Controparte_2 conferendo alla i seguenti Controparte_2
beni immobili in LI VE (TV):
o C.F., Sez. D, foglio 9
▪ M.N. 86, sub 1, via Terraglio, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq., R.C.E. 76,02;
▪ M.N. 86, sub 7, via Terraglio n. 74, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq., R.C.E. 76,02;
▪ M.N. 86, sub 10, via Terraglio, piano T, area urbana, mq. 154;
pagina 11 di 14 ▪ M.N. 86, sub 11, via Terraglio nn. 72-74-74B, piani T-1-2, cat. A/8, cl. 2, vani 33,5, superficie catastale 1010 mq. (totale escluse aree scoperte 998 mq.), R.C.E. 5.481,05;
▪ M.N. 1097, via Falcone e Borsellino, piano T, area urbana mq. 38;
▪ M.N. 1098, piano T, area urbana mq. 853, ivi, piano T;
▪ , sub 3 graffato al mapp. sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, C.F._2
piani T-1, cat. A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.), R.C.E. 657,97;
o C.T., foglio 35
▪ M.N. 83, seminativo arboreo di ha.
0.19.50 R.D.E. 15,91, R.A.E. 9,06;
▪ M.N. 631, area rurale di ha. 0.00.85;
▪ M.N. 1096, seminativo arboreo di ha 0.30.90, R.D.E. 25,21, R.A.E. 145,36
− ACCERTA l'inefficacia dell'atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645- ter c.c., a rogito del Notaio di Venezia nn. rep./racc. 142681/45533, Persona_2 registrato a Mestre (Venezia 2) il 03/12/2019 al n. 12393 serie 1T, Registro Particolare
33349 Registro Generale 47475, con cui parte convenuta
[...]
a vincolato a favore della procedura di Controparte_2
concordato di i suddetti beni in Controparte_3
LI VE (TV):
o C.F., Sez. D, foglio 9,
▪ M.N. 86, sub 1, via Terraglio, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq., R.C.E. 76,02;
▪ M.N. 86, sub 7, via Terraglio n. 74, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq., R.C.E. 76,02;
▪ M.N. 86, sub 10, via Terraglio, piano T, area urbana, mq. 154;
▪ M.N. 86, sub 11, via Terraglio nn. 72-74-74B, piani T-1-2, cat. A/8, cl. 2, vani 33,5, superficie catastale 1010 mq. (totale escluse aree scoperte 998 mq.), R.C.E. 5.481,05; pagina 12 di 14 ▪ M.N. 1097, via Falcone e Borsellino, piano T, area urbana mq. 38;
▪ M.N. 1098, piano T, area urbana mq. 853, ivi, piano T;
▪ , sub 3 graffato al mapp. sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, C.F._2
piani T-1, cat. A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.), R.C.E. 657,97;
o C.T., foglio 35:
▪ M.N. 83, seminativo arboreo di ha.
0.19.50 R.D.E. 15,91, R.A.E. 9,06;
▪ M.N. 631, area rurale di ha. 0.00.85;
▪ M.N. 1096, seminativo arboreo di ha 0.30.90, R.D.E. 25,21, R.A.E. 145,36
− CONDANNA parti convenute e Controparte_1 CP_2
ACCOMANDATARIO a rifondere in solido le spese di Controparte_2 costituzione e patrocinio sostenute da parte attrice Parte_4
, liquidate in € 7.202 per compensi;
€ 545 per esborsi;
15% spese
[...] generali;
iva e cpa come per legge
− ORDINA alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, con riguardo ai seguenti beni immobili in LI VE (TV):
o C.F., Sez. D, foglio 9
▪ M.N. 86, sub 1, via Terraglio, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq., R.C.E. 76,02;
▪ M.N. 86, sub 7, via Terraglio n. 74, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq., R.C.E. 76,02;
▪ M.N. 86, sub 10, via Terraglio, piano T, area urbana, mq. 154;
▪ M.N. 86, sub 11, via Terraglio nn. 72-74-74B, piani T-1-2, cat. A/8, cl. 2, vani 33,5, superficie catastale 1010 mq. (totale escluse aree scoperte 998 mq.), R.C.E. 5.481,05;
▪ M.N. 1097, via Falcone e Borsellino, piano T, area urbana mq. 38;
▪ M.N. 1098, piano T, area urbana mq. 853, ivi, piano T;
▪ , sub 3 graffato al mapp. sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, C.F._2
pagina 13 di 14 piani T-1, cat. A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.), R.C.E. 657,97;
o C.T., foglio 35
▪ M.N. 83, seminativo arboreo di ha.
0.19.50 R.D.E. 15,91, R.A.E. 9,06;
▪ M.N. 631, area rurale di ha. 0.00.85;
▪ M.N. 1096, seminativo arboreo di ha 0.30.90, R.D.E. 25,21, R.A.E. 145,36
Venezia, così deciso il 03/12/2025
Il Giudice
dr. CA OL
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 10049/2022
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CA OL ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10049/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. CASA FEDERICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti DE Controparte_1 C.F._1
AR RC e PA IO nonché contro
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO-CONTUMACE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertarsi e dichiararsi ex art. 2901 c.c. l'inefficacia e/o la revoca dell'atto di “aumento di capitale sociale mediante conferimento”, redatto dal notaio di Venezia, rep. 142251, Per_1
racc. 45230, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Treviso, Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare, ai n.ri 33931 R.G. e 24111 R.P., per effetto del quale il pagina 1 di 14 convenuto sottoscriveva l'aumento del capitale sociale della Controparte_1 CP_2
accomandatario da € 23.535,71 ad € 94.535,71 (di cui € 94.065.00 al Controparte_2 [...]
ed € 470,71 alla , conferendo alla CP_1 Controparte_2 Controparte_2
i seguenti beni immobili in LI VE (TV): Controparte_2
C.F., Sez. D, foglio 9
− M.N. 86, sub 1, via Terraglio, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq.,
R.C.E. 76,02;
− M.N. 86, sub 7, via Terraglio n. 74, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale
32 mq., R.C.E. 76,02;
− M.N. 86, sub 10, via Terraglio, piano T, area urbana, mq. 154;
− M.N. 86, sub 11, via Terraglio nn. 72-74-74B, piani T-1-2, cat. A/8, cl. 2, vani 33,5, superficie catastale 1010 mq. (totale escluse aree scoperte 998 mq.), R.C.E. 5.481,05;
− M.N. 1097, via Falcone e Borsellino, piano T, area urbana mq. 38;
− M.N. 1098, piano T, area urbana mq. 853, ivi, piano T;
− , sub 3 graffato al mapp. sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, piani T-1, cat. C.F._2
A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.),
R.C.E. 657,97;
C.T., foglio 35
− M.N. 83, seminativo arboreo di ha.
0.19.50 R.D.E. 15,91, R.A.E. 9,06;
− M.N. 631, area rurale di ha. 0.00.85;
− M.N. 1096, seminativo arboreo di ha 0.30.90, R.D.E. 25,21, R.A.E. 145,36 in quanto atto dolosamente preordinato e posto in essere allo scopo di pregiudicare il soddisfacimento delle pretese creditorie azionate dall'attrice, ordinando al Conservatore dei
Pubblici Registri Immobiliari competente la trascrizione dell'emananda sentenza sui seguenti beni immobili in LI VE (TV) (…)
Accertarsi e dichiararsi inefficace l'atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645- ter c.c. ex art. 4 del medesimo atto, a rogito del Notaio di Venezia nn. Persona_2 rep./racc. 142681/45533, registrato a Mestre (Venezia 2) il 3 dicembre 2019 al n. 12393 serie pagina 2 di 14 1T, Registro Particolare 33349 Registro Generale 47475, con cui accomandatario CP_2
vincolava a favore della procedura di concordato di Controparte_2 Controparte_3
i suddetti beni in LI VE (TV):
[...]
C.F., Sez. D, foglio 9,
− M.N. 86, sub 1, via Terraglio, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq.,
R.C.E. 76,02;
− M.N. 86, sub 7, via Terraglio n. 74, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale
32 mq., R.C.E. 76,02;
− M.N. 86, sub 10, via Terraglio, piano T, area urbana, mq. 154;
− M.N. 86, sub 11, via Terraglio nn. 72-74-74B, piani T-1-2, cat. A/8, cl. 2, vani 33,5, superficie catastale 1010 mq. (totale escluse aree scoperte 998 mq.), R.C.E. 5.481,05;
− M.N. 1097, via Falcone e Borsellino, piano T, area urbana mq. 38;
− M.N. 1098, piano T, area urbana mq. 853, ivi, piano T;
− , sub 3 graffato al mapp. sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, piani T-1, cat. C.F._2
A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.),
R.C.E. 657,97;
C.T., foglio 35:
− M.N. 83, seminativo arboreo di ha.
0.19.50 R.D.E. 15,91, R.A.E. 9,06;
− M.N. 631, area rurale di ha. 0.00.85;
− M.N. 1096, seminativo arboreo di ha 0.30.90, R.D.E. 25,21, R.A.E. 145,36 ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari competente la trascrizione dell'emananda sentenza sui seguenti beni immobili in LI VE (TV) (…)
In via subordinata: a séguito dell'accoglimento della domanda, come sopra formulata, nel caso in cui il bene immobile e/o il diritto di reale di cui sopra non si trovino più nel patrimonio dei convenuti, per essere stato alienato medio tempore a terzi ai quali l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, condannarsi i convenuti, ex art. 2043 c.c. ed in via tra di loro solidale, a risarcire il danno patito dalla Società per effetto di tale eventuale alienazione;
pregiudizio pari al controvalore del bene alla data dell'atto inefficace nella misura che sarà pagina 3 di 14 determinata in corso di causa tramite consulenza tecnica d'ufficio, oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata all'agosto 2019 (data dell'atto revocabile) e fino al saldo effettivo. In particolare, detto valore è precisato in € 360.000,00 quanto al seguente bene immobile, pari al valore di aggiudicazione (e al prezzo base d'asta) intervenuta in data 09/11/2022 all'esito della procedura esecutiva n. 520/2018 R.E. Trib.
Treviso: Comune di LI VE (TV), catasto fabbricati M.N. 912, sub 3 graffato al mapp. 912 sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, piani T-1, cat. A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.), R.C.E. 657,97.
In ogni caso, accertarsi e dichiararsi inefficace l'atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. ex art. 4 del medesimo atto, a rogito del Notaio di Persona_2
Venezia nn. rep./racc. 142681/45533, registrato a Mestre (Venezia 2) il 3 dicembre 2019 al n.
12393 serie 1T, Registro Particolare 33349 Registro Generale 47475, con cui
[...]
vincolava i suddetti beni a favore della procedura di CP_2 Controparte_2 concordato di : comune di LI VE (TV): Controparte_3
C.F., Sez. D, foglio 9
− M.N. 86, sub 1, via Terraglio, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq.,
R.C.E. 76,02;
− M.N. 86, sub 7, via Terraglio n. 74, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale
32 mq., R.C.E. 76,02;
− M.N. 86, sub 10, via Terraglio, piano T, area urbana, mq. 154;
− M.N. 86, sub 11, via Terraglio nn. 72-74-74B, piani T-1-2, cat. A/8, cl. 2, vani 33,5, superficie catastale 1010 mq. (totale escluse aree scoperte 998 mq.), R.C.E. 5.481,05;
− M.N. 1097, via Falcone e Borsellino, piano T, area urbana mq. 38;
− M.N. 1098, piano T, area urbana mq. 853, ivi, piano T;
− , sub 3 graffato al mapp. sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, piani T-1, cat. C.F._2
A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.),
R.C.E. 657,97;
C.T., foglio 35 pagina 4 di 14 − M.N. 83, seminativo arboreo di ha.
0.19.50 R.D.E. 15,91, R.A.E. 9,06;
− M.N. 631, area rurale di ha. 0.00.85;
− M.N. 1096, seminativo arboreo di ha 0.30.90, R.D.E. 25,21, R.A.E. 145,36 ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari competente la trascrizione dell'emananda sentenza sui seguenti beni immobili in LI VE (TV) (…)
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della ctu in relazione alla domanda risarcitoria svolta in via subordinata”. per parte convenuta
“In via preliminare di rito: dichiararsi il radicale difetto d'interesse ad agire dell'attrice in ragione dell'avvenuto pignoramento e dell'imminente trasferimento forzoso degli immobili oggetto del conferimento revocando, al punto da risultare l'azione pauliana del tutto inutile – poiché inopponibile ai creditori pignoranti ex art. 2915, co. 2, c.c. – con riguardo a tutti i beni del Rag. già staggiti entro il procedimento R.G. Es. 520/2018, Tribunale di Treviso (e CP_1
vieppiù con riguardo ai beni già subastati).
In via principale di merito: rigettare in toto la domanda avversaria perché infondata sia in fatto che in diritto, per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. in materia di revocatoria.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, e loro distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria e senza accettazione di alcuna inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ordine di esibizione rivolto a controparte (che del resto è insinuata al passivo) ovvero, in via alternativa, alla RA del AL , Proc. n. 141/2019, nella persona del Controparte_4
Curatore Dr. ), avente ad oggetto: le Relazioni periodiche della Procedura dal 2020 ad Parte_2 oggi;
i piani provvisori di riparto delle risorse acquisite dalla cessione dei beni immobili oggetto di iscrizione ipotecaria a favore della BCC Pordenonese”
FATTO e DIRITTO
Nel 2019 la già posta in liquidazione, depositò ricorso per Controparte_3
concordato preventivo. In seguito, con sentenza N. 68/2021 dd. 26/07/2021, il Tribunale di pagina 5 di 14 Venezia dichiarò il fallimento. L'odierna azione è stata, quindi, proposta dalla RA fallimentare.
Nello specifico la RA attrice ha esposto che il convenuto era titolare Controparte_1
delle quote di che nel 2017 vennero conferite nella diversa Controparte_3 società poi ridenominata accomandatario Controparte_5 CP_2 CP_2 [...]
di cui il Sig. è socio accomandante. CP_2 CP_1
In data 28/08/2019, – in esecuzione di un preliminare dd. 23/02/2017 – Controparte_1
conferì dal proprio patrimonio personale in accomandatario i CP_2 CP_2 CP_2
seguenti immobili siti in LI VE (TV):
pagina 6 di 14 Con successivo atto notarile dd. 02/12/2019 accomandatario CP_2 Controparte_6
costituì vincolo ex art. 2645-ter c.c. sugli immobili di sua proprietà, per destinare le somme rivenienti dalla relativa cessione a: a) estinguere, in misura pari al 100%, il debito bancario garantito da ipoteche volontarie iscritte sugli immobili pari a circa € 1.029.000,00 b) estinguere le posizioni debitorie personali maturate dal Sig. nei confronti della Controparte_1 [...]
; c) soddisfare gli eventuali creditori commerciali del Sig. Parte_3
, per circa € 200.000,00; d) soddisfare i creditori della Controparte_1 Parte_3
.
[...]
In questo contesto la RA di assumendo che la Società sia Controparte_3 creditrice di , ha chiesto la revoca dei conferimenti effettuati dal convenuto Controparte_1
nei confronti di sostenendo che (cfr. p. 5 Controparte_2 Controparte_2 citazione) “Nel caso di specie, in ogni caso, ci sono tutti i presupposti richiesti dalla disciplina codicistica per la dichiarazione di inefficacia de qua:
1. la qualità di creditrice in capo all'attrice;
2. l'eventus damni ovvero l'effettivo prodursi di tale pregiudizio quale diretta conseguenza di quell'atto.
3. la scientia damni e cioè la consapevolezza, in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore attraverso il compimento dell'atto dispositivo e la Con partecipatio a questa della ”.
In subordine la RA ha proposto domanda risarcitoria con riferimento al valore dei beni immobili al tempo dell'atto di conferimento, “qualora gli stessi non siano più nella disponibilità dei convenuti al momento della sentenza che andrà a definire il presente giudizio o nel caso in cui tale sentenza non sia più loro opponibile o ancora nel caso in cui intervengano iscrizioni o trascrizioni che vadano a diminuirne il valore medio tempore” (cfr. p. 14 citazione).
pagina 7 di 14 Il convenuto si è costituito in giudizio affermando che non vi sarebbe interesse ad agire della
RA, in quanto i beni della cui disposizione si discute sono già stati oggetto di pignoramento da parte di creditori ipotecari, che vantavano ragioni di credito e diritti reali di garanzia sorti antecedentemente rispetto alla alienazione degli immobili da parte del convenuto.
