Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico II Sezione Civile, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n.181 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, nella qualità di eredi del de cuius Parte_3 [...]
25.06.2022, ed elettivamente domicil Per_1 in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa, n.130 presso lo studio dell'Avv. Denise Gigliola Cioffi, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione -attori-
E
in persona del rappresentante p.t., ed elettivamente CP_1 in Afragola, via G. Oberdan n.16, presso lo studio dell'Avv. Biagio Fusco che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa -convenuto-
NONCHE' Comune di Castellammare di Stabia, in persona del sindaco p.t., ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente, e rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avvocato Antonella Verde e dall'Avvocato Giuseppina Moccia, in virtù di procura allegata -convenuto-
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., ed Controparte_2 iciliato in Napoli, alla Via Pasquale Scura n.8, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Scognamiglio che lo rappresenta e difende come da procura allegata
-terzo chiamata in causa-
ELEMENTI DI FATTO E DIRITTO AI FINI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato telematicamente, in data 05.01.2022, evocava in giudizio dinanzi a Persona_1 questo Tribunale la ditta e il Comune di CP_1
Castellammare di Stabia tire dichiarare la responsabilità e condannarli al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 08.10.2020, alle ore 16,00 circa, in Castellammare di Stabia alla via Virgilio nr.58, altezza incrocio con via Petrarca. A tal fine, l'attore premetteva che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, mentre circolava sulla carreggiata, alla guida del
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“escoriazione mano sinistra - cervicoalgia post traumatica, traumatologia degli arti”; con il persistere dei dolori il giorno seguente il 09.10.2020, come da verbale nr. 2020033941, gli veniva, altresì, diagnosticata “contusione spalla dx e sx in paziente con pregressa poliomelite”. Dalla consulenza di parte eseguita dalla dr.ssa i danni fisici venivano Persona_2 valutati per un totale generale pari alla somma di euro 6.893,47. Instaurato il contradditorio, si costituiva dapprima l'ente convenuto, che eccepiva nullità dell'atto di citazione e carenza di legittimazione passiva, ed evidenziava che all'epoca dell'evento dannoso, la responsabilità gravava sulla ditta in virtù CP_1 di contratto di appalto, nel merito chiedeva il rigetto della domanda, siccome infondata in fatto e diritto, oltre che improponibile, inammissibile ed improcedibile. Si costituiva altresì, in data 17.03.2022 la ditta individuale
in persona del rappresentante p.t, che sollevava una CP_1 cezioni e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia la propria assicurazione, come da polizza n. 00165803928470 allegata, per essere manlevato, da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalle domande proposte nei suoi confronti. Autorizzata la richiesta, veniva chiamata in causa la società assicurativa che contestava le avverse, ne chiedeva CP_2 pertanto il rigetto. Concessi i termini dell'art. 183, comma VI, c.p.c., mutato il giudice, ascoltati i testi, la causa era rimessa in decisione all' Udienza del 31.3.2025 concedendo i termini di cui all' art. 190 c.p.c.. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire
2 con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. Nel merito, la domanda avanzata dalla parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata. Ritiene il giudicante di dover inquadrare la fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. In proposito, occorre evidenziare che al tradizionale insegnamento della giurisprudenza – secondo il quale le pubbliche amministrazioni non sono, di norma, soggette alla responsabilità per i danni cagionati dalla custodia dei loro beni - si è andato recentemente contrapponendo un diverso orientamento interpretativo, che appare preferibile, secondo il quale l'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio della pubblica amministrazione e il suo uso diretto da parte di un numero rilevantissimo di utenti – aspetti che la precedente giurisprudenza aveva assunto ad elementi idonei ad escludere l'operatività dell'art. 2051 c.c. – sono solo indici sintomatici dell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene, ma non la attestano in modo automatico, sicchè l'art. 2051 c.c., trova applicazione ogni qualvolta nel caso concreto non sia ravvisabile soggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene in custodia, determinata appunto dal suo uso generale da parte dei terzi e della sua notevole estensione (cfr. Cass. 2006, n. 16770; Cass. 2006, n. 15779). In quest'ottica, relativamente ai sinistri avvenuti sulle strade dei centri urbani, l'elemento sintomatico
3 della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune (cfr. Cass. 2006, n. 15283; Cass. 2006, n. 3851; Cass. 2005, n. 14749). Deve ritenersi, pertanto, che il regime giuridico applicabile nel caso di specie sia proprio quello di cui all'art. 2051 c.c., perché è pacifico che la strada su cui si è verificato il sinistro rientra nel perimetro urbano del Comune convenuto, con la conseguenza che il predetto ente era nella significativa e concreta possibilità di operare un controllo costante e completo sulla stessa. Ne discende che, qualora si configuri la possibilità del rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c., il custode ha la possibilità di liberarsi della responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, e cioè dando la dimostrazione adeguata alle concrete circostanze del caso (cfr. Cass. 2006, n. 3651). Laddove poi l'eventuale comportamento colposo dello stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (Cass. 2006, n. 15779; Cass. 2006, n. 15383). Ciò posto, quanto al caso di specie, va rilevato che il sinistro, è stato provocato dal dissesto per lavori in corso eseguiti dagli Operai della impegnati nella installazione della Parte_4
Fibra Ottica, così come autorizzati dal comune di Castellammare di Stabia, come dagli atti allegati, (cfr. Prt.G. 0030791/2020 del 22/06/2020, e la comunicazione di inizio lavori per le strade interessate, a partire dalla data 21.09.2020). In particolare, il sinistro sarebbe stato provocato da n.2 lamiere, posizionate in modo non adeguato, e non segnalate. Tale circostanza risulta confermata dal verbale redatto dalla Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, nr. prot. 060535 del 5.11.2020, nonché dal verbale nr. 404903 del 30.10.2020 emesso a carico della per violazione dell'art. 21 comma 2-4 Parte_4
CDS, esecuzione di lavori stradali. Tutte circostanze confermate anche dal teste di parte attorea ES
, ascoltato all'udienza del 25.10.2024
[...]
Dichiarazione che però, risultano contraddittorie, rispetto a quelle spontanee rilasciate dal Sig. e prodotte dalla Per_1 compagnia assicurative della Società appaltatrice, raccolte in seguito all'apertura del sinistro, dove si evince che , lo stesso dichiara: “Il giorno 08/10/20 alle ore 16.00 ero alla guida del motociclo di proprietà di mia moglie e percorrevo la Via Virgilia in Castellammare giunto all'altezza del civico 58 NON mi rendevo conto che stavano facendo dei lavori al manto stradale in quanto c'erano dei cartelli che avvertivano del cantiere. Nello
4 specifico ricordo che era presente un cartello di colore giallo che avvertiva del cantiere così perdevo il controllo del mezzo e finivo al suolo. Sul posto non vi erano testimoni che hanno assistito all'evento” Dalla dichiarazione del danneggiato appare chiaro che il medesimo non pare esente da responsabilità per condotta imprudente. Per le ragioni esposte, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia stradale de qua non fosse visibile da parte dell'attore o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità. Dall'esame della documentazione fotografica versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso, infatti, che il pericolo fosse insidioso o occulto, anzi il materiale probatorio, consente tranquillamente di affermare che la sconnessione presente sulla strada era certamente visibile da parte dell'utente della strada, avveduto e prudente. Tale visibilità deve essere vieppiù affermata in considerazione del fatto che il sinistro è avvenuto in un orario diurno. In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Deve concludersi che l'anomalia del manto stradale denunciata non rappresentava un pericolo occulto, né insidioso, perché visibile e, per questo, comunque prevedibile, per cui non può attribuirsi al Comune di Castellammare e alla ditta individuale convenuta, alcuna responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni dell'attore. Il fatto che l'infortunio si è certamente verificato a causa della disattenzione e scarsa diligenza della stessa danneggiata rompe il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso ed esclude pertanto l'applicabilità della presunzione di cui al menzionato art. 2051 cc. Ne consegue che la domanda e la relativa pretesa risarcitoria dell'attore non possono essere accolte. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione od eccezione sollevate, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5 Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda;
b) condanna , Parte_1 Parte_2 [...] di s Parte_3 Per_1
, deceduto il 25.06.2022, al pagamento in favore di ogni
[...] olo convenuto, delle competenze e spese di lite che liquida in € 2.540,00, oltre IVA, CpA e rimborso forfettario. Torre Annunziata, 25 giugno 2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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