Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1948, n. 24
Articolo 2
Versione
5 febbraio 1948
Art. 1.
Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il termine previsto dal primo comma dell'art. 24 e dell' art. 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' anticipato al 15 marzo 1948. Il deposito nella Segreteria comunale, di cui all'ultimo comma dell'art. 24 sopra citato, delle liste rettificate e degli elenchi approvati dalla Commissione elettorale mandamentale, si effettua dal 1 al 15 aprile 1948.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1948
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente