Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.355 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], C.F. C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Luigi Giacobbe
(C.F.: ) sito in Messina, Via San Paolino n. 17, il C.F._2
quale lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti, fax: 0908885505, pec: PARTE RICORRENTE Email_1
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Comunale n. 62, Vill. C.F.: , e CP_2 C.F._3 [...]
nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Comunale n. 62, Vill. C.F.: , CP_2 C.F._4
elettivamente domiciliati in Messina, Via Sacro Cuore di Gesù, n. 25, is.
239, presso lo Studio Legale Torre, rappresentati e difesi dall'Avv.
Carmelo Torre Barbera, C.F.: , Pec: C.F._5
1
in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 30.01.2025, premesso che dal Parte_1
matrimonio dell'istante con era nato a [...] il CP_1
28.01.2002 un figlio di nome che tra i coniugi era intervenuta Pt_2
sentenza di divorzio su domanda congiunta, con la quale era stato posto, tra l'altro, l'obbligo del deducente a corrispondere alla un assegno CP_1
mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, all'epoca minorenne;
che la situazione di fatto era nel tempo mutata, poiché il figlio aveva raggiunto la maggiore età ed aveva intrapreso Pt_2
un'attività di mediazione immobiliare in forza della quale era divenuto economicamente indipendente;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse revocato l'obbligo a carico del deducente di corrispondere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne Parte_2
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e CP_1 [...]
con memoria depositata il 06.05.2025, confermando che il figlio Per_1
era ormai economicamente indipendente e dichiarando di non Pt_2
opporsi all'accoglimento della domanda avversaria.
All'udienza del 22.05.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che la domanda avanzata dal ricorrente possa essere accolta.
2 Va osservato che i provvedimenti di natura economica che si accompagnano alla pronuncia di divorzio sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus, essendo possibile procedere alla loro revisione quando, come recita l'art. 473 bis .29 c.p.c., “sopravvengano giustificati motivi”, formula identica a quella già adottata dall'art. 9 legge
898/1970, disposizione che è stata sostituita dal nuovo 473 bis .29 c.p.c. a seguito della cosiddetta “Riforma Cartabia” (D. Lgs. 149/2022), sicché anche con riferimento alla nuova disciplina possono essere richiamate le conclusioni cui erano giunti gli interpreti e la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina previgente. Il provvedimento di revisione postula l'accertamento di fatti sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, idonei a giustificare una revisione del precedente assetto di interessi.
L'apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti deve essere, poi, compiuta con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno, sicché con riferimento all'assegno stabilito per il mantenimento dei figli maggiorenni,
i fatti sopravvenuti possono riguardare tutti gli elementi ai quali il legislatore subordina il diritto all'assegno o che possono assumere rilievo per la determinazione del suo ammontare.
IN particolare, gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti dalla convivenza con il genitore richiedente e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di
“indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica
(Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più
3 recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del
“principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”.
Nella fattispecie in esame, nondimeno, non vi è contrasto tra le parti in ordine al fatto che il figlio maggiorenne abbia acquisito Pt_2
l'autonomia economica e, come è noto, quando la parte non contesti la veridicità storica dei fatti posti a fondamento della domanda o delle difese avversarie, tale comportamento assume un precipuo significato processuale. Infatti, la legge 69/2009, novellando l'art.115, co.1 c.p.c, ha stabilito che il giudice deve porre a fondamento della decisione i “fatti non specificamente contestati”, così inserendo tale regola di giudizio nel panorama normativo, anche alla luce della riforma dell'art.111 Cost., con la consacrazione in Costituzione del principio di ragionevole durata del processo. Da ciò discende che il fatto non contestato è così posto fuori del thema probandum, mentre il Giudice deve ritenere il fatto non contestato come provato, a meno che l'inesistenza del fatto stesso risulti da altre prove documentali o costituende.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda proposta dal ricorrente va accolta e va revocato l'assegno posto a carico di
[...]
ed a favore di a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio con decorrenza dalla data di Parte_2
proposizione della domanda.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti non essendo configurabile una vera e propria soccombenza. Infatti, la revoca delle statuizioni vigenti richiedeva necessariamente un intervento giurisdizionale, mentre i resistenti, costituendosi, non hanno neppure
4 formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis .29 c.p.c. revoca l'assegno posto a carico di ed a favore di a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento del figlio con decorrenza dalla data di Parte_2
proposizione della domanda;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 27/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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