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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 465/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 465/2022 R.G. promossa da:
C.F./P. IVA con sede in Milano, via Visconti di Parte_1 P.IVA_1
Modrone n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Michele Sogliano del foro di Alessandria, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Email_1
Alessandria, via Bergamo n. 67
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nato a [...] il 17 Controparte_1 C.F._1 luglio 1966, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Paolo Borasio del foro di Alessandria, PEC presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliato, in Alessandria, via Ghilini n.14
- APPELLATO -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 30 marzo 2022, la società Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 182/2022, emessa in data 4 marzo
2022 dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e notificata il 24 marzo 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1407/20, R.G. n. 3441/20 emesso il
22.12.20 dal Tribunale di Alessandria e notificato il 04.01.21.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 3.700 per compenso, 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta.”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa le udienze tenutesi nell'anno 2022 si sono svolte con la modalità della trattazione scritta, successivamente invece con le usuali modalità procedurali, in presenza delle parti.
All'udienza in data 22 giugno 2022 la Corte ha respinto, con ordinanza, istanza presentata dall'Appellante ex artt. 283, 351 c.p.c., di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, ritenendo generica e non provata la prospettazione di un periculum in mora, e non sussistente un fumus boni iuris atto a giustificare, di per sé solo, l'accoglimento della domanda inibitoria.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, nonché dell'esecuzione che dovesse, nel
2 frattempo, venire intrapresa,
Nel merito. In via principale: dichiarare per tutte le motivazioni specificate, la nullità della sentenza del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 4.03.2022 (R.G. n. 335/2021) e notificata in data 24/03/2022, in quanto carente di motivazione, con rimessione della causa al primo Giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c..
In via subordinata: riformare, per tutte le motivazioni specificate nel presente atto di appello, la sentenza del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 4.03.2022 (R.G. n. 335/2021) e notificata in data 24/03/2022, nelle parti citate in narrativa e, conseguentemente, accogliere le conclusioni rassegnate dalla conchiudente nel primo grado del giudizio e di seguito riportate: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
1407/2020 del 22.12.2020, R.G. n. 3441/2020, emesso dal Tribunale di Alessandria nei confronti della
per tutti i motivi indicati in narrativa. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del sig. alla restituzione di tutte le somme percepite in ragione della sentenza qui _1 impugnata, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza
n.182 del Tribunale di Alessandria, emessa e pubblicata in data 04.03.22 (R.G. n. 335/21) per le motivazioni di cui in narrativa;
respingere l'eccezione di nullità della sentenza n.182 del Tribunale di
Alessandria, emessa e pubblicata in data 04.03.22 (R.G. n. 335/21) per le motivazioni di cui in narrativa;
dichiarare inammissibile l'appello siccome proposto, per carenza di specificità dei motivi di impugnazione per le motivazioni di cui in narrativa;
dichiarare inammissibile l'appello siccome proposto, ai sensi dell'art. 348 bis I° comma c.p.c., per le motivazioni di cui in narrativa;
in via principale, nel merito: respingere le domande siccome proposte da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con il favore delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre a quella relativa alla discussione dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n.182 del Tribunale di
Alessandria, emessa e pubblicata in data 04.03.22 (R.G. n. 335/21), oltre rimborso spese generali e accessori di legge”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
L'oggetto del presente giudizio è correlato a un precedente contenzioso tra le parti, incardinato innanzi al Tribunale di Alessandria dalla società che, con Parte_1
atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2006, aveva convenuto in giudizio
3 quale titolare dell'omonima ditta individuale ed appaltatore, Controparte_1
allegandone l'inadempimento a contratto di appalto di opere edili di ristrutturazione del tetto di un immobile, di proprietà della committente, sito in Alessandria, via
Inviziati n. 26.
A fondamento di tale domanda, l'allora parte Attrice aveva dedotto:
- che le lastre utilizzate dall'appaltatore per la copertura dell'edificio fossero affette da gravi difetti, essendosi rivelate soggette a sgretolamento, causando infiltrazioni e danni alla struttura del tetto e ai locali sottostanti;
- che, all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ante causam, il nominato consulente tecnico, constatata la presenza dei difetti sopracitati, aveva stimato gli interventi di ripristino in euro 51.002,15, attribuendo l'origine dei danni “al disgregamento e alla rottura dell'ondulina ecologica sottocoppo che ha permesso l'infiltrazione dell'acqua ai piani sottostanti”, eliminabile solo con la sostituzione e posa di onduline adeguate.
Su tali basi, aveva domandato di condannare il convenuto al Parte_1
risarcimento dei danni, pari al costo dei lavori di rifacimento del tetto, così come quantificato dal CTU, per l'importo di euro 51.002,15.
costituitosi in quel giudizio, aveva contestato la fondatezza Controparte_1
di tale domanda, sostenendo che le lastre in fibrocemento, acquistate presso la su indicazione del direttore dei lavori nominato dalla committente Controparte_2
erano state prodotte dalla unica responsabile dei gravi Parte_1 P_
difetti allegati dall'attrice, domandando il rigetto della domanda attorea, nonché, preliminarmente, la chiamata in causa dell'azienda produttrice, al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda principale.
costituitasi in quel giudizio, aveva contestato la fondatezza degli P_
addebiti mossi nei suoi confronti, sostenendo in primo luogo di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con le parti, avendo venduto le lastre alla , Controparte_2
sostenendo poi che non vi fosse prova né dei gravi difetti lamentati, né che l'intera copertura del tetto fosse stata realizzata dall'appaltatore con lastre effettivamente da lei
4 prodotte, nulla essendo stato accertato al riguardo nello svolto accertamento tecnico preventivo, i cui esiti comunque non erano a lei opponibili, essendo rimasta estranea al relativo procedimento.
Nelle more del predetto giudizio, aveva sottoposto a sequestro Parte_1
conservativo le quote sociali di proprietà del convenuto relative alla società
, nonché tutti i crediti dello stesso vantati nei confronti della Controparte_4
predetta società, fino a concorrenza dell'importo di euro 70.000,00.
Istruita quella causa mediante espletamento di CTU integrativa, e Parte_1
ancora nel corso di tale giudizio di primo grado, hanno Controparte_1
transatto la lite fra loro, sottoscrivendo, in data 1 giugno 2009, due distinte scritture private, con una delle quali, posta a fondamento del ricorso da cui è originato il presente processo, dichiaratosi responsabile dei danni, si è Controparte_1
obbligato al pagamento, in favore di di un importo di euro 30.000,00 Parte_1
(oltre euro 10.000,00 a titolo di rifusione delle spese legali), aggiungendo che, “…nel caso che il sig. ottenesse dalla somma superiore ad Controparte_1 P_
euro 30.000,00 a titolo di manleva per risarcimento danni, la relativa differenza sarà da lui versata alla e la somma di euro 30.000,00, oggi versata, si intenderà Parte_1
corrisposta solo a titolo di acconto e verrà trattenuta dallo stesso essendo già stata versata. Qualora la domanda di garanzia nei confronti della venisse P_
respinta o il sig. ottenesse dalla somma inferiore ad Controparte_1 P_
euro 30.000,00, la somma di euro 30.000,00 oggi versata dal sig. Controparte_1
alla si intenderà a saldo dei risarcimenti dei danni da quest'ultima sofferti Parte_1
e null'altro la avrà a pretendere”). Nell'altra scrittura di transazione, Parte_1
anch'essa comunque prodotta agli atti da recante pari data 1 Controparte_1
giugno 2009, risulta pattuito un versamento, in due rate, del complessivo importo di euro 80.000,00, di cui 10.000,00 a titolo di rifusione spese legali.
Con sentenza n. 819/2013 emessa in data 14 ottobre 2013, il Tribunale di
Alessandria statuiva poi nei seguenti termini: “dichiara la cessazione della materia del contendere tra la società e condanna Parte_1 Controparte_1 CP_5
[.. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 51.002,16 oltre interessi legali;
condanna Controparte_1
a rifondere a le spese processuali, che liquida in P_ Controparte_1
euro 43,68 per spese ed euro 4.300,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
pone definitivamente a carico di le spese di ATP e di CTU”. P_
All'esito di tale pronuncia in adempimento degli accordi Controparte_1
transattivi, ha pagato alla , con assegno incassato il 14 maggio 2014, Parte_1
l'importo di euro 24.800,00, pari alla differenza tra quanto già versato, al riguardo, al momento della stipulazione della scrittura di transazione (euro 30.000,00) e la maggior somma oggetto di condanna a carico di (euro 51.002,16), oltre interessi. P_
Avverso la predetta sentenza, peraltro, ha interposto impugnazione P_
innanzi alla Corte d'Appello di Torino. si costituiva in quel Controparte_1
giudizio, proponendo, a sua volta, appello incidentale. Con sentenza n. 1934/2015, emessa in data 23 settembre 2015 e pubblicata il 2 novembre 2015, la Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame principale, ha così statuito: “rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti di Controparte_1
condanna a rifondere a le spese di P_ Controparte_1 P_
lite, liquidate in €4.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
pone a carico di le spese di ATP;
pone a carico solidale di e le Controparte_1 _1 P_
spese di CTU (con il 50% per ciascuno nei rapporti interni)); conferma nel resto.
Condanna al pagamento a delle spese di lite del Controparte_1 P_
giudizio di appello, liquidate in € 700,00 per esposti e in € 6.615,00 per compenso, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge. Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n.115/2002 da parte dell'appellato-appellante incidentale”. La sentenza di appello è stata impugnata da con ricorso per Controparte_1
cassazione, avverso il quale ha resistito in giudizio, presentando P_
controricorso. Con ordinanza n. 13534/2018, depositata in data 30 maggio 2018, la
6 Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo, con cui il ricorrente aveva lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto assorbita la domanda di garanzia proposta nei confronti di per effetto P_
della cessazione della materia del contendere tra l'attrice e il convenuto, ha cassato la sentenza, n. 1934/2015 della Corte d'Appello di Torino, rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per l'esame nel merito di tale domanda e per provvedere sulle spese di lite, anche del giudizio di legittimità. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., da All'esito del giudizio Controparte_1
di rinvio la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 528/2020 pubblicata in data 18 maggio 2020, ha così statuito: “respinge la domanda proposta da _1
titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti di
[...] _6
; condanna parte attrice al pagamento, in favore di
[...] _6
, della somma di euro 67.144,96 oltre interessi di legge dal 14 aprile 2014
[...]
sino all'effettivo pagamento;
condanna parte attrice al rimborso, in favore di P_
, delle spese di lite, liquidate: per il primo grado di giudizio, in _6
complessivi € 7.254,00 di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, €1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;
per il grado di appello, in complessivi € 6.615,00 di cui € 1.960,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase introduttiva, € 3.305,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;
per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, in complessivi € 4.100,00 di cui € 2.225,00 per la fase di studio, €
1.875,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;
per il giudizio di rinvio, in complessivi € 6.615,00, di cui €
1.960,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase introduttiva, € 3.305,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili”.
A fronte dell'esito di tale precedente giudizio (allora in correlazione a sentenza immediatamente esecutiva, attualmente passata in giudicato a fronte di reiezione di
7 ulteriore ricorso per cassazione presentato dall'attuale parte Appellata), _1
con ricorso ex art. 638 c.p.c. depositato in data 9 dicembre 2020, ha chiesto
[...]
e ottenuto, dal Tribunale di Alessandria, pronuncia di decreto provvisoriamente esecutivo, n. 1407/2020, emesso in data 22 dicembre 2020, di ingiunzione alla Pt_1
di pagamento dell'importo di euro 24.800,00 oltre interessi e spese di
[...]
procedura, a titolo di restituzione in suo favore, ex art. 2033 c.c., della parte, ritenuta in eccesso, dell'importo ricevuto da parte del ricorrente in esecuzione degli accordi transattivi del 1 giugno 2009, ritenuta costituire indebito oggettivo, “stante il tenore della sentenza n. 528/20 emessa dalla Corte d'Appello di Torino”.
Con atto di citazione notificato in data 3 febbraio 2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Alessandria, così Controparte_1
originando il processo oggetto della presente causa, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1407/2020, allegando e sostenendo che:
- gli accordi transattivi del 1 giugno 2009 si riferivano “esclusivamente e palesemente alla definizione dei rapporti tra le parti in relazione alla causa all'epoca pendente dinanzi al Tribunale di Alessandria, R.G. n.108/2007, primo e unico grado di giudizio che ha visto la partecipazione della , in Parte_1
quanto, “alla luce dello svolgimento dei fatti e del tenore letterale di entrambe le scritture private del 1.06.2009” sarebbe stato evidente che “le parti intendessero circoscrivere i loro accordi e l'esecuzione degli stessi alle sorti del solo giudizio di primo grado, all'epoca pendente dinnanzi al Tribunale di Alessandria”; tanto emergeva, in particolare, da una serie di elementi “letterali” afferenti al contenuto della prima scrittura di transazione, quali:
• il riferimento esplicito “alla prosecuzione, dopo la transazione, di tale causa civile”, tale essendo quella, già menzionata al punto 3) della scrittura, in allora pendente innanzi al Tribunale di Alessandria;
• la costante identificazione della come “terza chiamata”, P_
qualità rivestita solo nel primo grado di giudizio;
8 • gli accordi raggiunti in merito alla “ipotetica rifusione delle spese legali” in relazione alla “causa”, da parte di nei confronti P_
dell'esponente;
- “ognuna di queste circostanze, sia da un punto di vista squisitamente letterale che da un punto di vista logico-sostanziale, non può far altro che confermare la volontà delle parti di limitare l'efficacia dei loro accordi all'esito solo del primo grado di giudizio, a nulla rilevando gli eventuali e successivi risvolti”;
- “lo stesso significato”, peraltro, doveva “necessariamente rinvenirsi dalla lettura dell'altra scrittura privata siglata tra le parti in pari data”, con cui _1
si era obbligato al pagamento della somma di €40.000,00 “entro la
[...]
conclusione della causa di manleva
contro
: difatti, sebbene, “in P_
forza dei prevalenti accordi sanciti dalla parallela scrittura, sia poi stata versata, dopo la conclusione della causa in primo grado, la minor somma di € 24.800,00, appare ancora una volta evidente che proprio la seconda condotta esecutiva del sig. abbia confermato la volontà delle parti di legare gli accordi _1
raggiunti al solo esito del primo grado di giudizio”;
- tale interpretazione trovava ulteriore conferma, ai sensi dell'art. 1362 c.c., nella
“comune intenzione delle parti contraenti”, ritenendo evidente che, nella specie, le parti “volessero delimitare l'efficacia dei loro accordi all'esito del primo grado di giudizio, anche e soprattutto per ottenere la immediata rinuncia della all'esecuzione del sequestro conservativo in corso al momento Parte_1
della sottoscrizione della transazione (circostanza che trova conferma in entrambe le scritture)”, nonché nel comportamento tenuto dal che _1
“nulla aveva chiesto in restituzione alla successivamente alla sua Parte_1
dichiarata soccombenza all'esito del primo giudizio d'appello”, considerato che l'esponente, “successivamente alla sentenza di primo grado e per oltre dieci anni, nulla aveva più saputo in relazione agli sviluppi della vertenza”;
- conseguentemente, non poteva trovare applicazione l'art. 2033 c.c. invocato da parte opposta, non essendo avvenuto un pagamento “non dovuto”.
9 Su queste basi, l'opponente ha domandato di dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione, sostenendo che “non emerge in nessuna parte della scrittura e tantomeno da nessun comportamento successivo alla stipula della stessa che le parti intendessero limitare le pattuizioni contenute nella scrittura privata del 1.06.2009 al solo primo grado di giudizio”.
In particolare, secondo il contenuto complessivo della Controparte_1
scrittura di transazione smentirebbe l'avversaria prospettazione, essendo previsto al punto 3) che “…nel caso che il sig. ottenesse dalla Controparte_1 P_
somma superiore ad Euro 30.000,00 a titolo di manleva per risarcimento danni, la relativa differenza sarà da lui versata alla e la somma di Euro 30.000,00, Parte_1
oggi versata, si intenderà corrisposta solo a titolo di acconto e verrà trattenuta dallo stesso essendo già stata versata. Qualora la domanda di garanzia nei confronti della venisse respinta o il sig. ottenesse dalla P_ Controparte_1 P_
somma inferiore ad Euro 30.000,00, la somma di Euro 30.000,00 oggi versata
[...]
dal sig. alla si intenderà a saldo dei risarcimenti dei Controparte_1 Parte_1
danni da quest'ultima sofferti e null'altro la avrà a pretendere”. Parte_1
Conseguentemente, “dall'interpretazione funzionale” di quanto stabilito all'art. 3 risulterebbe evidente, secondo che controparte “si aspettasse di Controparte_1
ricevere ulteriori somme solo se percepite dall'esponente in caso di esito positivo della controversia e che quest'ultimo si aspettasse di dover corrispondere ulteriori somme solo se effettivamente corrispostegli dalla in esito alla vertenza”: P_
entrambe le parti, quindi, avrebbero accettato “l'alea del risultato finale della causa che sarebbe continuata tra l'esponente e la , non emergendo in nessun modo P_
“che l'esponente si sarebbe assunto unilateralmente il rischio che da un eventuale successivo giudizio di appello sarebbe stato costretto a restituire le somme percepite dalla in esito al giudizio di primo grado, senza richiederle a sua volta P_
alla altrimenti si sarebbe verificato un disequilibrio contrattuale Parte_1
10 assolutamente ingiustificato e l'alea del risultato della causa sarebbe ricaduta unicamente sull'esponente”.
Su queste basi, parte opposta ha domandato respingersi l'opposizione e condannare la controparte ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c..
Il Tribunale di Alessandria, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha respinto l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 1407/2020, ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta e ha condannato l'opponente alla rifusione integrale delle spese di lite.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando due motivi d'impugnazione così rubricati:
- “sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione”;
- “sulla errata ricostruzione dei fatti posti a fondamento della interpretazione della scrittura privata utilizzata da controparte per richiedere il decreto ingiuntivo opposto”.
2. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA
Con un primo motivo d'impugnazione, l'Appellante lamenta un “difetto della motivazione” della sentenza di primo grado, da cui discenderebbe vizio di nullità della stessa.
L'Appellante sostiene che “dalla lettura della parte motivazionale” della pronuncia, apparirebbe “di tutta evidenza che il Giudice di prime cure abbia deciso la controversia avendo una conoscenza solo parziale degli aspetti relativi all'intera vicenda intercorsa tra ed il sig. da un lato e tra quest'ultimo e Parte_1 _1 P_
dall'altra”, sarebbe “chiaro ed evidente che il Giudice non possedesse una conoscenza globale dei fatti dedotti ed allegati dalle parti in relazione allo sviluppo complessivo della vicenda giudiziale che ha visto protagonisti, dopo la definizione del primo grado di giudizio, solo il sig. e la . Inoltre, “non si comprende _1 P_
neppure il significato delle espressioni utilizzate nello sviluppo delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata”, laddove la sentenza impugnata ha statuito che: “appare dunque evidente come dalla lettura della scrittura privata non possano
11 emergere limiti temporali o limiti al grado di giudizio, risultando solo che 'tale causa civile' non 'verrà proseguita' definitivamente”, così facendo trasparire, ad avviso dell'Appellante, “la poca chiarezza rispetto a quanto realmente accaduto”.
Si lamenta, poi, che “nonostante le parti avessero raggiunto l'accordo transattivo nel
2009 e la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado fosse intervenuta solo nell'ottobre 2013”, il primo Giudice abbia ritenuto che “…l'opposto si è assunto unilateralmente il rischio che da un eventuale successivo giudizio di appello, sarebbe stato costretto a restituire le somme percepite da in esito al giudizio di P_
primo grado, con ciò richiedendole al contrario e a sua volta a , così, ad Parte_1
avviso dell'Appellante, “confermando…una certa nebulosità rispetto alla comprensione del significato della scrittura e dell'intero sviluppo della vicenda.
L'inciso iniziale di tale affermazione stride completamente con la parte conclusiva dell'affermazione stessa e, addirittura, con la decisione finale”.
Su queste basi, l'Appellante domanda dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, con “rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.”,
“emergendo chiaramente la superficialità ed assoluta parziarietà dell'approfondimento compiuto dal giudicante sulle circostanze fattuali che avrebbero dovuto servire ad interpretare correttamente il contratto datato 1.06.2009 concluso tra la ed Parte_1
il sig. . _1
Tale motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
Innanzitutto, la nullità di una sentenza di rilievo ex art. 354 c.p.c., atta a determinare la rimessione al primo giudice, è soltanto quella di cui all'art. 161 secondo comma c.p.c., derivante dalla mancanza della sottoscrizione del giudice: vizio nel presente caso né allegato, né sussistente.
Inoltre, come lo stesso Appellante ha avuto modo di riconoscere nei suoi atti difensivi, la nullità di una sentenza, quale motivo invece di riforma o cassazione della stessa, può configurarsi esclusivamente o nel caso di radicale assenza di motivazione,
quando una motivazione manchi del tutto, o quando la stessa, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente
12 contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua di una corrispondente giustificazione del decisum, ovvero si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse ed obiettivamente incomprensibili, o infine quando si riduca si riduca a una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, risultando così del tutto inidonea a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustificano il convincimento del giudice (in questo senso, ex multis, cfr. C. Cass., Sez. 3, sentenza n.
20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01, in relazione al disposto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., e C. Cass., SS.UU., sentenza n. 8053/2014, che ha indicato, invero in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., come novellato nel 2012, come tale vizio di motivazione possa sussistere soltanto nelle ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile").
Ma non è certo questo il caso. Le argomentazioni avanzate dall'Appellante, a sostegno della censura, non integrano nessuna di tali ipotesi. L'asserita carenza, in capo al primo Giudice, di “una conoscenza globale dei fatti dedotti ed allegati dalle parti in relazione allo sviluppo complessivo della vicenda giudiziale”, potrebbe al più costituire un vizio atto a inficiare la correttezza della decisione (e sotto questo diverso profilo è infatti proposto come secondo motivo di gravame), ma non a determinarne la nullità; lo stesso dicasi per l'asserita interpretazione non “corretta” della scrittura transattiva del 1 giugno 2009 (per l'Appellante essendo “corretta” l'interpretazione coincidente con quella da tale parte sostenuta). La dicitura “unilateralmente”, relativa a rischio assunto da usata dal Tribunale dopo aver indicato che Controparte_1
entrambe le parti avevano “accettato entrambe l'alea”, non è stata esattamente intesa dall'Appellante, come si dirà più oltre, e non contiene affermazioni contraddittorie, diverso essendo l'oggetto a cui tale “rischio” va riferito, ma anche a diversamente
13 ritenere sarebbe al più inesatta e dal suo impiego certo non discende alcuna incomprensibilità o contraddittorietà della motivazione complessivamente esposta dal
Tribunale. Lo stesso vale per l'espressione «“tale causa civile” non “verrà proseguita” definitivamente», ove l'avverbio “definitivamente” magari può essere ritenuto non felicemente collocato, ma questo dopo che il Tribunale, anche in quella stessa frase e ancor più nel complesso della motivazione, aveva già ben chiarito ed esposto la ratio
decidendi della decisione assunta.
3. ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELL'INTERPRETAZIONE
DELLA SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE - INFONDATEZZA
Con un secondo motivo d'impugnazione, l'Appellante lamenta che il Tribunale avrebbe “errato nella ricostruzione della circostanza relativa all'accettazione reciproca dell'alea del risultato finale della causa proseguita tra il sig. e la _1 P_
.
[...]
L'Appellante richiama il punto dell'impugnata sentenza, già sopra riportato e ritenuto contraddittorio, in cui il Tribunale ha ritenuto essere “evidente come le parti avevano comunque accettato entrambe l'alea del risultato finale della causa”, “in modo paritetico”, per poi aggiungere che “l'opposto si è assunto unilateralmente il rischio che da un eventuale successivo giudizio d'appello sarebbe stato costretto a restituire le somme da in esito al giudizio di primo grado”. P_
L'Appellante ritiene poi, soprattutto, che il Tribunale non avrebbe “tenuto minimamente conto del fatto che, nel 2009, quando e Parte_1 _1
avevano raggiunto l'accordo transattivo, il quadro fattuale della vicenda appariva essere alla prima certamente ben delineato, ma in modo palesemente differente rispetto a quanto poi successivamente emerso nel corso del giudizio proseguito soltanto tra il sig. e la . Difatti, “nel 2009, stando a quanto affermato dal _1 P_
e a quanto emerso in corso di A.T.P.”, l'esponente “non poteva certo _1
immaginare che la ditta appaltatrice, dopo aver chiesto di chiamare in causa solo non sarebbe stata in grado di dimostrare di aver acquistato dalla P_
14 medesima tutto il materiale posato durante la ristrutturazione”: tale considerazione
“dovrebbe, già da sola, essere ritenuta sufficiente a dimostrare che l'alea che le parti avevano reciprocamente accettato al momento della definizione transattiva dei loro accordi era ben diversa da quella che si è poi effettivamente palesata all'esito del giudizio di merito, in primo e secondo grado”. In tale prospettiva, “proprio nel determinare la comune intenzione delle parti, tale dato non poteva essere ignorato come, invece, è accaduto nel caso di specie”.
A nulla rileverebbe poi, come invece sostenuto dal Tribunale, che controparte avesse “in buona fede” chiesto la restituzione delle somme versate solo dopo l'avvio, da parte di della procedura di esecuzione forzata: tale conclusione, oltre P_
che “irrilevante”, sarebbe anche “errata”, essendo, invece, tale procedura stata avviata
“dopo la sentenza emessa dalla stessa Corte d'Appello nel 2015”, e “proprio la condotta tenuta dal che, dapprima, nulla chiedeva in restituzione alla _1
e poi, solo in un momento successivo, agiva nei suoi confronti”, Parte_1
confermerebbe quanto sostenuto dall'Appellante, poiché, ove “avesse _1
inteso dimostrare di avere diversamente inteso, avrebbe dovuto, in buona fede, tenere in costante aggiornamento la di tutti gli sviluppi del contenzioso con Parte_1
successivi alla sentenza di primo grado, e non certo adempiere P_
spontaneamente agli obblighi assunti con la scrittura del 2009 già all'esito del primo grado di giudizio, per poi sparire di scena fino al termine della causa di manleva contro stessa”. “dopo la sentenza di primo grado, nulla ha più P_ Parte_1
saputo” sino alla richiesta restitutoria inoltrata dalla controparte, poi sfociata nel decreto ingiuntivo opposto, mentre, “se le parti avessero effettivamente inteso ancorare i loro accordi all'esito dell'intero giudizio tra il e avrebbero _1 P_
dovuto prevedere, nella scrittura, quantomeno un dovere di informazione e di aggiornamento costante in tal senso, da parte del sig. e nei confronti della _1
, ma così non è stato. Conseguentemente, la scrittura privata azionata da Parte_1
controparte non potrebbe “che essere interpretata secondo la ricostruzione già operata
15 da questa difesa nel corso del primo grado di giudizio”, ovvero nel senso che “le parti intendessero riferirsi soltanto al primo grado di giudizio”.
Ribadisce, poi, l'Appellante, che dalla lettura delle sentenze prodotte da controparte, emerge che il è risultato soccombente, nei confronti della _1
per non esser riuscito a provare “di aver effettivamente fornito e posato, P_
in favore della solo e soltanto il materiale acquistato dalla stessa terza Parte_1
chiamata”, mentre al momento della conclusione della transazione, Parte_1
“non poteva che avere come riferimento gli sviluppi della frazione del solo primo ed unico grado di giudizio cui ha partecipato e, dunque, non poteva che fare ragionevolmente affidamento sul fatto che il materiale viziato fosse tutto di produzione della , posto che solo il “poteva conoscere con esattezza la P_ _1
provenienza del materiale utilizzato e realmente posato, orientando, di conseguenza, le sua scelte processuali (ed extraprocessuali, in relazione alla transazione siglata)”. “Una diversa ricostruzione dei fatti – noti solo al sig. – non” potrebbe, “a distanza _1
di oltre dodici anni dalla sottoscrizione della scrittura privata azionata da controparte”,
“dispiegare i suoi effetti negativi in danno” dell'esponente, rimasta “del tutto estranea ai successivi gradi di giudizio e certamente incolpevole per le carenti prove offerte in giudizio da nonché per le erronee difese e scelte processuali operate dallo _1
stesso”. La stessa condotta dell'Appellato, che ha spontaneamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento all'esito del primo grado di giudizio, non lascerebbe spazio ad ulteriori argomentazioni, posto che, “se le parti avessero voluto riferire i loro accordi all'esito dell'intero giudizio tra e quest'ultimo P_ _1
avrebbe quantomeno potuto (anzi, dovuto) attendere l'esito definitivo del contenzioso stesso prima di corrispondere alla qualsiasi somma”. Parte_1
Su queste basi, l'Appellante domanda che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accolga l'opposizione e, per l'effetto, revochi il decreto opposto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento.
16 Innanzitutto, come già anticipato, va osservato che non sussiste alcuna contraddittorietà fra l'affermazione del Tribunale che l'alea dell'esito del giudizio in corso era stata “reciprocamente” accettata dalle parti, e quella relativa a un rischio
“unilateralmente” assunto da La prima delle due affermazioni Controparte_1
concerne il rischio assunto con la pattuizione transattiva che determinava parte di quanto riconosciuto dovuto da a all'esito della Controparte_1 Parte_1
prosecuzione della causa fra le sole parti e alea Controparte_1 P_
che emerge evidente dal contenuto della pattuizione, con la quale Parte_1
assumeva il rischio di doversi accontentare di un importo più basso, rispetto a quello domandato, verso il riconoscimento, da parte di della propria Controparte_1
responsabilità e il pagamento certo di un importo minimo di euro 30.000,00 (più euro
10.000,00 a titolo di spese legali), mentre assumeva il rischio di Controparte_1
non veder riconosciuta in giudizio alcuna responsabilità di o una P_
liquidazione dei danni risarcibili in manleva di importo inferiore a euro 30.000,00. La seconda affermazione, invece, è da intendersi relativa al “rischio” assunto da con il pagare a già all'esito del solo giudizio di Controparte_1 Parte_1
primo grado, senza attendere le risultanze dei gradi successivi, il maggior importo,
rispetto a euro 30.000,00, riconosciuto dal Tribunale come dovuto da a P_
titolo di risarcimento danni.
Questo premesso, peraltro di minima rilevanza, l'Appellante primariamente sostiene che il Tribunale avrebbe “errato nella ricostruzione della circostanza relativa all'accettazione reciproca dell'alea del risultato finale della causa proseguita tra il sig.
e la , non nel senso che tale alea non sussistesse, ma ritenendo _1 P_
che la stessa sarebbe stata da interpretarsi come riferita all'esito del solo primo grado di giudizio e non all'esito finale della causa, mentre il Tribunale sarebbe addivenuto a un'opposta interpretazione della scrittura privata di transazione sulla base di una
“errata ricostruzione dei fatti”.
Non risulta, invece, alcuna errata ricostruzione dei fatti.
17 Afferma l'Appellante che, al momento dell'accordo transattivo, “il quadro fattuale della vicenda” sarebbe stato sì “ben delineato, ma in modo palesemente differente” da quanto poi emerso, poiché “non poteva certo immaginare che la ditta Parte_1
appaltatrice, dopo aver chiesto di chiamare in causa solo non sarebbe P_
stata in grado di dimostrare di aver acquistato dalla medesima tutto il materiale posato durante la ristrutturazione”, il che sarebbe rilevante “nel determinare la comune intenzione delle parti”.
Tale affermazione non è condivisibile. Alla data dell'accordo transattivo P_
era già stata chiamata in giudizio, si era già svolta la fase istruttoria con
[...]
integrazione di CTU e l'accertamento in sede di ATP era stato prodotto sin dall'instaurazione della causa;
quindi, il “quadro fattuale della vicenda” era già compiutamente delineato, negli stessi termini, per tutte le parti in causa. Lo stesso è
stato poi diversamente valutato dai gradi di giudizio successivi al primo, non altro.
In ogni caso, poi, non si tratta di elementi di rilievo nel determinare la comune intenzione delle parti, in quanto solo ex post è risultato che non Controparte_1
aveva fornito in giudizio elementi atti a dimostrare di aver acquistato dalla P_
l'integralità del materiale posato durante la ristrutturazione, e al momento
[...]
dell'accordo transattivo l'alea era proprio costituita dall'incertezza in ordine al riconoscimento o meno di una responsabilità per i danni in capo a Controparte_3
Afferma poi l'Appellante che sarebbe prova della limitazione dell'alea al solo esito del primo grado di giudizio il fatto che abbia immediatamente Controparte_1
versato a la differenza fra quanto già versato e quanto ottenuto da Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, mentre “se le parti avessero P_
voluto riferire i loro accordi all'esito dell'intero giudizio tra e P_ _1
quest'ultimo avrebbe quantomeno potuto (anzi, dovuto) attendere l'esito definitivo del contenzioso stesso prima di corrispondere alla qualsiasi somma”. Inoltre, Parte_1
comproverebbe tale interpretazione anche il fatto che non abbia Controparte_1
costantemente aggiornato di tutti gli sviluppi del contenzioso con Parte_1
nemmeno quando dopo la prima sentenza di secondo P_ P_
18 grado del 2015, aveva intrapreso una procedura esecutiva nei suoi confronti, attendendo l'esito del ricorso per cassazione e del giudizio di rinvio per poi rivolgersi avverso “a distanza di oltre dodici anni dalla sottoscrizione della Parte_1
scrittura privata”.
Tali argomenti non risultano fondati.
Della condotta di successiva all'accordo il Tribunale ha Controparte_1
tenuto conto, non errando nella ricostruzione dei fatti, condivisibilmente invece valutandola come non atta a incidere sull'accertamento della comune intenzione delle parti al momento della conclusione del contratto.
ha prontamente versato a la maggiorazione di Controparte_1 Parte_1
importo, rispetto a euro 30.000,00, prevista in base all'accordo transattivo, subito dopo aver ricevuto corrispondente pagamento da parte di in esecuzione della P_
sentenza di primo grado, così evitando il maturarsi di interessi e in esatta ottemperanza alle pattuizioni fra le parti: in alcun modo poteva considerarsi Controparte_1
non tenuto ad adempiere spontaneamente agli obblighi assunti con la scrittura del giugno 2009 già all'esito del primo grado di giudizio continuato fra lui e P_
tantomeno è fondata la testi dell'Appellante secondo la quale sarebbe stato
[...]
tenuto a non farlo.
La scelta di non tenere poi costantemente informata dell'esito Parte_1
dell'impugnazione avanzata da e dei successivi gradi di giudizio, può P_
essere ritenuta opinabile ma, per un verso, va tenuto conto che Controparte_1
ha agito nei confronti di per la restituzione di indebito solo dopo aver Parte_1
restituito a quanto da tale società ricevuto in esecuzione della sentenza P_
di primo grado, né prima sarebbe stato legittimato;
per altro verso si tratta di un fatto che, pur non corrispondendo ad alcun obbligo di informazione assunto da _1
nei confronti di poteva eventualmente avere altre
[...] Parte_1
ripercussioni nei rapporti fra le parti, ma che non risulta rilevante in ordine all'accertamento della comune intenzione delle parti al momento della pattuizione transattiva.
19 L'Appellante non censura sotto altri profili l'interpretazione data dal Tribunale all'accordo transattivo, la cui correttezza, in ogni caso, emerge chiaramente dal testo dell'accordo e dall'applicazione di tutti i restanti criteri ermeneutici ex artt. 1362 ss c.c..
Nella scrittura privata de quo si premetteva che: “con atto di citazione in data
27/12/2006 la chiedeva la condanna di al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni tutti causati dai gravi difetti delle lastre in fibrocemento ecologico fornite e posate da a seguito di contratto di appalto di Controparte_1
opere edili di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della committente Pt_1
in Alessandria Via Inviziati 26. Che la s.r.l. SIMONA ha richiesto e ottenuto
[...]
dal Tribunale di Alessandria ordinanza del 28- 29/04/2009 di autorizzazione al sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili, nonché dei crediti di _1
fino alla concorrenza di € 70.000,00. Che la s.r.
1. ha proceduto
[...] Pt_1
all'esecuzione del sequestro conservativo delle quote sociali di Controparte_7
e di tutti i crediti dello stesso
[...] Parte_2 _1
della stessa , fino alla concorrenza della
[...] Parte_3
somma sopra indicata. Che le parti sono divenute nella determinazione di definire transattivamente la suddetta controversia tra loro insorta”. Questo premesso, le parti convenivano e stipulavano quanto segue: “1) Il sig. riconosce la Controparte_1
propria responsabilità nei confronti della per la fornitura e posa in Parte_1
opera di lastre in fibrocemento ecologiche all'immobile in Alessandria, Via Inviziati,
26, gravemente difettose. 2) Il sig. versa alla , Controparte_1 Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata, la somma di €
30.000,00 (euro trentamila/00) a titolo di risarcimento danni, oltre ad € 10.000,00
(euro diecimila/00) a titolo di rifusione delle spese legali. A fronte di tale versamento la s.r.
1. dichiara di rinunciare al sequestro conservativo autorizzato dal Pt_1
Tribunale di Alessandria. nei confronti del sig. 3) Nella causa Controparte_1
civile attualmente pendente avanti il Tribunale di Alessandria nr. 108/2007 R.G. il sig.
darà atto del riconoscimento della propria suddetta Controparte_1
20 responsabilità per danni nei confronti della s.r.
1. SIMONA. Tale causa civile verrà
proseguita al fine di ottenere la rifusione da parte della terza chiamata di P_
quanto versato e versando dal sig. alla . Si Controparte_1 Parte_1
intende che nel caso che il sig. ottenesse dalla Controparte_1 P_
somma superiore ad € 30.000,00 a titolo di manleva per risarcimento danni, la relativa differenza sarà da lui versata alla e la somma di € 30.000,00, oggi Parte_1
versata, si intenderà corrisposta a titolo di acconto e verrà trattenuta dallo stesso essendo già stata versata. Qualora la domanda di garanzia nei confronti della P_
venisse respinta o il sig. ottenesse dalla
[...] Controparte_1 P_
somma inferiore ad € 30.000,00, la somma di € 30.000,00 oggi versata dal sig. alla s.r.l. SIMONA si intenderà a saldo dei risarcimenti dei Controparte_1
danni da quest'ultima sofferti e null' altro la avrà a pretendere. Inoltre, Parte_1
nel caso in cui la causa si concludesse con condanna della società – i.e. CP_8
“ - al rimborso a favore della delle spese legali, poiché dette P_ Parte_1
spese sono già state corrisposte del sig. nella misura di € 10.000,00, la _1
s.r.l. si impegna a restituire al sig. quanto dovesse ricevere a tale Pt_1 _1
titolo. Il sig. si impegna a revocare mandato al suo legale ed a Controparte_1
conferire nuovo incarico allo studio Porrati per il prosieguo della causa contro
4) Con separata scrittura privata da prodursi ai soli fini della produzione in P_
giudizio, di cui la presente costituisce controscrittura, le parti danno atto che il versamento di € 30.000,00 oltre a spese legali, è versato dal sig. Controparte_1
alla a titolo di acconto. Si intende che l'effettiva regolazione dei Parte_1
rapporti tra le parti è però quella della presente scrittura”.
Nel testo della scrittura privata vengono impiegati costantemente e più volte i termini “causa”, “prosieguo della causa”, “conclusione della causa”, “domanda”, termini che fanno tutti inequivoco riferimento alla “domanda” e alla “causa” nel suo complesso, senza alcun riferimento da cui sia possibile evincere un ipotizzato limite dell'accordo relativamente all'esito del solo primo grado di giudizio, risultando anzi evidente il contrario.
21 Si fa riferimento alla “causa civile attualmente pendente avanti il Tribunale di
Alessandria”, perché in quel momento la causa era pendente -e prossima alla conclusione- in primo grado, e era “terza chiamata”, ma per pattuire che P_
“tale causa civile verrà proseguita al fine di ottenere la rifusione da parte della terza chiamata di quanto versato e versando dal sig. P_ Controparte_1
alla ”. Indicativo, fra l'altro, sia pur in più limitata misura, anche il Parte_1
riferimento agli importi “versandi”, dato che euro 40.000,00 erano stati versati contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo.
Un'interpretazione del complesso delle clausole pattuite e secondo buona fede porta a ritenere nello stesso senso.
Con tale scrittura è stato poi pattuito che qualora la “domanda” di garanzia nei confronti della fosse stata respinta, ovvero fosse stata accolta per una P_
somma inferiore ai 30.000,00 euro versati alla , tale ultimo importo “si Parte_1
intenderà a saldo dei risarcimenti dei danni da quest'ultima sofferti e null'altro la Pt_1
avrà a pretendere”: donde la corretta qualificazione come indebito
[...]
dell'effettuato pagamento di una maggior somma.
Le parti, in virtù di detto accordo transattivo, hanno chiaramente inteso
“agganciare” la definizione dei loro rapporti alle sorti complessive della domanda di garanzia proposta da nei confronti della senza Controparte_1 P_
porre alcun limite di ordine temporale, o correlato a un dato grado di giudizio, rispetto alla sua definizione. La stessa “prosecuzione del giudizio” è prevista come un'obbligazione a carico di che, per inciso, aveva anche Controparte_1
interposto appello incidentale avverso la sentenza di prime cure, dal cui eventuale accoglimento avrebbe potuto derivare un ulteriore credito in favore di Parte_1
Il presentato appello va quindi respinto e merita integrale conferma la sentenza di primo grado.
22 4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00, sia pur in prossimità al suo limite massimo), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.190,00
- per la fase introduttiva euro 1.020,00
- per la fase decisoria euro 1.750,00
Totale: euro 3.960,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna la parte Appellante, al Parte_1
pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
Appellata, liquidate nella misura di euro 3.960,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla
23 parte vittoriosa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 18 settembre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 465/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 465/2022 R.G. promossa da:
C.F./P. IVA con sede in Milano, via Visconti di Parte_1 P.IVA_1
Modrone n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Michele Sogliano del foro di Alessandria, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Email_1
Alessandria, via Bergamo n. 67
- APPELLANTE -
CONTRO
C.F. , nato a [...] il 17 Controparte_1 C.F._1 luglio 1966, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Paolo Borasio del foro di Alessandria, PEC presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliato, in Alessandria, via Ghilini n.14
- APPELLATO -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 30 marzo 2022, la società Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 182/2022, emessa in data 4 marzo
2022 dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, pubblicata in pari data e notificata il 24 marzo 2022, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1407/20, R.G. n. 3441/20 emesso il
22.12.20 dal Tribunale di Alessandria e notificato il 04.01.21.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 3.700 per compenso, 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta.”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa le udienze tenutesi nell'anno 2022 si sono svolte con la modalità della trattazione scritta, successivamente invece con le usuali modalità procedurali, in presenza delle parti.
All'udienza in data 22 giugno 2022 la Corte ha respinto, con ordinanza, istanza presentata dall'Appellante ex artt. 283, 351 c.p.c., di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, ritenendo generica e non provata la prospettazione di un periculum in mora, e non sussistente un fumus boni iuris atto a giustificare, di per sé solo, l'accoglimento della domanda inibitoria.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, nonché dell'esecuzione che dovesse, nel
2 frattempo, venire intrapresa,
Nel merito. In via principale: dichiarare per tutte le motivazioni specificate, la nullità della sentenza del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 4.03.2022 (R.G. n. 335/2021) e notificata in data 24/03/2022, in quanto carente di motivazione, con rimessione della causa al primo Giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c..
In via subordinata: riformare, per tutte le motivazioni specificate nel presente atto di appello, la sentenza del Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 4.03.2022 (R.G. n. 335/2021) e notificata in data 24/03/2022, nelle parti citate in narrativa e, conseguentemente, accogliere le conclusioni rassegnate dalla conchiudente nel primo grado del giudizio e di seguito riportate: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
1407/2020 del 22.12.2020, R.G. n. 3441/2020, emesso dal Tribunale di Alessandria nei confronti della
per tutti i motivi indicati in narrativa. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del sig. alla restituzione di tutte le somme percepite in ragione della sentenza qui _1 impugnata, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza
n.182 del Tribunale di Alessandria, emessa e pubblicata in data 04.03.22 (R.G. n. 335/21) per le motivazioni di cui in narrativa;
respingere l'eccezione di nullità della sentenza n.182 del Tribunale di
Alessandria, emessa e pubblicata in data 04.03.22 (R.G. n. 335/21) per le motivazioni di cui in narrativa;
dichiarare inammissibile l'appello siccome proposto, per carenza di specificità dei motivi di impugnazione per le motivazioni di cui in narrativa;
dichiarare inammissibile l'appello siccome proposto, ai sensi dell'art. 348 bis I° comma c.p.c., per le motivazioni di cui in narrativa;
in via principale, nel merito: respingere le domande siccome proposte da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con il favore delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre a quella relativa alla discussione dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n.182 del Tribunale di
Alessandria, emessa e pubblicata in data 04.03.22 (R.G. n. 335/21), oltre rimborso spese generali e accessori di legge”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
L'oggetto del presente giudizio è correlato a un precedente contenzioso tra le parti, incardinato innanzi al Tribunale di Alessandria dalla società che, con Parte_1
atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2006, aveva convenuto in giudizio
3 quale titolare dell'omonima ditta individuale ed appaltatore, Controparte_1
allegandone l'inadempimento a contratto di appalto di opere edili di ristrutturazione del tetto di un immobile, di proprietà della committente, sito in Alessandria, via
Inviziati n. 26.
A fondamento di tale domanda, l'allora parte Attrice aveva dedotto:
- che le lastre utilizzate dall'appaltatore per la copertura dell'edificio fossero affette da gravi difetti, essendosi rivelate soggette a sgretolamento, causando infiltrazioni e danni alla struttura del tetto e ai locali sottostanti;
- che, all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ante causam, il nominato consulente tecnico, constatata la presenza dei difetti sopracitati, aveva stimato gli interventi di ripristino in euro 51.002,15, attribuendo l'origine dei danni “al disgregamento e alla rottura dell'ondulina ecologica sottocoppo che ha permesso l'infiltrazione dell'acqua ai piani sottostanti”, eliminabile solo con la sostituzione e posa di onduline adeguate.
Su tali basi, aveva domandato di condannare il convenuto al Parte_1
risarcimento dei danni, pari al costo dei lavori di rifacimento del tetto, così come quantificato dal CTU, per l'importo di euro 51.002,15.
costituitosi in quel giudizio, aveva contestato la fondatezza Controparte_1
di tale domanda, sostenendo che le lastre in fibrocemento, acquistate presso la su indicazione del direttore dei lavori nominato dalla committente Controparte_2
erano state prodotte dalla unica responsabile dei gravi Parte_1 P_
difetti allegati dall'attrice, domandando il rigetto della domanda attorea, nonché, preliminarmente, la chiamata in causa dell'azienda produttrice, al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda principale.
costituitasi in quel giudizio, aveva contestato la fondatezza degli P_
addebiti mossi nei suoi confronti, sostenendo in primo luogo di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con le parti, avendo venduto le lastre alla , Controparte_2
sostenendo poi che non vi fosse prova né dei gravi difetti lamentati, né che l'intera copertura del tetto fosse stata realizzata dall'appaltatore con lastre effettivamente da lei
4 prodotte, nulla essendo stato accertato al riguardo nello svolto accertamento tecnico preventivo, i cui esiti comunque non erano a lei opponibili, essendo rimasta estranea al relativo procedimento.
Nelle more del predetto giudizio, aveva sottoposto a sequestro Parte_1
conservativo le quote sociali di proprietà del convenuto relative alla società
, nonché tutti i crediti dello stesso vantati nei confronti della Controparte_4
predetta società, fino a concorrenza dell'importo di euro 70.000,00.
Istruita quella causa mediante espletamento di CTU integrativa, e Parte_1
ancora nel corso di tale giudizio di primo grado, hanno Controparte_1
transatto la lite fra loro, sottoscrivendo, in data 1 giugno 2009, due distinte scritture private, con una delle quali, posta a fondamento del ricorso da cui è originato il presente processo, dichiaratosi responsabile dei danni, si è Controparte_1
obbligato al pagamento, in favore di di un importo di euro 30.000,00 Parte_1
(oltre euro 10.000,00 a titolo di rifusione delle spese legali), aggiungendo che, “…nel caso che il sig. ottenesse dalla somma superiore ad Controparte_1 P_
euro 30.000,00 a titolo di manleva per risarcimento danni, la relativa differenza sarà da lui versata alla e la somma di euro 30.000,00, oggi versata, si intenderà Parte_1
corrisposta solo a titolo di acconto e verrà trattenuta dallo stesso essendo già stata versata. Qualora la domanda di garanzia nei confronti della venisse P_
respinta o il sig. ottenesse dalla somma inferiore ad Controparte_1 P_
euro 30.000,00, la somma di euro 30.000,00 oggi versata dal sig. Controparte_1
alla si intenderà a saldo dei risarcimenti dei danni da quest'ultima sofferti Parte_1
e null'altro la avrà a pretendere”). Nell'altra scrittura di transazione, Parte_1
anch'essa comunque prodotta agli atti da recante pari data 1 Controparte_1
giugno 2009, risulta pattuito un versamento, in due rate, del complessivo importo di euro 80.000,00, di cui 10.000,00 a titolo di rifusione spese legali.
Con sentenza n. 819/2013 emessa in data 14 ottobre 2013, il Tribunale di
Alessandria statuiva poi nei seguenti termini: “dichiara la cessazione della materia del contendere tra la società e condanna Parte_1 Controparte_1 CP_5
[.. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 51.002,16 oltre interessi legali;
condanna Controparte_1
a rifondere a le spese processuali, che liquida in P_ Controparte_1
euro 43,68 per spese ed euro 4.300,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
pone definitivamente a carico di le spese di ATP e di CTU”. P_
All'esito di tale pronuncia in adempimento degli accordi Controparte_1
transattivi, ha pagato alla , con assegno incassato il 14 maggio 2014, Parte_1
l'importo di euro 24.800,00, pari alla differenza tra quanto già versato, al riguardo, al momento della stipulazione della scrittura di transazione (euro 30.000,00) e la maggior somma oggetto di condanna a carico di (euro 51.002,16), oltre interessi. P_
Avverso la predetta sentenza, peraltro, ha interposto impugnazione P_
innanzi alla Corte d'Appello di Torino. si costituiva in quel Controparte_1
giudizio, proponendo, a sua volta, appello incidentale. Con sentenza n. 1934/2015, emessa in data 23 settembre 2015 e pubblicata il 2 novembre 2015, la Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame principale, ha così statuito: “rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti di Controparte_1
condanna a rifondere a le spese di P_ Controparte_1 P_
lite, liquidate in €4.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
pone a carico di le spese di ATP;
pone a carico solidale di e le Controparte_1 _1 P_
spese di CTU (con il 50% per ciascuno nei rapporti interni)); conferma nel resto.
Condanna al pagamento a delle spese di lite del Controparte_1 P_
giudizio di appello, liquidate in € 700,00 per esposti e in € 6.615,00 per compenso, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge. Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n.115/2002 da parte dell'appellato-appellante incidentale”. La sentenza di appello è stata impugnata da con ricorso per Controparte_1
cassazione, avverso il quale ha resistito in giudizio, presentando P_
controricorso. Con ordinanza n. 13534/2018, depositata in data 30 maggio 2018, la
6 Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo, con cui il ricorrente aveva lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto assorbita la domanda di garanzia proposta nei confronti di per effetto P_
della cessazione della materia del contendere tra l'attrice e il convenuto, ha cassato la sentenza, n. 1934/2015 della Corte d'Appello di Torino, rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per l'esame nel merito di tale domanda e per provvedere sulle spese di lite, anche del giudizio di legittimità. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., da All'esito del giudizio Controparte_1
di rinvio la Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 528/2020 pubblicata in data 18 maggio 2020, ha così statuito: “respinge la domanda proposta da _1
titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti di
[...] _6
; condanna parte attrice al pagamento, in favore di
[...] _6
, della somma di euro 67.144,96 oltre interessi di legge dal 14 aprile 2014
[...]
sino all'effettivo pagamento;
condanna parte attrice al rimborso, in favore di P_
, delle spese di lite, liquidate: per il primo grado di giudizio, in _6
complessivi € 7.254,00 di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, €1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;
per il grado di appello, in complessivi € 6.615,00 di cui € 1.960,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase introduttiva, € 3.305,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;
per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione, in complessivi € 4.100,00 di cui € 2.225,00 per la fase di studio, €
1.875,00 per la fase introduttiva, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;
per il giudizio di rinvio, in complessivi € 6.615,00, di cui €
1.960,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase introduttiva, € 3.305,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili”.
A fronte dell'esito di tale precedente giudizio (allora in correlazione a sentenza immediatamente esecutiva, attualmente passata in giudicato a fronte di reiezione di
7 ulteriore ricorso per cassazione presentato dall'attuale parte Appellata), _1
con ricorso ex art. 638 c.p.c. depositato in data 9 dicembre 2020, ha chiesto
[...]
e ottenuto, dal Tribunale di Alessandria, pronuncia di decreto provvisoriamente esecutivo, n. 1407/2020, emesso in data 22 dicembre 2020, di ingiunzione alla Pt_1
di pagamento dell'importo di euro 24.800,00 oltre interessi e spese di
[...]
procedura, a titolo di restituzione in suo favore, ex art. 2033 c.c., della parte, ritenuta in eccesso, dell'importo ricevuto da parte del ricorrente in esecuzione degli accordi transattivi del 1 giugno 2009, ritenuta costituire indebito oggettivo, “stante il tenore della sentenza n. 528/20 emessa dalla Corte d'Appello di Torino”.
Con atto di citazione notificato in data 3 febbraio 2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Alessandria, così Controparte_1
originando il processo oggetto della presente causa, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1407/2020, allegando e sostenendo che:
- gli accordi transattivi del 1 giugno 2009 si riferivano “esclusivamente e palesemente alla definizione dei rapporti tra le parti in relazione alla causa all'epoca pendente dinanzi al Tribunale di Alessandria, R.G. n.108/2007, primo e unico grado di giudizio che ha visto la partecipazione della , in Parte_1
quanto, “alla luce dello svolgimento dei fatti e del tenore letterale di entrambe le scritture private del 1.06.2009” sarebbe stato evidente che “le parti intendessero circoscrivere i loro accordi e l'esecuzione degli stessi alle sorti del solo giudizio di primo grado, all'epoca pendente dinnanzi al Tribunale di Alessandria”; tanto emergeva, in particolare, da una serie di elementi “letterali” afferenti al contenuto della prima scrittura di transazione, quali:
• il riferimento esplicito “alla prosecuzione, dopo la transazione, di tale causa civile”, tale essendo quella, già menzionata al punto 3) della scrittura, in allora pendente innanzi al Tribunale di Alessandria;
• la costante identificazione della come “terza chiamata”, P_
qualità rivestita solo nel primo grado di giudizio;
8 • gli accordi raggiunti in merito alla “ipotetica rifusione delle spese legali” in relazione alla “causa”, da parte di nei confronti P_
dell'esponente;
- “ognuna di queste circostanze, sia da un punto di vista squisitamente letterale che da un punto di vista logico-sostanziale, non può far altro che confermare la volontà delle parti di limitare l'efficacia dei loro accordi all'esito solo del primo grado di giudizio, a nulla rilevando gli eventuali e successivi risvolti”;
- “lo stesso significato”, peraltro, doveva “necessariamente rinvenirsi dalla lettura dell'altra scrittura privata siglata tra le parti in pari data”, con cui _1
si era obbligato al pagamento della somma di €40.000,00 “entro la
[...]
conclusione della causa di manleva
contro
: difatti, sebbene, “in P_
forza dei prevalenti accordi sanciti dalla parallela scrittura, sia poi stata versata, dopo la conclusione della causa in primo grado, la minor somma di € 24.800,00, appare ancora una volta evidente che proprio la seconda condotta esecutiva del sig. abbia confermato la volontà delle parti di legare gli accordi _1
raggiunti al solo esito del primo grado di giudizio”;
- tale interpretazione trovava ulteriore conferma, ai sensi dell'art. 1362 c.c., nella
“comune intenzione delle parti contraenti”, ritenendo evidente che, nella specie, le parti “volessero delimitare l'efficacia dei loro accordi all'esito del primo grado di giudizio, anche e soprattutto per ottenere la immediata rinuncia della all'esecuzione del sequestro conservativo in corso al momento Parte_1
della sottoscrizione della transazione (circostanza che trova conferma in entrambe le scritture)”, nonché nel comportamento tenuto dal che _1
“nulla aveva chiesto in restituzione alla successivamente alla sua Parte_1
dichiarata soccombenza all'esito del primo giudizio d'appello”, considerato che l'esponente, “successivamente alla sentenza di primo grado e per oltre dieci anni, nulla aveva più saputo in relazione agli sviluppi della vertenza”;
- conseguentemente, non poteva trovare applicazione l'art. 2033 c.c. invocato da parte opposta, non essendo avvenuto un pagamento “non dovuto”.
9 Su queste basi, l'opponente ha domandato di dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione, sostenendo che “non emerge in nessuna parte della scrittura e tantomeno da nessun comportamento successivo alla stipula della stessa che le parti intendessero limitare le pattuizioni contenute nella scrittura privata del 1.06.2009 al solo primo grado di giudizio”.
In particolare, secondo il contenuto complessivo della Controparte_1
scrittura di transazione smentirebbe l'avversaria prospettazione, essendo previsto al punto 3) che “…nel caso che il sig. ottenesse dalla Controparte_1 P_
somma superiore ad Euro 30.000,00 a titolo di manleva per risarcimento danni, la relativa differenza sarà da lui versata alla e la somma di Euro 30.000,00, Parte_1
oggi versata, si intenderà corrisposta solo a titolo di acconto e verrà trattenuta dallo stesso essendo già stata versata. Qualora la domanda di garanzia nei confronti della venisse respinta o il sig. ottenesse dalla P_ Controparte_1 P_
somma inferiore ad Euro 30.000,00, la somma di Euro 30.000,00 oggi versata
[...]
dal sig. alla si intenderà a saldo dei risarcimenti dei Controparte_1 Parte_1
danni da quest'ultima sofferti e null'altro la avrà a pretendere”. Parte_1
Conseguentemente, “dall'interpretazione funzionale” di quanto stabilito all'art. 3 risulterebbe evidente, secondo che controparte “si aspettasse di Controparte_1
ricevere ulteriori somme solo se percepite dall'esponente in caso di esito positivo della controversia e che quest'ultimo si aspettasse di dover corrispondere ulteriori somme solo se effettivamente corrispostegli dalla in esito alla vertenza”: P_
entrambe le parti, quindi, avrebbero accettato “l'alea del risultato finale della causa che sarebbe continuata tra l'esponente e la , non emergendo in nessun modo P_
“che l'esponente si sarebbe assunto unilateralmente il rischio che da un eventuale successivo giudizio di appello sarebbe stato costretto a restituire le somme percepite dalla in esito al giudizio di primo grado, senza richiederle a sua volta P_
alla altrimenti si sarebbe verificato un disequilibrio contrattuale Parte_1
10 assolutamente ingiustificato e l'alea del risultato della causa sarebbe ricaduta unicamente sull'esponente”.
Su queste basi, parte opposta ha domandato respingersi l'opposizione e condannare la controparte ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c..
Il Tribunale di Alessandria, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha respinto l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 1407/2020, ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta e ha condannato l'opponente alla rifusione integrale delle spese di lite.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando due motivi d'impugnazione così rubricati:
- “sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione”;
- “sulla errata ricostruzione dei fatti posti a fondamento della interpretazione della scrittura privata utilizzata da controparte per richiedere il decreto ingiuntivo opposto”.
2. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA
Con un primo motivo d'impugnazione, l'Appellante lamenta un “difetto della motivazione” della sentenza di primo grado, da cui discenderebbe vizio di nullità della stessa.
L'Appellante sostiene che “dalla lettura della parte motivazionale” della pronuncia, apparirebbe “di tutta evidenza che il Giudice di prime cure abbia deciso la controversia avendo una conoscenza solo parziale degli aspetti relativi all'intera vicenda intercorsa tra ed il sig. da un lato e tra quest'ultimo e Parte_1 _1 P_
dall'altra”, sarebbe “chiaro ed evidente che il Giudice non possedesse una conoscenza globale dei fatti dedotti ed allegati dalle parti in relazione allo sviluppo complessivo della vicenda giudiziale che ha visto protagonisti, dopo la definizione del primo grado di giudizio, solo il sig. e la . Inoltre, “non si comprende _1 P_
neppure il significato delle espressioni utilizzate nello sviluppo delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata”, laddove la sentenza impugnata ha statuito che: “appare dunque evidente come dalla lettura della scrittura privata non possano
11 emergere limiti temporali o limiti al grado di giudizio, risultando solo che 'tale causa civile' non 'verrà proseguita' definitivamente”, così facendo trasparire, ad avviso dell'Appellante, “la poca chiarezza rispetto a quanto realmente accaduto”.
Si lamenta, poi, che “nonostante le parti avessero raggiunto l'accordo transattivo nel
2009 e la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado fosse intervenuta solo nell'ottobre 2013”, il primo Giudice abbia ritenuto che “…l'opposto si è assunto unilateralmente il rischio che da un eventuale successivo giudizio di appello, sarebbe stato costretto a restituire le somme percepite da in esito al giudizio di P_
primo grado, con ciò richiedendole al contrario e a sua volta a , così, ad Parte_1
avviso dell'Appellante, “confermando…una certa nebulosità rispetto alla comprensione del significato della scrittura e dell'intero sviluppo della vicenda.
L'inciso iniziale di tale affermazione stride completamente con la parte conclusiva dell'affermazione stessa e, addirittura, con la decisione finale”.
Su queste basi, l'Appellante domanda dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, con “rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.”,
“emergendo chiaramente la superficialità ed assoluta parziarietà dell'approfondimento compiuto dal giudicante sulle circostanze fattuali che avrebbero dovuto servire ad interpretare correttamente il contratto datato 1.06.2009 concluso tra la ed Parte_1
il sig. . _1
Tale motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
Innanzitutto, la nullità di una sentenza di rilievo ex art. 354 c.p.c., atta a determinare la rimessione al primo giudice, è soltanto quella di cui all'art. 161 secondo comma c.p.c., derivante dalla mancanza della sottoscrizione del giudice: vizio nel presente caso né allegato, né sussistente.
Inoltre, come lo stesso Appellante ha avuto modo di riconoscere nei suoi atti difensivi, la nullità di una sentenza, quale motivo invece di riforma o cassazione della stessa, può configurarsi esclusivamente o nel caso di radicale assenza di motivazione,
quando una motivazione manchi del tutto, o quando la stessa, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente
12 contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua di una corrispondente giustificazione del decisum, ovvero si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse ed obiettivamente incomprensibili, o infine quando si riduca si riduca a una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, risultando così del tutto inidonea a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustificano il convincimento del giudice (in questo senso, ex multis, cfr. C. Cass., Sez. 3, sentenza n.