Nel merito ha concluso per l'infondatezza della domanda risarcitoria svolta in subordine e per l'insussistenza dei presupposti per la revoca degli atti dispositivi.
Il 30/09/2025 il procedimento è stato riassegnato allo scrivente magistrato.
Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa all'udienza del 11/11/2025.
***
Si evidenzia in primis che la RA non risulta sprovvista di interesse ad agire, in quanto: taluni dei beni della cui disposizione si chiede la revoca sono attualmente oggetto di procedure esecutive (R.G. n. 520/2018 e R.G. n. 386/2021 Tribunale di Treviso), che, tuttavia, non si sono concluse;
altri immobili non sono oggetto di esecuzione. Di conseguenza, non può allo stato affermarsi che l'attrice non possa conseguire alcuna utilità dall'emananda sentenza.
Nel merito non vi è stata contestazione specifica in ordine alla circostanza che la Società attrice vanti ragioni creditorie nei confronti del Sig. . Quest'ultimo, invero, ha affermato che CP_1
l'attrice avrebbe riversato nella presente causa argomentazioni da svolgere nel giudizio di responsabilità intentato dalla RA nei confronti del medesimo , quale CP_1 amministratore;
nondimeno, egli non ha contestato gli addebiti mossi dalla RA, che sostanziano la plausibilità delle ragioni di credito richieste al fine di esperire l'azione ex art. 2901 c.c.
L'atto di conferimento di cui si discute ha determinato il depauperamento del patrimonio del debitore, il quale si è spogliato degli unici beni immobili di sua proprietà, con conseguente menomazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. Sussiste, di conseguenza,
l'eventus damni.
pagina 8 di 14 Tale atto di conferimento è suscettibile di revoca, nonostante si tratti di atto sottoscritto in esecuzione di un preliminare precedentemente stipulato. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso che la revocatoria possa indirizzarsi contro il contratto definitivo (cfr. Cass. Civ. n.
15215/2018).
Come ha evidenziato la curatela attrice, il ha bensì ottenuto – con il conferimento degli CP_1
Con immobili – le quote di , ma la sostituzione nel patrimonio del debitore di un bene immobile con una quota societaria determina una modifica peggiorativa della consistenza patrimoniale, sostituita con un capitale di rischio, che comporta – come detto – un eventus damni.
Si aggiunge, inoltre, che il conferimento degli immobili non ha procurato al conferente liquidità immediata per il pagamento dei debiti scaduti.
Il convenuto ha citato giurisprudenza relativa all'azione revocatoria esperita ex art. 66 L.F. ed alle regole che, in quel caso, presidiano l'accertamento dell'eventus damni. Tale giurisprudenza
è, però, inconferente nel caso di specie, in cui la Società fallita ha esercitato una azione revocatoria ordinaria nella veste di creditore pregiudicato dagli atti dispositivi compiuti dal debitore.
Quanto alla scientia damni non può dubitarsi che, nel momento in cui ha eseguito il conferimento, il Sig. fosse consapevole della esposizione debitoria nei confronti di CP_1
di cui egli era stato proprietario ed amministratore. Il medesimo, Controparte_3 dunque, doveva conoscere la situazione gestoria e patrimoniale della Società, ravvisandosi in capo a lui la necessaria consapevolezza anche delle poste debitore ingenerate dalle proprie condotte e del conseguente pericolo di pregiudizio per le ragioni della creditrice Società dovuto agli atti dispositivi.
