Art. 5.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio 1977, ed entro il 28 febbraio per gli esercizi successivi, il Ministero della sanita', sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , provvede con proprio decreto a ripartire il fondo di cui all'articolo 1, in base al fabbisogno e all'effettivo stato di attuazione del piano.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio 1977, ed entro il 28 febbraio per gli esercizi successivi, il Ministero della sanita', sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , provvede con proprio decreto a ripartire il fondo di cui all'articolo 1, in base al fabbisogno e all'effettivo stato di attuazione del piano.