Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 1
Nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 ter, comma e 147 cod. pen., il Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter ord.pen. - può applicare, ex officio ed indipendentemente da una richiesta in tal senso dell'interessato, la misura della detenzione domiciliare, al fine di contemperare le esigenze del condannato, in relazione alla tutela della salute, e le esigenze della collettività, in relazione ai profili di sicurezza pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2001, n. 20480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20480 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Presidente - del 19/03/2001
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 2087
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 027015/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE SA N. IL 30/05/1972
avverso ORDINANZA del 12/06/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Frasso che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 12 giugno 2000 il tribunale di sorveglianza di Trento applicava a LI SA, che si trovava nelle condizioni per ottenere il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 1, c.p. perché in stato di gravidanza, la misura alternativa della detenzione domiciliare. Osservava il tribunale che il magistrato di sorveglianza aveva sospeso l'esecuzione della detenzione domiciliare della quale la LI già godeva ritenendo che l'art. 47 ter, comma 1, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354 consentisse alla sola interessata di scegliere tra il rinvio della esecuzione e la detenzione domiciliare (salvo da parte del tribunale di sorveglianza la verifica delle condizioni per la ammissione alla misura) e che la novella introdotta con l'art. 4, comma 1, lett. c), legge 27 maggio 1999, n. 165 si fosse limitata soltanto a togliere il limite di pena (quattro anni) previsto dal comma 1 della legge.
Doveva, al contrario, ritenersi che la novella in esame avesse voluto ribadire il principio già esposto nei lavori preparatori della legge 13 ottobre 1986, n. 663 con la quale era stato introdotto l'istituto della detenzione domiciliare, secondo il quale la misura si porrebbe "come deroga alla normativa codicistica in materia di rinvio obbligatorio o facoltativo della pena", per cui il tribunale di sorveglianza avrebbe il potere, come risulterebbe anche dal comma 4 ter introdotto con la legge 27 maggio 1998, n. 165, di disporre anche d'ufficio la detenzione domiciliare con la previsione di un termine di durata "quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p." Di conseguenza, il tribunale di sorveglianza ripristinava nei confronti della LI la misura alternativa della detenzione domiciliare in considerazione che tale misura era idonea ad evitare la commissione di nuovi reati, non si poneva in contrasto con lo stato di gravidanza della donna, le assicurava la possibilità di provvedere alla cura degli altri figli e nel contempo costituiva espiazione della lunga pena detentiva ancora in esecuzione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, con atto sottoscritto personalmente e dal difensore la LI, denunziando la erronea interpretazione dell'art. 47 ter, comma 1 ter, legge citata. Sostiene la ricorrente che il legislatore con la indicata disposizione di legge ha voluto soltanto derogare, "quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p." al limite di pena di quattro anni previsto dal comma 1 dello stesso articolo. Il giudice, quindi, non avrebbe il potere, in via alternativa, di sospendere l'esecuzione della pena o di applicare la detenzione domiciliare, a meno di non voler ritenere che con l'introduzione del comma 1 ter abbia inteso abrogare la disposizione dell'art. 146 c.p.. La detenzione domiciliare potrebbe, quindi, essere concessa soltanto su richiesta dell'interessato e mai di ufficio dal giudice, in quanto tale soluzione, Privilegiando una interpretazione della legge peggiorativa della libertà personale, non potrebbe andare esente da rilievi di legittimità costituzionale.
Peraltro, la esattezza di tale interpretazione deriverebbe dalla considerazione che, accogliendo la opposta tesi, il condannato dovrebbe tenere un comportamento incompatibile con la misura alternativa della detenzione domiciliare per ottenere, una volta revocata la misura, il rinvio della esecuzione della pena. Con altro motivo la ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ritenuto che le situazioni di svantaggio derivanti dalla gravidanza potevano essere ugualmente fronteggiate con la detenzione domiciliare, non considerando le necessità mediche della gestante e la necessità di un costante controllo.
3. Il ricorso deve essere rigettato.
Rileva la corte che il legislatore con la legge 27 maggio 1998, n.165 ha modificato profondamente l'istituto della detenzione domiciliare, facendolo divenire, con la introduzione del comma 1 bis e 1 ter, una delle misure alternative più duttili e più idonee a soddisfare le contrapposte esigenze del rispetto dei diritti della persona e di sicurezza della società (cfr., cass. 14 febbraio 2000, n. 6952, RV. 215203). La detenzione domiciliare, infatti, a differenza di altre misure alternative, come la semilibertà, consente al condannato di non recidere i rapporti con la famiglia e con l'ambiente di lavoro ed è in grado, attraverso la modificazione delle prescrizioni da parte del magistrato di sorveglianza del luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare, di adeguare immediatamente la misura ad eventuali nuove esigenze del condannato (art. 47 ter, comma 4, legge 354/75). La stessa misura, tuttavia, è in grado di soddisfare anche le esigenze di sicurezza della collettività attraverso le prescrizioni che sono disposte di volta in volta dal tribunale di sorveglianza in relazione alla personalità del soggetto ed alla situazione in concreto sottoposta al suo esame.
L'art. 47 ter, comma 1 ter, della legge 27 maggio 1998, n. 165 allorché recita che, "quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare" si ritiene, dunque, debba essere interpretato nel senso che, non soltanto sono stati ampliati i casi in cui la misura può essere concessa rispetto a quelli originariamente previsti dal comma 1 dell'art. 47 ter legge 354/75, derogando anche ai limiti di pena,
ma nel senso che il tribunale di sorveglianza, anche in mancanza di una richiesta dell'interessato, abbia il potere di disporre la detenzione domiciliare quando ritenga tale misura più rispondente agli interessi sia della collettività che del condannato;
interesse quest'ultimo, peraltro, che va valutato oggettivamente e complessivamente nella più ampia prospettiva della ineludibilità della esecuzione della pena (una volta venuta meno la ragione del rinvio), per cui sotto quest'ultimo profilo, poiché la misura consente contemporaneamente di tutelare le esigenze di cui agli artt.146 e 147 c.p. e di espiare la pena in condizioni certamente non contrarie al senso di umanità, deve escludersi una interpretazione peggiorativa della norma.
Va d'altra parte rilevato che ai sensi dell'art. 678 c.p.p. il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, hanno il potere di procedere anche di ufficio, potere che trova la sua razionale spiegazione nella natura del giudizio di sorveglianza, la cui finalità è, tra le altre, quella di assicurare la esecuzione della pena detentiva con le modalità più adeguate alla personalità del soggetto nel momento in cui la condanna deve essere eseguita.
Non sembra, quindi, illogico ritenere che il giudice di sorveglianza abbia il potere di valutare, anche, in apparente divergenza con l'interessato, se, nel caso concreto sottoposto al suo esame, ferma restando ovviamente la tutela della salute e delle altre situazioni che il legislatore ha preso in considerazione con gli artt. 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza, avvalendosi del potere di procedere di ufficio riconosciuto dall'art. 678, comma 1, c.p.p., possa disporre, nello stesso interesse del condannato, che non può essere limitato al solo rinvio per un tempo determinato della pena, che dovrà, poi, comunque, essere espiata, la detenzione domiciliare o altra misura alternativa, ugualmente ritenuta idonea a perseguire tali finalità.
Con riferimento, poi, all'assunto secondo il quale per ottenere il rinvio dell'esecuzione l'interessato potrebbe soltanto violare le prescrizioni della detenzione domiciliare, va rilevato che, partendo dal presupposto che in ogni caso la persona che si trova nelle condizioni di cui agli art. 146 e 147 c.p. non può comunque espiare la pena in carcere, la eventuale violazione della misura alternativa dà luogo agli stessi problemi interpretativi che si pongono nella ipotesi di violazione della detenzione domiciliare disposta a richiesta dell'interessato.
A differenza, infatti, di quanto previsto, per esempio, nell'art. 47 quater, comma 7, legge 354/75, il legislatore non prevede espressamente la possibilità, una volta revocata la misura, di sostituirla con la detenzione in carcere, per cui, quando la detenzione domiciliare è stata disposta ai sensi degli art. 146 e 147 c.p., sia d'ufficio che su richiesta, la soluzione da adottare non può che essere la medesima in entrambi i casi.
Quanto al secondo motivo di ricorso va rilevato che le deduzioni della ricorrente, consistono in una mera prospettazione di circostanze di fatto che se prospettate al magistrato di sorveglianza o allo stesso tribunale, potrebbero, in astratto, consentire la modificazione delle prescrizioni o la revoca del provvedimento in esame, in considerazione che la misura deve in ogni caso sempre soddisfare le esigenze di cui agli artt. 146 e 147 c.p., ma che non possono costituire motivo di ricorso per cassazione, non denunciando alcun vizio di manifesta illogicità della decisione impugnata. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001