Si precisa del resto che, secondo le affermazioni non contestate della RA, la mala gestio riguarda l'amministrazione della Società dal 2009 al 2017, con la conseguenza che il credito risarcitorio era sorto prima della sottoscrizione del preliminare con cui il Sig. si era CP_1
Con impegnato a conferire gli immobili di sua proprietà in .
pagina 9 di 14 Appare evidente che la dismissione del patrimonio immobiliare, posta in essere con la consapevolezza della qualità di debitore, integra il requisito soggettivo della scientia damni, intesa come consapevolezza in ordine alla natura segregativa dell'atto di conferimento rispetto agli immobili di proprietà, con conseguente pregiudizio delle ragioni dei creditori.
In altri termini, tenuto conto della qualifica soggettiva rivestita dal Sig. nell'ambito di CP_1
Con
tenuto conto dell'entità del conferimento eseguito in;
tenuto Controparte_3 conto dell'incidenza di tale conferimento rispetto al patrimonio residuo del debitore;
considerate tali circostanze non può che riscontrarsi la consapevolezza, in capo al convenuto, in ordine alla idoneità dell'atto a ridurre la garanzia patrimoniale a disposizione del creditore. Con Si consideri, poi, che è partecipata quasi interamente dal Sig. , con la conseguenza CP_1
che questi “è” la società e che, a dispetto della moltiplicazione dei soggetti giuridici coinvolti Con nella vicenda, la non può celarsi dietro al simulacro dell'alterità soggettiva, dovendosi presumere che essa conosceva il debito dell'alienante nei confronti di Controparte_3
e l'idoneità dell'atto di conferimento a pregiudicare i creditori del Sig. . Ne
[...] CP_1
consegue l'integrazione del requisito ex art. 2901 co. 1 n. 2 c.c.
L'atto ex art. 2645-ter c.c. è divenuto inefficace a seguito dell'avversarsi della condizione risolutiva prevista dall'art. 4 (Cause di estinzione del vincolo), secondo cui “Il vincolo cesserà di avere efficacia, con impegno della società a cancellare la trascrizione di suddetto vincolo e, in caso di sua inerzia, con facoltà da parte dell'acquirente degli Immobili, al verificarsi anche di uno solo dei seguenti eventi: (…) fallimento della società Parte_3
”.
[...]
La competente Conservatoria dei Registri Immobiliari curerà la trascrizione della presente sentenza.
pagina 10 di 14 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 – cause di valore indeterminabile, valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valore minimo per la fase di trattazione, tenuto conto della natura documentale della controversia, e valore minimo per la fase decisionale, tenuto conto della decisione in esito a discussione orale e senza deposito di scritti conclusivi – in € 7.202 per compensi;
€ 545 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
− REVOCA l'atto dispositivo posto in essere da parte convenuta Controparte_1
nei confronti di parte convenuta Controparte_2
denominato “mutamento di capitale sociale mediante conferimento”, redatto
[...]
dal notaio di Venezia, rep. 142251, racc. 45230, trascritto presso l'Agenzia Per_1 delle Entrate, Ufficio Provinciale di Treviso, Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare, ai n.ri 33931 R.G. e 24111 R.P., per effetto del quale il convenuto ha sottoscritto l'aumento del capitale sociale della Controparte_1 [...]
a € 23.535,71 ad € 94.535,71, di Controparte_2
cui € 94.065.00 al ed € 470,71 alla Controparte_1 Controparte_2 conferendo alla i seguenti Controparte_2
beni immobili in LI VE (TV):
o C.F., Sez. D, foglio 9
▪ M.N. 86, sub 1, via Terraglio, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq., R.C.E. 76,02;
▪ M.N. 86, sub 7, via Terraglio n. 74, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq., R.C.E. 76,02;
▪ M.N. 86, sub 10, via Terraglio, piano T, area urbana, mq. 154;
pagina 11 di 14 ▪ M.N. 86, sub 11, via Terraglio nn. 72-74-74B, piani T-1-2, cat. A/8, cl. 2, vani 33,5, superficie catastale 1010 mq. (totale escluse aree scoperte 998 mq.), R.C.E. 5.481,05;
▪ M.N. 1097, via Falcone e Borsellino, piano T, area urbana mq. 38;
▪ M.N. 1098, piano T, area urbana mq. 853, ivi, piano T;
▪ , sub 3 graffato al mapp. sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, C.F._2
piani T-1, cat. A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.), R.C.E. 657,97;
o C.T., foglio 35
▪ M.N. 83, seminativo arboreo di ha.
0.19.50 R.D.E. 15,91, R.A.E. 9,06;
▪ M.N. 631, area rurale di ha. 0.00.85;
▪ M.N. 1096, seminativo arboreo di ha 0.30.90, R.D.E. 25,21, R.A.E. 145,36
− ACCERTA l'inefficacia dell'atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645- ter c.c., a rogito del Notaio di Venezia nn. rep./racc. 142681/45533, Persona_2 registrato a Mestre (Venezia 2) il 03/12/2019 al n. 12393 serie 1T, Registro Particolare
33349 Registro Generale 47475, con cui parte convenuta
[...]
a vincolato a favore della procedura di Controparte_2
concordato di i suddetti beni in Controparte_3
LI VE (TV):
o C.F., Sez. D, foglio 9,
▪ M.N. 86, sub 1, via Terraglio, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq., R.C.E. 76,02;
▪ M.N. 86, sub 7, via Terraglio n. 74, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq., R.C.E. 76,02;
▪ M.N. 86, sub 10, via Terraglio, piano T, area urbana, mq. 154;
▪ M.N. 86, sub 11, via Terraglio nn. 72-74-74B, piani T-1-2, cat. A/8, cl. 2, vani 33,5, superficie catastale 1010 mq. (totale escluse aree scoperte 998 mq.), R.C.E. 5.481,05; pagina 12 di 14 ▪ M.N. 1097, via Falcone e Borsellino, piano T, area urbana mq. 38;
▪ M.N. 1098, piano T, area urbana mq. 853, ivi, piano T;
▪ , sub 3 graffato al mapp. sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, C.F._2
piani T-1, cat. A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.), R.C.E. 657,97;
o C.T., foglio 35:
▪ M.N. 83, seminativo arboreo di ha.
0.19.50 R.D.E. 15,91, R.A.E. 9,06;
▪ M.N. 631, area rurale di ha. 0.00.85;
▪ M.N. 1096, seminativo arboreo di ha 0.30.90, R.D.E. 25,21, R.A.E. 145,36
− CONDANNA parti convenute e Controparte_1 CP_2
ACCOMANDATARIO a rifondere in solido le spese di Controparte_2 costituzione e patrocinio sostenute da parte attrice Parte_4
, liquidate in € 7.202 per compensi;
€ 545 per esborsi;
15% spese
[...] generali;
iva e cpa come per legge
− ORDINA alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, con riguardo ai seguenti beni immobili in LI VE (TV):
o C.F., Sez. D, foglio 9
▪ M.N. 86, sub 1, via Terraglio, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq., R.C.E. 76,02;
▪ M.N. 86, sub 7, via Terraglio n. 74, piano T, cat. c/6, cl. 3, mq. 32, superficie catastale 32 mq., R.C.E. 76,02;
▪ M.N. 86, sub 10, via Terraglio, piano T, area urbana, mq. 154;
▪ M.N. 86, sub 11, via Terraglio nn. 72-74-74B, piani T-1-2, cat. A/8, cl. 2, vani 33,5, superficie catastale 1010 mq. (totale escluse aree scoperte 998 mq.), R.C.E. 5.481,05;
▪ M.N. 1097, via Falcone e Borsellino, piano T, area urbana mq. 38;
▪ M.N. 1098, piano T, area urbana mq. 853, ivi, piano T;
▪ , sub 3 graffato al mapp. sub 4, via Falcone e Borsellino n. 2/A, C.F._2
pagina 13 di 14 piani T-1, cat. A/8, cl. 1, vani 6,5, superficie catastale 265 mq., (totale escluse aree scoperte 184 mq.), R.C.E. 657,97;
o C.T., foglio 35
▪ M.N. 83, seminativo arboreo di ha.
0.19.50 R.D.E. 15,91, R.A.E. 9,06;
▪ M.N. 631, area rurale di ha. 0.00.85;
▪ M.N. 1096, seminativo arboreo di ha 0.30.90, R.D.E. 25,21, R.A.E. 145,36
Venezia, così deciso il 03/12/2025
Il Giudice
dr. CA OL
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