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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/07/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 498/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 498/2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CH) l'1/3/1966, ivi residente a[...], e Pt_2
(C.F. ), nato in [...] il [...] e
[...] C.F._2 residente a Gissi alla località Rosario n. 7, entrambi elettivamente domiciliati a Casalbordino (CH) alla via S. Antonio
n. 20 presso lo studio dell'Avv. CATIA CASTELLARI che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“3) modificare l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito nella fase separativa in favore della primogenita Persona_1 riducendolo da €. 200,00 a €. 100,00;
1 4) confermare in € 200,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore di ciascun figlio, e , studenti Persona_2 Persona_3 universitari, maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
5) stabilire che il versamento dei predetti assegni di mantenimento, nelle indicate entità, sia effettuati direttamente dal padre Pt_2
ai figli e sul noto Loro Iban,
[...] Persona_1 Per_2 Per_3 entro il giorno 10 di ciascun mese;
6) porre le spese straordinarie dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
7) confermare per il resto le condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione consensuale a cui gli ex coniugi hanno dato regolare attuazione e seguito”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Pt_2
, che si sono sposati ad SA (CH) il 05/07/1995, hanno
[...] chiesto lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 9/7/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 23/6/2009 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 2/4/2009. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del
2 resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti ad SA (CH) il 05/07/1995 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di SA (CH) al numero
2 Parte I dell'anno 1995.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali dei figli maggiorenni ma non autosufficienti e Per_1 Per_2
. Per_3
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e ad SA (CH) il 05/07/1995 e trascritto nel
[...] Parte_2
Registro dello Stato Civile del comune di SA (CH) al numero 2 parte I dell'anno 1995; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 498/2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CH) l'1/3/1966, ivi residente a[...], e Pt_2
(C.F. ), nato in [...] il [...] e
[...] C.F._2 residente a Gissi alla località Rosario n. 7, entrambi elettivamente domiciliati a Casalbordino (CH) alla via S. Antonio
n. 20 presso lo studio dell'Avv. CATIA CASTELLARI che li rappresenta e difende come da procura in atti;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“3) modificare l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito nella fase separativa in favore della primogenita Persona_1 riducendolo da €. 200,00 a €. 100,00;
1 4) confermare in € 200,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore di ciascun figlio, e , studenti Persona_2 Persona_3 universitari, maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
5) stabilire che il versamento dei predetti assegni di mantenimento, nelle indicate entità, sia effettuati direttamente dal padre Pt_2
ai figli e sul noto Loro Iban,
[...] Persona_1 Per_2 Per_3 entro il giorno 10 di ciascun mese;
6) porre le spese straordinarie dei figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
7) confermare per il resto le condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione consensuale a cui gli ex coniugi hanno dato regolare attuazione e seguito”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Pt_2
, che si sono sposati ad SA (CH) il 05/07/1995, hanno
[...] chiesto lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 9/7/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 23/6/2009 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 2/4/2009. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del
2 resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti ad SA (CH) il 05/07/1995 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di SA (CH) al numero
2 Parte I dell'anno 1995.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali dei figli maggiorenni ma non autosufficienti e Per_1 Per_2
. Per_3
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e ad SA (CH) il 05/07/1995 e trascritto nel
[...] Parte_2
Registro dello Stato Civile del comune di SA (CH) al numero 2 parte I dell'anno 1995; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
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