20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01, in relazione al disposto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., e C. Cass., SS.UU., sentenza n. 8053/2014, che ha indicato, invero in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., come novellato nel 2012, come tale vizio di motivazione possa sussistere soltanto nelle ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile").
Ma non è certo questo il caso. Le argomentazioni avanzate dall'Appellante, a sostegno della censura, non integrano nessuna di tali ipotesi. L'asserita carenza, in capo al primo Giudice, di “una conoscenza globale dei fatti dedotti ed allegati dalle parti in relazione allo sviluppo complessivo della vicenda giudiziale”, potrebbe al più costituire un vizio atto a inficiare la correttezza della decisione (e sotto questo diverso profilo è infatti proposto come secondo motivo di gravame), ma non a determinarne la nullità; lo stesso dicasi per l'asserita interpretazione non “corretta” della scrittura transattiva del 1 giugno 2009 (per l'Appellante essendo “corretta” l'interpretazione coincidente con quella da tale parte sostenuta). La dicitura “unilateralmente”, relativa a rischio assunto da usata dal Tribunale dopo aver indicato che Controparte_1
entrambe le parti avevano “accettato entrambe l'alea”, non è stata esattamente intesa dall'Appellante, come si dirà più oltre, e non contiene affermazioni contraddittorie, diverso essendo l'oggetto a cui tale “rischio” va riferito, ma anche a diversamente
13 ritenere sarebbe al più inesatta e dal suo impiego certo non discende alcuna incomprensibilità o contraddittorietà della motivazione complessivamente esposta dal
Tribunale. Lo stesso vale per l'espressione «“tale causa civile” non “verrà proseguita” definitivamente», ove l'avverbio “definitivamente” magari può essere ritenuto non felicemente collocato, ma questo dopo che il Tribunale, anche in quella stessa frase e ancor più nel complesso della motivazione, aveva già ben chiarito ed esposto la ratio
decidendi della decisione assunta.
3. ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELL'INTERPRETAZIONE
DELLA SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE - INFONDATEZZA
Con un secondo motivo d'impugnazione, l'Appellante lamenta che il Tribunale avrebbe “errato nella ricostruzione della circostanza relativa all'accettazione reciproca dell'alea del risultato finale della causa proseguita tra il sig. e la _1 P_
.
[...]
L'Appellante richiama il punto dell'impugnata sentenza, già sopra riportato e ritenuto contraddittorio, in cui il Tribunale ha ritenuto essere “evidente come le parti avevano comunque accettato entrambe l'alea del risultato finale della causa”, “in modo paritetico”, per poi aggiungere che “l'opposto si è assunto unilateralmente il rischio che da un eventuale successivo giudizio d'appello sarebbe stato costretto a restituire le somme da in esito al giudizio di primo grado”. P_
L'Appellante ritiene poi, soprattutto, che il Tribunale non avrebbe “tenuto minimamente conto del fatto che, nel 2009, quando e Parte_1 _1
avevano raggiunto l'accordo transattivo, il quadro fattuale della vicenda appariva essere alla prima certamente ben delineato, ma in modo palesemente differente rispetto a quanto poi successivamente emerso nel corso del giudizio proseguito soltanto tra il sig. e la . Difatti, “nel 2009, stando a quanto affermato dal _1 P_
e a quanto emerso in corso di A.T.P.”, l'esponente “non poteva certo _1
immaginare che la ditta appaltatrice, dopo aver chiesto di chiamare in causa solo non sarebbe stata in grado di dimostrare di aver acquistato dalla P_
14 medesima tutto il materiale posato durante la ristrutturazione”: tale considerazione
“dovrebbe, già da sola, essere ritenuta sufficiente a dimostrare che l'alea che le parti avevano reciprocamente accettato al momento della definizione transattiva dei loro accordi era ben diversa da quella che si è poi effettivamente palesata all'esito del giudizio di merito, in primo e secondo grado”. In tale prospettiva, “proprio nel determinare la comune intenzione delle parti, tale dato non poteva essere ignorato come, invece, è accaduto nel caso di specie”.
A nulla rileverebbe poi, come invece sostenuto dal Tribunale, che controparte avesse “in buona fede” chiesto la restituzione delle somme versate solo dopo l'avvio, da parte di della procedura di esecuzione forzata: tale conclusione, oltre P_
che “irrilevante”, sarebbe anche “errata”, essendo, invece, tale procedura stata avviata
“dopo la sentenza emessa dalla stessa Corte d'Appello nel 2015”, e “proprio la condotta tenuta dal che, dapprima, nulla chiedeva in restituzione alla _1
e poi, solo in un momento successivo, agiva nei suoi confronti”, Parte_1
confermerebbe quanto sostenuto dall'Appellante, poiché, ove “avesse _1
inteso dimostrare di avere diversamente inteso, avrebbe dovuto, in buona fede, tenere in costante aggiornamento la di tutti gli sviluppi del contenzioso con Parte_1
successivi alla sentenza di primo grado, e non certo adempiere P_
spontaneamente agli obblighi assunti con la scrittura del 2009 già all'esito del primo grado di giudizio, per poi sparire di scena fino al termine della causa di manleva contro stessa”. “dopo la sentenza di primo grado, nulla ha più P_ Parte_1
saputo” sino alla richiesta restitutoria inoltrata dalla controparte, poi sfociata nel decreto ingiuntivo opposto, mentre, “se le parti avessero effettivamente inteso ancorare i loro accordi all'esito dell'intero giudizio tra il e avrebbero _1 P_
dovuto prevedere, nella scrittura, quantomeno un dovere di informazione e di aggiornamento costante in tal senso, da parte del sig. e nei confronti della _1
, ma così non è stato. Conseguentemente, la scrittura privata azionata da Parte_1
controparte non potrebbe “che essere interpretata secondo la ricostruzione già operata
15 da questa difesa nel corso del primo grado di giudizio”, ovvero nel senso che “le parti intendessero riferirsi soltanto al primo grado di giudizio”.
Ribadisce, poi, l'Appellante, che dalla lettura delle sentenze prodotte da controparte, emerge che il è risultato soccombente, nei confronti della _1
per non esser riuscito a provare “di aver effettivamente fornito e posato, P_
in favore della solo e soltanto il materiale acquistato dalla stessa terza Parte_1
chiamata”, mentre al momento della conclusione della transazione, Parte_1
“non poteva che avere come riferimento gli sviluppi della frazione del solo primo ed unico grado di giudizio cui ha partecipato e, dunque, non poteva che fare ragionevolmente affidamento sul fatto che il materiale viziato fosse tutto di produzione della , posto che solo il “poteva conoscere con esattezza la P_ _1
provenienza del materiale utilizzato e realmente posato, orientando, di conseguenza, le sua scelte processuali (ed extraprocessuali, in relazione alla transazione siglata)”. “Una diversa ricostruzione dei fatti – noti solo al sig. – non” potrebbe, “a distanza _1
di oltre dodici anni dalla sottoscrizione della scrittura privata azionata da controparte”,
“dispiegare i suoi effetti negativi in danno” dell'esponente, rimasta “del tutto estranea ai successivi gradi di giudizio e certamente incolpevole per le carenti prove offerte in giudizio da nonché per le erronee difese e scelte processuali operate dallo _1
stesso”. La stessa condotta dell'Appellato, che ha spontaneamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento all'esito del primo grado di giudizio, non lascerebbe spazio ad ulteriori argomentazioni, posto che, “se le parti avessero voluto riferire i loro accordi all'esito dell'intero giudizio tra e quest'ultimo P_ _1
avrebbe quantomeno potuto (anzi, dovuto) attendere l'esito definitivo del contenzioso stesso prima di corrispondere alla qualsiasi somma”. Parte_1
Su queste basi, l'Appellante domanda che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accolga l'opposizione e, per l'effetto, revochi il decreto opposto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il motivo è infondato e non può trovare accoglimento.
16 Innanzitutto, come già anticipato, va osservato che non sussiste alcuna contraddittorietà fra l'affermazione del Tribunale che l'alea dell'esito del giudizio in corso era stata “reciprocamente” accettata dalle parti, e quella relativa a un rischio
“unilateralmente” assunto da La prima delle due affermazioni Controparte_1
concerne il rischio assunto con la pattuizione transattiva che determinava parte di quanto riconosciuto dovuto da a all'esito della Controparte_1 Parte_1
prosecuzione della causa fra le sole parti e alea Controparte_1 P_
che emerge evidente dal contenuto della pattuizione, con la quale Parte_1
assumeva il rischio di doversi accontentare di un importo più basso, rispetto a quello domandato, verso il riconoscimento, da parte di della propria Controparte_1
responsabilità e il pagamento certo di un importo minimo di euro 30.000,00 (più euro
10.000,00 a titolo di spese legali), mentre assumeva il rischio di Controparte_1
non veder riconosciuta in giudizio alcuna responsabilità di o una P_
liquidazione dei danni risarcibili in manleva di importo inferiore a euro 30.000,00. La seconda affermazione, invece, è da intendersi relativa al “rischio” assunto da con il pagare a già all'esito del solo giudizio di Controparte_1 Parte_1
primo grado, senza attendere le risultanze dei gradi successivi, il maggior importo,
rispetto a euro 30.000,00, riconosciuto dal Tribunale come dovuto da a P_
titolo di risarcimento danni.
Questo premesso, peraltro di minima rilevanza, l'Appellante primariamente sostiene che il Tribunale avrebbe “errato nella ricostruzione della circostanza relativa all'accettazione reciproca dell'alea del risultato finale della causa proseguita tra il sig.
e la , non nel senso che tale alea non sussistesse, ma ritenendo _1 P_
che la stessa sarebbe stata da interpretarsi come riferita all'esito del solo primo grado di giudizio e non all'esito finale della causa, mentre il Tribunale sarebbe addivenuto a un'opposta interpretazione della scrittura privata di transazione sulla base di una
“errata ricostruzione dei fatti”.
Non risulta, invece, alcuna errata ricostruzione dei fatti.
17 Afferma l'Appellante che, al momento dell'accordo transattivo, “il quadro fattuale della vicenda” sarebbe stato sì “ben delineato, ma in modo palesemente differente” da quanto poi emerso, poiché “non poteva certo immaginare che la ditta Parte_1
appaltatrice, dopo aver chiesto di chiamare in causa solo non sarebbe P_
stata in grado di dimostrare di aver acquistato dalla medesima tutto il materiale posato durante la ristrutturazione”, il che sarebbe rilevante “nel determinare la comune intenzione delle parti”.
Tale affermazione non è condivisibile. Alla data dell'accordo transattivo P_
era già stata chiamata in giudizio, si era già svolta la fase istruttoria con
[...]
integrazione di CTU e l'accertamento in sede di ATP era stato prodotto sin dall'instaurazione della causa;
quindi, il “quadro fattuale della vicenda” era già compiutamente delineato, negli stessi termini, per tutte le parti in causa. Lo stesso è
stato poi diversamente valutato dai gradi di giudizio successivi al primo, non altro.
In ogni caso, poi, non si tratta di elementi di rilievo nel determinare la comune intenzione delle parti, in quanto solo ex post è risultato che non Controparte_1
aveva fornito in giudizio elementi atti a dimostrare di aver acquistato dalla P_
l'integralità del materiale posato durante la ristrutturazione, e al momento
[...]
dell'accordo transattivo l'alea era proprio costituita dall'incertezza in ordine al riconoscimento o meno di una responsabilità per i danni in capo a Controparte_3
Afferma poi l'Appellante che sarebbe prova della limitazione dell'alea al solo esito del primo grado di giudizio il fatto che abbia immediatamente Controparte_1
versato a la differenza fra quanto già versato e quanto ottenuto da Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, mentre “se le parti avessero P_
voluto riferire i loro accordi all'esito dell'intero giudizio tra e P_ _1
quest'ultimo avrebbe quantomeno potuto (anzi, dovuto) attendere l'esito definitivo del contenzioso stesso prima di corrispondere alla qualsiasi somma”. Inoltre, Parte_1
comproverebbe tale interpretazione anche il fatto che non abbia Controparte_1
costantemente aggiornato di tutti gli sviluppi del contenzioso con Parte_1
nemmeno quando dopo la prima sentenza di secondo P_ P_
18 grado del 2015, aveva intrapreso una procedura esecutiva nei suoi confronti, attendendo l'esito del ricorso per cassazione e del giudizio di rinvio per poi rivolgersi avverso “a distanza di oltre dodici anni dalla sottoscrizione della Parte_1
scrittura privata”.
Tali argomenti non risultano fondati.
Della condotta di successiva all'accordo il Tribunale ha Controparte_1
tenuto conto, non errando nella ricostruzione dei fatti, condivisibilmente invece valutandola come non atta a incidere sull'accertamento della comune intenzione delle parti al momento della conclusione del contratto.
ha prontamente versato a la maggiorazione di Controparte_1 Parte_1
importo, rispetto a euro 30.000,00, prevista in base all'accordo transattivo, subito dopo aver ricevuto corrispondente pagamento da parte di in esecuzione della P_
sentenza di primo grado, così evitando il maturarsi di interessi e in esatta ottemperanza alle pattuizioni fra le parti: in alcun modo poteva considerarsi Controparte_1
non tenuto ad adempiere spontaneamente agli obblighi assunti con la scrittura del giugno 2009 già all'esito del primo grado di giudizio continuato fra lui e P_
tantomeno è fondata la testi dell'Appellante secondo la quale sarebbe stato
[...]
tenuto a non farlo.
La scelta di non tenere poi costantemente informata dell'esito Parte_1
dell'impugnazione avanzata da e dei successivi gradi di giudizio, può P_
essere ritenuta opinabile ma, per un verso, va tenuto conto che Controparte_1
ha agito nei confronti di per la restituzione di indebito solo dopo aver Parte_1
restituito a quanto da tale società ricevuto in esecuzione della sentenza P_
di primo grado, né prima sarebbe stato legittimato;
per altro verso si tratta di un fatto che, pur non corrispondendo ad alcun obbligo di informazione assunto da _1
nei confronti di poteva eventualmente avere altre
[...] Parte_1
ripercussioni nei rapporti fra le parti, ma che non risulta rilevante in ordine all'accertamento della comune intenzione delle parti al momento della pattuizione transattiva.
19 L'Appellante non censura sotto altri profili l'interpretazione data dal Tribunale all'accordo transattivo, la cui correttezza, in ogni caso, emerge chiaramente dal testo dell'accordo e dall'applicazione di tutti i restanti criteri ermeneutici ex artt. 1362 ss c.c..
Nella scrittura privata de quo si premetteva che: “con atto di citazione in data
27/12/2006 la chiedeva la condanna di al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni tutti causati dai gravi difetti delle lastre in fibrocemento ecologico fornite e posate da a seguito di contratto di appalto di Controparte_1
opere edili di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della committente Pt_1
in Alessandria Via Inviziati 26. Che la s.r.l. SIMONA ha richiesto e ottenuto
[...]
dal Tribunale di Alessandria ordinanza del 28- 29/04/2009 di autorizzazione al sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili, nonché dei crediti di _1
fino alla concorrenza di € 70.000,00. Che la s.r.
1. ha proceduto
[...] Pt_1
all'esecuzione del sequestro conservativo delle quote sociali di Controparte_7
e di tutti i crediti dello stesso
[...] Parte_2 _1
della stessa , fino alla concorrenza della
[...] Parte_3
somma sopra indicata. Che le parti sono divenute nella determinazione di definire transattivamente la suddetta controversia tra loro insorta”. Questo premesso, le parti convenivano e stipulavano quanto segue: “1) Il sig. riconosce la Controparte_1
propria responsabilità nei confronti della per la fornitura e posa in Parte_1
opera di lastre in fibrocemento ecologiche all'immobile in Alessandria, Via Inviziati,
26, gravemente difettose. 2) Il sig. versa alla , Controparte_1 Parte_1
contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata, la somma di €
30.000,00 (euro trentamila/00) a titolo di risarcimento danni, oltre ad € 10.000,00
(euro diecimila/00) a titolo di rifusione delle spese legali. A fronte di tale versamento la s.r.
1. dichiara di rinunciare al sequestro conservativo autorizzato dal Pt_1
Tribunale di Alessandria. nei confronti del sig. 3) Nella causa Controparte_1
civile attualmente pendente avanti il Tribunale di Alessandria nr. 108/2007 R.G. il sig.
darà atto del riconoscimento della propria suddetta Controparte_1
20 responsabilità per danni nei confronti della s.r.
1. SIMONA. Tale causa civile verrà
proseguita al fine di ottenere la rifusione da parte della terza chiamata di P_
quanto versato e versando dal sig. alla . Si Controparte_1 Parte_1
intende che nel caso che il sig. ottenesse dalla Controparte_1 P_
somma superiore ad € 30.000,00 a titolo di manleva per risarcimento danni, la relativa differenza sarà da lui versata alla e la somma di € 30.000,00, oggi Parte_1
versata, si intenderà corrisposta a titolo di acconto e verrà trattenuta dallo stesso essendo già stata versata. Qualora la domanda di garanzia nei confronti della P_
venisse respinta o il sig. ottenesse dalla
[...] Controparte_1 P_
somma inferiore ad € 30.000,00, la somma di € 30.000,00 oggi versata dal sig. alla s.r.l. SIMONA si intenderà a saldo dei risarcimenti dei Controparte_1
danni da quest'ultima sofferti e null' altro la avrà a pretendere. Inoltre, Parte_1
nel caso in cui la causa si concludesse con condanna della società – i.e. CP_8
“ - al rimborso a favore della delle spese legali, poiché dette P_ Parte_1
spese sono già state corrisposte del sig. nella misura di € 10.000,00, la _1
s.r.l. si impegna a restituire al sig. quanto dovesse ricevere a tale Pt_1 _1
titolo. Il sig. si impegna a revocare mandato al suo legale ed a Controparte_1
conferire nuovo incarico allo studio Porrati per il prosieguo della causa contro
4) Con separata scrittura privata da prodursi ai soli fini della produzione in P_
giudizio, di cui la presente costituisce controscrittura, le parti danno atto che il versamento di € 30.000,00 oltre a spese legali, è versato dal sig. Controparte_1
alla a titolo di acconto. Si intende che l'effettiva regolazione dei Parte_1
rapporti tra le parti è però quella della presente scrittura”.
Nel testo della scrittura privata vengono impiegati costantemente e più volte i termini “causa”, “prosieguo della causa”, “conclusione della causa”, “domanda”, termini che fanno tutti inequivoco riferimento alla “domanda” e alla “causa” nel suo complesso, senza alcun riferimento da cui sia possibile evincere un ipotizzato limite dell'accordo relativamente all'esito del solo primo grado di giudizio, risultando anzi evidente il contrario.
21 Si fa riferimento alla “causa civile attualmente pendente avanti il Tribunale di
Alessandria”, perché in quel momento la causa era pendente -e prossima alla conclusione- in primo grado, e era “terza chiamata”, ma per pattuire che P_
“tale causa civile verrà proseguita al fine di ottenere la rifusione da parte della terza chiamata di quanto versato e versando dal sig. P_ Controparte_1
alla ”. Indicativo, fra l'altro, sia pur in più limitata misura, anche il Parte_1
riferimento agli importi “versandi”, dato che euro 40.000,00 erano stati versati contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo.
Un'interpretazione del complesso delle clausole pattuite e secondo buona fede porta a ritenere nello stesso senso.
Con tale scrittura è stato poi pattuito che qualora la “domanda” di garanzia nei confronti della fosse stata respinta, ovvero fosse stata accolta per una P_
somma inferiore ai 30.000,00 euro versati alla , tale ultimo importo “si Parte_1
intenderà a saldo dei risarcimenti dei danni da quest'ultima sofferti e null'altro la Pt_1
avrà a pretendere”: donde la corretta qualificazione come indebito
[...]
dell'effettuato pagamento di una maggior somma.
Le parti, in virtù di detto accordo transattivo, hanno chiaramente inteso
“agganciare” la definizione dei loro rapporti alle sorti complessive della domanda di garanzia proposta da nei confronti della senza Controparte_1 P_
porre alcun limite di ordine temporale, o correlato a un dato grado di giudizio, rispetto alla sua definizione. La stessa “prosecuzione del giudizio” è prevista come un'obbligazione a carico di che, per inciso, aveva anche Controparte_1
interposto appello incidentale avverso la sentenza di prime cure, dal cui eventuale accoglimento avrebbe potuto derivare un ulteriore credito in favore di Parte_1
Il presentato appello va quindi respinto e merita integrale conferma la sentenza di primo grado.
22 4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00, sia pur in prossimità al suo limite massimo), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.190,00
- per la fase introduttiva euro 1.020,00
- per la fase decisoria euro 1.750,00
Totale: euro 3.960,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna la parte Appellante, al Parte_1
pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte
Appellata, liquidate nella misura di euro 3.960,00, oltre a Controparte_1
rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla
23 parte vittoriosa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 18 settembre 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
24