Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 246
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di motivazione, poiché la cartella conteneva gli elementi essenziali per identificare i cespiti e conoscere il presupposto di fatto impositivo.

  • Accolto
    Difetto di vantaggiosità

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per difetto di vantaggiosità, poiché la normativa regionale pugliese richiede un beneficio diretto e specifico per ciascun fondo, non una presunzione generica basata sull'inclusione in un piano di classifica. La situazione di degrado e abbandono del canale di scolo, unitamente alla mancanza di prova documentale di interventi manutentivi periodici, ha indebolito la presunzione di vantaggiosità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 246
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 246
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo