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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 maggio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 553/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Generso Yuri Restina presso il cui studio Parte_1
in Roma alla via Cesare Battisti n. 11 ha eletto domicilio, Pec:
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appellante
E
, in persona del Presidente Controparte_1
[... p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Erminio Capasso domicilio digitale CP_ Email_2 Emai_3
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 11.3.2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli– Sez. Lavoro – n. 5965/2023 pubblicata in data 13.10.2023, non notificata, con la quale è stata rigettata la sua domanda tesa ad ottenere dall' l'assegno sociale, in quanto non aveva provato il soggiorno in via CP_2
continuativa per almeno 10 anni nel territorio dello Stato italiano.
L'appellante che in primo grado aveva allegato di aver invano presentato domanda all' CP_2
per ottenere la prestazione sociale, si doleva della decisione per
1. Errore di diritto per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 6, della l. 335/1995 e dall'art. 20, co. 10, del
D.L. 112/2008, posto che l'assegno sociale ex 3, co. 6, della l. 335/1995 è stato esteso agli stranieri titolari di carta di soggiorno che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno 10 anni nel territorio dello stato;
2 Travisamento ed errata valutazione degli elementi di prova nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, co. 1, del c.c. perché nonostante avesse prodotto la carta di soggiorno, il certificato anagrafico la domanda era stata rigettata;
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, co. 2, del cc. in quanto il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento presupponendo allontanamenti della ricorrente dall'Italia, assumendo che fosse onere della ricorrente dimostrare l'insussistenza di un fatto negativo costituito dal mancato allontanamento dal territorio dello Stato;
4. Violazione e falsa applicazione art. 420 ss. cc. –
Mancato esercizio poteri istruttori in quanto il Tribunale motivava la mancata ammissione della prova testimoniale sull'assunto della genericità del capitolo e, ribadendo che il provvedimento dell' non era motivato posto che si era limitato a rilevare la “mancata CP_2
presentazione della documentazione richiesta in data 16 novembre 202, (ossia : - Copia di tutte le pagine del passaporto vecchio e nuovo;
- Dichiarazione Consolato Moldavia di entrata e di uscita dallo Stato o doc Autorità estera comprovante permanenza
CONTINUATIVA per almeno 10 anni in Italia;
- Copia completa di patti e condizioni della sentenza di divorzio) insisteva per la riforma della sentenza impugnata ed il riconoscimento del beneficio richiesto.
Con comparsa del 4.4.24024 si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del CP_2
gravame per la sua genericità ed infondatezza evidenziando la correttezza della decisione.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art. 342 cpc, formulata dalla parte appellata. Tale eccezione non può trovare accoglimento, posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, nonché le ragioni di diritto e di fatto da cui deriverebbe la riforma della sentenza del Tribunale.
Nel merito, l'appello non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
La norma che viene in rilievo è l'art. 20, comma 10, d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n.
133 del 2008, secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'art.
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale".
La portata della norma è stata chiarita dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 50 del 2019, dove si è precisato che “con l'art. 20 citato il legislatore ha introdotto un requisito aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo previsto dall'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000. In merito al contenuto di tale requisito, la giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia (valido per tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza: cfr. Corte Cost. 197/2013) ha natura fattuale, distinto dalla mera residenza legale, e che, in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, la continuità va intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata”.
Orbene, poiché il soggiorno continuativo almeno decennale in Italia è il fatto costitutivo della pretesa, l'onere probatorio sul punto gravava sulla parte ricorrente - odierno appellante
- e ciò secondo il generale criterio di riparto dell'art. 2697 c.c..
Tale onere, che avrebbe potuto essere soddisfatto anche in via presuntiva, attraverso una pluralità di indici comprovanti la continuativa permanenza decennale in Italia, non è stato assolto. La sentenza appellata ha applicato correttamente i principi richiamati, in quanto, sulla base di quanto emerso, ha condivisibilmente escluso la sussistenza del requisito controverso.
La sig.ra nell'atto introduttivo del giudizio si è limitata ad affermare di aver Pt_1
stabilmente e continuativamente risieduto in Italia senza tuttavia indicare elementi concreti dai quali dedurre l'esistenza del requisito.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto generica e valutativa la prova testimoniale sul capitolo “La Sig.ra ha risieduto stabilmente e continuativamente in Italia, a far Parte_1
data dal 2007 e sino ad oggi?”, la circostanza articolata, infatti, non è specifica, copre un periodo amplissimo ed implica dei giudizi da parte del teste.
Anche i documenti prodotti non provano i presupposti fattuali per il beneficio richiesto: si evidenza che dall'esame dell'estratto contributivo non emerge una continuità lavorativa nell'arco temporale dal giugno 2002 al settembre 2017 ed in particolare ci sono vari e lunghi periodi senza versamenti contributivi (da ottobre 2004 a dicembre 2005, da maggio a settembre 2009 e soprattutto da aprile 2013 a giugno 2017); da sottolineare che non vi è alcuna specifica allegazione e prova che anche durante il periodo in cui l'appellante non risulta aver ha lavorato, e quindi seppure senza redditi, ha continuato il suo soggiorno in
Italia, ovvero si è allontanata solo temporaneamente e solo per brevi periodi;
è noto, infatti, fatto che l' allontanamento temporaneo consentirebbe il riconoscimento del diritto i(cfr.
Cass. n. 16865/2020, Cass. n. 16989/2019, Cass. n. 16867/2019).
La copia, non integrale, del passaporto rilasciato nel 2018 non dimostra il soggiorno continuativo in Italia antecedente al 2017, l'appellante ha precisato che quello precedente non era stato prodotto perché riconsegnato ed il certificato di residenza anagrafica prodotto non è sufficiente a comprovare quel radicamento sul territorio nazionale e quella continuità intesa dal legislatore e dalla giurisprudenza per il riconoscimento del beneficio (cfr. Cass.
16865/2020, Cass. 16989/2019, Cass. 16867/2019).
In definitiva le doglianze, complessivamente considerate, non scalfiscono la decisione, all'esito del giudizio non è emersa la prova del presupposto per l'accesso al beneficio come richiesto dall'art. 20, comma 10 l. 133/2008.
L'appello va quindi rigettato. Non si provvede sulle spese attesa la dichiarazione art. 152 disp att. cpc.
PQM
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente