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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 19 del mese di Febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1469/16 R.G..
È comparso, per l'opponente, l'avv. Antonino FINOCCHIARO per delega dell'avv.
Francesco COLAVITA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede che la causa venga assunta in decisione.
È comparsa, per l'opposta, l'avv. Alessandra PIPITÒ la quale rileva di aver depositato rinuncia al mandato nella cui nota di deposito ha chiesto un rinvio in caso di mancata costituzione della parte con un nuovo procuratore.
Evidenzia, altresì, di aver ricevuto una pec in data 10.01.2025, inoltrata anche al
Tribunale, con cui la parte ha preso atto della comunicazione ed ha manifestato il dissenso al rinvio nonché, al contempo, l'assenso alla decisione della causa, riportandosi alle note di precisazione delle conclusioni dell'avv. PREVITE ed agli atti e verbali di causa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Il procuratore di parte attrice discute la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 11.08.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1469 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2016
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], int. 15, elettivamente domiciliata in Messina,
Piazza Maurolico, n. 7, presso lo studio degli avv.ti Gustavo CRISAFULLI e Francesco
COLAVITA dai quali, congiuntamente e disgiuntamente, è rappresentata e difesa
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Messina, Via E. Pancaldo, ang. Viale Boccetta, is. 374, presso lo studio dell'avv.
Alessandra PIPITÒ dalla quale è rappresentata e difesa OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 08.03.2016, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 116, emesso dal Tribunale di Messina in data 22.01.2016 e notificato in data 29.01-02.02.2016, con il quale Controparte_1
le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 6.988,70 più interessi, asseritamente dovuta, quale coerede, a titolo di quota parte dell'imposta di successione già versata
2 TRIBUNALE di MESSINA dall'opposta, oltre spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 795,50, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
L'opponente ha rilevato che la somma ingiunta non sarebbe dovuta nell'importo di €
6.988,70 in quanto l'imposta di successione sarebbe stata indebitamente calcolata dall'Agenzia delle Entrate in complessivi € 27.954,78 a seguito dell'erronea dichiarazione di successione presentata dalla sorella e coerede – la quale avrebbe, a Controparte_1
suo avviso, omesso di dichiarare di volersi avvalere di diverse agevolazioni fiscali previste dalla normativa che, ove applicata, avrebbe ridotto l'importo complessivo dell'imposta ad €
21.083,60 – e la somma dovuta a titolo di quota dell'imposta di successione sarebbe stata inferiore di € 1.717,95 rispetto a quella richiesta in via monitoria.
Ha, poi, rilevato di essere, sua volta, creditrice nei confronti dell'opposta della somma di € 1.459,00 a titolo di quota delle spese per spese funebri di entrambi i genitori e di € 456,66 a titolo di quota delle spese sostenute per la pubblicazione del testamento olografo della madre e che tali crediti dovevano essere compensati con quello invocato dall'opposta.
Ha, infine, dato atto di avere già corrisposto all'opposta, con bonifico del 02.02.2016, prima della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, la somma di € 1.000,00 e, successivamente, con bonifico del 25.02.2016, la somma di € 3.466,25.
Per queste ragioni ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di risposta, depositata in data 16.11.2016, si è costituita in giudizio la quale, preliminarmente, invocando l'art. 36, comma 3, del D. Lgs. Controparte_1
n. 346 del 1990 e l'art. 58 del D.P.R. n. 131 del 1986 richiamato dal primo, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo fondata sul motivo che l'imposta era dovuta in misura inferiore.
Ha, poi, sul presupposto dello svolgimento da parte dell'opponente di autonome domande riconvenzionali di divisione ereditaria, eccepito l'improcedibilità delle stesse in quanto relative alla materia delle successioni per la quale è previsto il tentativo mediazione obbligatorio quale condizione di procedibilità e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi in qualità di litisconsorti necessari pretermessi.
3 TRIBUNALE di MESSINA Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle domande riconvenzionali;
in particolare, per il credito di € 1.459,00, invocato quale quota parte delle spese per onoranze funebri, ha rilevato la pendenza di un giudizio di divisione dell'eredità del padre nell'ambito del quale tali spese potevano essere richieste, la mancanza di prova dell'anticipazione di tali somme – essendo state le fatture emesse non nei confronti dell'opponente ma del fratello
– e, in ogni caso, la necessità di ridurre tale importo tenendo conto Persona_1
della deducibilità di tali spese.
Invece, per il credito di € 456,66 invocato a titolo di quota parte delle spese per la pubblicazione del testamento olografo della madre, ha rilevato che la divisione dei pesi ereditari doveva essere fatta in proporzione alle quote ereditarie e che anche di tale credito non sussisterebbe in ogni caso alcuna prova in quanto l'assegno prodotto dall'opponente non sarebbe riferibile alla causale affermata.
L'opposta, ha, infine, riconosciuto l'intervenuto pagamento, da parte dell'opponente, della somma complessiva di € 4.466,25, di cui € 1.000,00 con bonifico del 02.02.2016 e €
3.466,25 con bonifico del 25.02.2016.
Con istanza, depositata in data 20.01.2017, l'opposta ha lamentato che l'opponente, con il preverbale dell'udienza del 09.12.2016, riferendosi ad una comunicazione inoltrata dall'opposta all'Agenzia delle Entrate, avrebbe riportato una frase in forma virgolettata facendo intendere che tale frase fosse contenuta nella comunicazione e fosse quindi a lei riferibile;
considerato, però, che questo non corrisponderebbe al vero, ne ha domandato la cancellazione ex art. 89, comma 2, c.p.c..
Con riguardo a tale ultima domanda, quanto alla nozione di offensività o sconvenienza la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “Nelle disposizioni dell'art. 89 cod. proc. civ., l'offensività e la sconvenienza delle espressioni usate in scritti o discorsi difensivi costituiscono nozioni distinte, e la seconda non riguarda la lesività del valore e dei meriti di qualcuno - aspetti tutelati dal divieto delle espressioni offensive - ma una lesività di grado minore, inerente al contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito essere vengono formulate.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 9707/03).
4 TRIBUNALE di MESSINA L'istanza di cancellazione, quindi, non può trovare accoglimento in quanto il potere discrezionale del Giudice di disporre la cancellazione di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi può essere esercitato laddove le espressioni eccedano le esigenze difensive e, senza avere alcuna utilità ai fini della difesa, abbiano quale esclusivo scopo quello di offendere l'altrui reputazione e non anche quando gli atti difensivi contengano affermazioni asseritamente non veritiere rispetto alle quali l'unico strumento difensivo riconosciuto alla controparte che se ne duole è costituito dalla loro contestazione in giudizio e dall'eventuale produzione di prova contraria.
Ciò premesso, l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente si ricorda che, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “[…]«In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento [...]” (v. Cass. Civ., Sez. VI-3, n. 3587/21).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto del disallineamento tra le posizioni sostanziali e processuali assunte dalle parti, grava sull'opposto, creditore dal punto di vista sostanziale, l'onere di provare l'an ed il quantum del credito ingiunto mentre grava sull'opponente, debitore dal punto di vista sostanziale, l'onere di fornire la prova dell'esatto adempimento della prestazione dovuta o, in alternativa, l'estinzione della pretesa creditoria.
In ordine al primo motivo di opposizione con il quale è stato contestato il quantum dell'imposta di successione se ne deve dichiarare l'inammissibilità.
Si osserva, infatti, che l'art. 36 del D. Lgs. n. 346 del 1990, rubricato “Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta”, recita: “Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2.
Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. 3. 5 TRIBUNALE di MESSINA Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati,
i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica
l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.”.
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 58 del D.P.R. n. 131 del 1986, “1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
2. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.”.
Dal combinato disposto delle disposizioni richiamate si ricava il principio secondo cui, in materia di imposta di successione, laddove uno dei soggetti indicati all'art. 36 del D.
Lgs. n. 346 del 1990 presenti la dichiarazione di successione e corrisponda la relativa imposta surrogandosi in tutte le ragioni ed azioni spettanti all'amministrazione finanziaria, sarà legittimato ad agire per ingiungere ai coobbligati in solido, nel cui interesse la dichiarazione ed il pagamento stesso sono state effettuate, il pagamento della relativa quota di imposta;
avverso tale ingiunzione gli ingiunti non potranno proporre opposizione fondata sul motivo che l'imposta era dovuta in misura inferiore, con conseguente sorgere dell'obbligo di restituzione della propria quota di imposta al soggetto che l'ha anticipata.
Orbene l'opponente, lamentando che la coerede opposta avrebbe omesso di invocare in sede di dichiarazione di successione l'applicazione delle agevolazioni fiscali invocate, ha contestato proprio l'importo dell'imposta calcolata dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione della dichiarazione di successione da parte della germana;
pertanto, tale motivo di opposizione non può che essere dichiarato inammissibile.
6 TRIBUNALE di MESSINA Con riguardo all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria delle domande riconvenzionali svolte dall'opponente, qualificate dall'opposta quali domande riconvenzionali di divisione ereditaria, questa è infondata.
Ai fini della corretta qualificazione giuridica delle difese svolte dall'opponente risulta opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla differenza tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale secondo cui “[…]
l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo;
secondo consolidato orientamento di questa Corte, la domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se
l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale, per contro, se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale (Cass. 24/07/2007, n. 16314 e successiva giurisprudenza conforme) […]”
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 4131/24).
Con particolare riguardo alla compensazione è stato affermato che “La compensazione può assumere il carattere di eccezione riconvenzionale, qualora la deduzione del controcredito abbia il solo scopo di paralizzare l'avversa pretesa, ovvero quello di domanda riconvenzionale, allorché miri ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte;
ne deriva che, nel primo caso, la stessa, anche se implica un ampliamento del "thema decidendum", è proponibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
(nella formulazione antecedente alla l. n. 353 del 1990, applicabile "ratione temporis").”
(cfr. massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 4133/16).
Invero, sebbene l'opponente abbia nell'intestazione e nelle conclusioni dell'atto di citazione fatto riferimento alla proposizione di domande riconvenzionali, dalla lettura dell'atto difensivo emerge che questa non ha chiesto l'accertamento dei propri crediti e la condanna dell'opposta al relativo pagamento integrale degli stessi o dell'eventuale residuo della compensazione con il credito principale – circostanza, quest'ultima, impossibile 7 TRIBUNALE di MESSINA considerato che i crediti invocati in compensazione, anche cumulativamente considerati, sono di importo inferiore a quello principale – ma si è limitata ad invocare l'esistenza di propri crediti al fine precipuo di compensarli con quello invocato dall'opposta sollevando, di fatto, esclusivamente un'eccezione riconvenzionale di compensazione parziale.
Non è stata proposta, quindi, alcuna domanda riconvenzionale di compensazione e, men che meno, di divisione ereditaria per la quale appaia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio – si consideri, in ogni caso, che le spese per le onoranze funebri costituiscono pesi ereditari e, quindi, l'erede che le anticipa ha diritto ex art. 752 c.c. al parziale rimborso dagli altri coeredi nei limiti delle loro quote ereditaria – prescindendo l'esercizio di tale diritto da un'eventuale domanda di divisione ereditaria che mira, invece, allo scioglimento della comunione ereditaria: conseguentemente, l'eccezione di improcedibilità è infondata e deve essere rigettata.
Ciò prescindendo dal fatto che, anche laddove l'opponente avesse proposto effettivamente domande riconvenzionali in una materia in cui è previsto l'esperimento di un tentativo di mediazione obbligatoria, ugualmente l'eccezione di improcedibilità sarebbe stata infondata in quanto, secondo il principio recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.” (cfr. massima Cass. Sez. Un.,
Civ., n. 3452/24).
Nel merito, quanto all'eccezione riconvenzionale di compensazione del credito di €
1.459,00, invocato a titolo di quota delle spese funebri, si osserva che la stessa opponente ha evidenziato che il rimborso di tale credito era già stato chiesto in via riconvenzionale nel giudizio di divisione ereditaria incardinato dall'opposta prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio.
Sul punto si osserva che, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito 8 TRIBUNALE di MESSINA opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e
l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.”(cfr. massima Cass. Sez. Un.
Civ., n. 23225/16).
Inoltre, “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.” (cfr. massima
Cass. Sez. Un. Civ., n. 23225/16).
Nel caso in esame, pendente dinanzi ad altro giudice un giudizio di divisione avente ad oggetto anche, a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale dall'odierna opponente, l'accertamento del suo diritto al rimborso delle spese funerarie, deve ritenersi non sussistente il requisito della certezza del credito invocato in compensazione, ragione per la quale l'eccezione deve essere respinta.
Ad abundantiam, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “Qualora in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deduca in compensazione la sussistenza di un credito che superi l'ammontare del decreto e che sia 9 TRIBUNALE di MESSINA stato già fatto oggetto di domanda nel corso di altro autonomo giudizio pendente presso un diverso giudice, non sussiste una questione pregiudiziale sulla quale deve decidere altro giudice e conseguentemente non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì una ipotesi di litispendenza in cui il giudice dell'opposizione, ferma restando la sua competenza inderogabile per la causa di opposizione, deve pronunziarsi secondo quella che è la disciplina di cui all'art. 39 cod. proc. civ.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 4020/04).
Pertanto, anche laddove l'opponente avesse proposto una domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento di un proprio diritto di credito e la condanna dell'opposta al suo pagamento integralmente o, in subordine, alla compensazione con quello azionato in via principale ed al pagamento del residuo, parimenti su tale domanda non sarebbe stato possibile per il Giudicante pronunciarsi in quanto si sarebbe dovuto dichiarare la litispendenza.
Infine, anche ove il Tribunale avesse dovuto necessariamente accertare necessariamente in questo giudizio l'esistenza del controcredito invocato in compensazione, ugualmente si sarebbe dovuto escludere il requisito della certezza – richiesto ai fini della compensazione sia legale che giudiziale – avendo l'opposta contestato l'esistenza del controcredito e non avendo l'opponente fornito alcuna prova;
risultano, infatti, prodotte in giudizio soltanto le copie di fatture e ricevute di pagamento intestate a Per_1
e non all'opponente.
[...]
Invero, l'opponente ha, al riguardo, affermato di aver corrisposto la somma in questione quale quota parte del debito rimborsato al fratello . Per_1
Tuttavia, oltre alla considerazione per cui le fatture prodotte in atti comprovano, eventualmente, un credito di e non di non si Persona_1 Parte_1
può non rilevare che l'opponente non ha dimostrato di aver corrisposto al fratello Per_1 la quota parte di spese la cui rifusione ora invoca dall'opposta.
Questa considerazione porta a respingere anche l'altra eccezione riconvenzionale di compensazione dell'ulteriore controcredito di € 456,66, invocato a titolo di quota parte delle spese sostenute per la pubblicazione del testamento olografo della madre – le quali, come già accennato, in quanto pesi ereditari, sarebbero ex art. 752 c.c. astrattamente rimborsabili 10 TRIBUNALE di MESSINA all'erede che le ha anticipate da parte degli altri coeredi in proporzione alle relative quote – non avendone l'opponente fornito alcuna prova.
L'opponente ha prodotto, infatti, la copia di un assegno non trasferibile dell'importo di € 1.370,00 emesso in favore di un notaio da cui, tuttavia, non è possibile desumere con certezza né che il pagamento di tale somma sia avvenuto attraverso l'effettivo incasso dell'assegno – al riguardo si ricorda che “L'assegno intrasferibile compilato dall'emittente con l'importo e il nominativo del beneficiario integra una promessa di pagamento del primo nei confronti del secondo, con la conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez.
3, n. 18831/24) – né, soprattutto ed ancor prima, che l'assegno sia stato emesso effettivamente per la causale indicata, e cioè a titolo di onorario per la pubblicazione del testamento olografo del genitore degli odierni contendenti.
Per le ragioni sopra esposte, in mancanza di prova della certezza del controcredito invocato in compensazione, l'eccezione deve essere respinta.
Infine, si dà atto che, per espressa ammissione di entrambe le parti, prima dell'instaurazione del giudizio di opposizione ha corrisposto a Parte_1
la somma complessiva di € 4.466,25; tuttavia, non può affermarsi che Controparte_1
tale pagamento abbia determinato la cessazione parziale della materia del contendere in base al principio secondo cui “[…] "Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito." (v. Cass. n. 4855/21)” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 12632/22).
L'opponente, infatti, pur avendo saldato una parte del credito ingiunto, ha ugualmente proposto opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e non ha mai espressamente riconosciuto il proprio debito, né ha mai rinunciato alla domanda diretta all'accertamento della sua inesistenza, anche solo in via parziale;
il pagamento intervenuto medio tempore sarà sì rilevante in sede di esecuzione della sentenza ma non comporta 11 TRIBUNALE di MESSINA alcuna parziale cessazione della materia del contendere, né alcuna conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo.
Alla luce delle superiori premesse, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di deve essere respinta;
il Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 116, emesso dal Tribunale di Messina in data 22.01.2016, deve essere confermato.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno, pertanto, poste a carico di e, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della Parte_1
controversia e delle questioni trattate, liquidate in favore di in Controparte_1
complessivi € 7.800,00 per compensi di avvocato di cui € 1.800,00 per la fase di studio, €
1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo articolata da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 116, emesso dal Tribunale di
Messina in data 22.01.2016;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 7.800,00 per compensi di Controparte_1
avvocato di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, €
1.800,00 per la fase istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 19.02.2025.
Il Giudice (dott. Francesco CATANESE)
12 TRIBUNALE di MESSINA Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
13
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 19 del mese di Febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1469/16 R.G..
È comparso, per l'opponente, l'avv. Antonino FINOCCHIARO per delega dell'avv.
Francesco COLAVITA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede che la causa venga assunta in decisione.
È comparsa, per l'opposta, l'avv. Alessandra PIPITÒ la quale rileva di aver depositato rinuncia al mandato nella cui nota di deposito ha chiesto un rinvio in caso di mancata costituzione della parte con un nuovo procuratore.
Evidenzia, altresì, di aver ricevuto una pec in data 10.01.2025, inoltrata anche al
Tribunale, con cui la parte ha preso atto della comunicazione ed ha manifestato il dissenso al rinvio nonché, al contempo, l'assenso alla decisione della causa, riportandosi alle note di precisazione delle conclusioni dell'avv. PREVITE ed agli atti e verbali di causa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Il procuratore di parte attrice discute la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 11.08.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1469 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2016
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], int. 15, elettivamente domiciliata in Messina,
Piazza Maurolico, n. 7, presso lo studio degli avv.ti Gustavo CRISAFULLI e Francesco
COLAVITA dai quali, congiuntamente e disgiuntamente, è rappresentata e difesa
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Messina, Via E. Pancaldo, ang. Viale Boccetta, is. 374, presso lo studio dell'avv.
Alessandra PIPITÒ dalla quale è rappresentata e difesa OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 08.03.2016, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 116, emesso dal Tribunale di Messina in data 22.01.2016 e notificato in data 29.01-02.02.2016, con il quale Controparte_1
le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 6.988,70 più interessi, asseritamente dovuta, quale coerede, a titolo di quota parte dell'imposta di successione già versata
2 TRIBUNALE di MESSINA dall'opposta, oltre spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 795,50, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
L'opponente ha rilevato che la somma ingiunta non sarebbe dovuta nell'importo di €
6.988,70 in quanto l'imposta di successione sarebbe stata indebitamente calcolata dall'Agenzia delle Entrate in complessivi € 27.954,78 a seguito dell'erronea dichiarazione di successione presentata dalla sorella e coerede – la quale avrebbe, a Controparte_1
suo avviso, omesso di dichiarare di volersi avvalere di diverse agevolazioni fiscali previste dalla normativa che, ove applicata, avrebbe ridotto l'importo complessivo dell'imposta ad €
21.083,60 – e la somma dovuta a titolo di quota dell'imposta di successione sarebbe stata inferiore di € 1.717,95 rispetto a quella richiesta in via monitoria.
Ha, poi, rilevato di essere, sua volta, creditrice nei confronti dell'opposta della somma di € 1.459,00 a titolo di quota delle spese per spese funebri di entrambi i genitori e di € 456,66 a titolo di quota delle spese sostenute per la pubblicazione del testamento olografo della madre e che tali crediti dovevano essere compensati con quello invocato dall'opposta.
Ha, infine, dato atto di avere già corrisposto all'opposta, con bonifico del 02.02.2016, prima della proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, la somma di € 1.000,00 e, successivamente, con bonifico del 25.02.2016, la somma di € 3.466,25.
Per queste ragioni ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di risposta, depositata in data 16.11.2016, si è costituita in giudizio la quale, preliminarmente, invocando l'art. 36, comma 3, del D. Lgs. Controparte_1
n. 346 del 1990 e l'art. 58 del D.P.R. n. 131 del 1986 richiamato dal primo, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo fondata sul motivo che l'imposta era dovuta in misura inferiore.
Ha, poi, sul presupposto dello svolgimento da parte dell'opponente di autonome domande riconvenzionali di divisione ereditaria, eccepito l'improcedibilità delle stesse in quanto relative alla materia delle successioni per la quale è previsto il tentativo mediazione obbligatorio quale condizione di procedibilità e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi in qualità di litisconsorti necessari pretermessi.
3 TRIBUNALE di MESSINA Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle domande riconvenzionali;
in particolare, per il credito di € 1.459,00, invocato quale quota parte delle spese per onoranze funebri, ha rilevato la pendenza di un giudizio di divisione dell'eredità del padre nell'ambito del quale tali spese potevano essere richieste, la mancanza di prova dell'anticipazione di tali somme – essendo state le fatture emesse non nei confronti dell'opponente ma del fratello
– e, in ogni caso, la necessità di ridurre tale importo tenendo conto Persona_1
della deducibilità di tali spese.
Invece, per il credito di € 456,66 invocato a titolo di quota parte delle spese per la pubblicazione del testamento olografo della madre, ha rilevato che la divisione dei pesi ereditari doveva essere fatta in proporzione alle quote ereditarie e che anche di tale credito non sussisterebbe in ogni caso alcuna prova in quanto l'assegno prodotto dall'opponente non sarebbe riferibile alla causale affermata.
L'opposta, ha, infine, riconosciuto l'intervenuto pagamento, da parte dell'opponente, della somma complessiva di € 4.466,25, di cui € 1.000,00 con bonifico del 02.02.2016 e €
3.466,25 con bonifico del 25.02.2016.
Con istanza, depositata in data 20.01.2017, l'opposta ha lamentato che l'opponente, con il preverbale dell'udienza del 09.12.2016, riferendosi ad una comunicazione inoltrata dall'opposta all'Agenzia delle Entrate, avrebbe riportato una frase in forma virgolettata facendo intendere che tale frase fosse contenuta nella comunicazione e fosse quindi a lei riferibile;
considerato, però, che questo non corrisponderebbe al vero, ne ha domandato la cancellazione ex art. 89, comma 2, c.p.c..
Con riguardo a tale ultima domanda, quanto alla nozione di offensività o sconvenienza la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “Nelle disposizioni dell'art. 89 cod. proc. civ., l'offensività e la sconvenienza delle espressioni usate in scritti o discorsi difensivi costituiscono nozioni distinte, e la seconda non riguarda la lesività del valore e dei meriti di qualcuno - aspetti tutelati dal divieto delle espressioni offensive - ma una lesività di grado minore, inerente al contrasto delle espressioni con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito essere vengono formulate.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 3, n. 9707/03).
4 TRIBUNALE di MESSINA L'istanza di cancellazione, quindi, non può trovare accoglimento in quanto il potere discrezionale del Giudice di disporre la cancellazione di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi può essere esercitato laddove le espressioni eccedano le esigenze difensive e, senza avere alcuna utilità ai fini della difesa, abbiano quale esclusivo scopo quello di offendere l'altrui reputazione e non anche quando gli atti difensivi contengano affermazioni asseritamente non veritiere rispetto alle quali l'unico strumento difensivo riconosciuto alla controparte che se ne duole è costituito dalla loro contestazione in giudizio e dall'eventuale produzione di prova contraria.
Ciò premesso, l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente si ricorda che, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “[…]«In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento [...]” (v. Cass. Civ., Sez. VI-3, n. 3587/21).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto del disallineamento tra le posizioni sostanziali e processuali assunte dalle parti, grava sull'opposto, creditore dal punto di vista sostanziale, l'onere di provare l'an ed il quantum del credito ingiunto mentre grava sull'opponente, debitore dal punto di vista sostanziale, l'onere di fornire la prova dell'esatto adempimento della prestazione dovuta o, in alternativa, l'estinzione della pretesa creditoria.
In ordine al primo motivo di opposizione con il quale è stato contestato il quantum dell'imposta di successione se ne deve dichiarare l'inammissibilità.
Si osserva, infatti, che l'art. 36 del D. Lgs. n. 346 del 1990, rubricato “Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta”, recita: “Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2.
Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. 3. 5 TRIBUNALE di MESSINA Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati,
i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica
l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.”.
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 58 del D.P.R. n. 131 del 1986, “1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
2. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.”.
Dal combinato disposto delle disposizioni richiamate si ricava il principio secondo cui, in materia di imposta di successione, laddove uno dei soggetti indicati all'art. 36 del D.
Lgs. n. 346 del 1990 presenti la dichiarazione di successione e corrisponda la relativa imposta surrogandosi in tutte le ragioni ed azioni spettanti all'amministrazione finanziaria, sarà legittimato ad agire per ingiungere ai coobbligati in solido, nel cui interesse la dichiarazione ed il pagamento stesso sono state effettuate, il pagamento della relativa quota di imposta;
avverso tale ingiunzione gli ingiunti non potranno proporre opposizione fondata sul motivo che l'imposta era dovuta in misura inferiore, con conseguente sorgere dell'obbligo di restituzione della propria quota di imposta al soggetto che l'ha anticipata.
Orbene l'opponente, lamentando che la coerede opposta avrebbe omesso di invocare in sede di dichiarazione di successione l'applicazione delle agevolazioni fiscali invocate, ha contestato proprio l'importo dell'imposta calcolata dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione della dichiarazione di successione da parte della germana;
pertanto, tale motivo di opposizione non può che essere dichiarato inammissibile.
6 TRIBUNALE di MESSINA Con riguardo all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria delle domande riconvenzionali svolte dall'opponente, qualificate dall'opposta quali domande riconvenzionali di divisione ereditaria, questa è infondata.
Ai fini della corretta qualificazione giuridica delle difese svolte dall'opponente risulta opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla differenza tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale secondo cui “[…]
l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo;
secondo consolidato orientamento di questa Corte, la domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se
l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale, per contro, se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale (Cass. 24/07/2007, n. 16314 e successiva giurisprudenza conforme) […]”
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 4131/24).
Con particolare riguardo alla compensazione è stato affermato che “La compensazione può assumere il carattere di eccezione riconvenzionale, qualora la deduzione del controcredito abbia il solo scopo di paralizzare l'avversa pretesa, ovvero quello di domanda riconvenzionale, allorché miri ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte;
ne deriva che, nel primo caso, la stessa, anche se implica un ampliamento del "thema decidendum", è proponibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
(nella formulazione antecedente alla l. n. 353 del 1990, applicabile "ratione temporis").”
(cfr. massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 4133/16).
Invero, sebbene l'opponente abbia nell'intestazione e nelle conclusioni dell'atto di citazione fatto riferimento alla proposizione di domande riconvenzionali, dalla lettura dell'atto difensivo emerge che questa non ha chiesto l'accertamento dei propri crediti e la condanna dell'opposta al relativo pagamento integrale degli stessi o dell'eventuale residuo della compensazione con il credito principale – circostanza, quest'ultima, impossibile 7 TRIBUNALE di MESSINA considerato che i crediti invocati in compensazione, anche cumulativamente considerati, sono di importo inferiore a quello principale – ma si è limitata ad invocare l'esistenza di propri crediti al fine precipuo di compensarli con quello invocato dall'opposta sollevando, di fatto, esclusivamente un'eccezione riconvenzionale di compensazione parziale.
Non è stata proposta, quindi, alcuna domanda riconvenzionale di compensazione e, men che meno, di divisione ereditaria per la quale appaia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio – si consideri, in ogni caso, che le spese per le onoranze funebri costituiscono pesi ereditari e, quindi, l'erede che le anticipa ha diritto ex art. 752 c.c. al parziale rimborso dagli altri coeredi nei limiti delle loro quote ereditaria – prescindendo l'esercizio di tale diritto da un'eventuale domanda di divisione ereditaria che mira, invece, allo scioglimento della comunione ereditaria: conseguentemente, l'eccezione di improcedibilità è infondata e deve essere rigettata.
Ciò prescindendo dal fatto che, anche laddove l'opponente avesse proposto effettivamente domande riconvenzionali in una materia in cui è previsto l'esperimento di un tentativo di mediazione obbligatoria, ugualmente l'eccezione di improcedibilità sarebbe stata infondata in quanto, secondo il principio recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.” (cfr. massima Cass. Sez. Un.,
Civ., n. 3452/24).
Nel merito, quanto all'eccezione riconvenzionale di compensazione del credito di €
1.459,00, invocato a titolo di quota delle spese funebri, si osserva che la stessa opponente ha evidenziato che il rimborso di tale credito era già stato chiesto in via riconvenzionale nel giudizio di divisione ereditaria incardinato dall'opposta prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio.
Sul punto si osserva che, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito 8 TRIBUNALE di MESSINA opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e
l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.”(cfr. massima Cass. Sez. Un.
Civ., n. 23225/16).
Inoltre, “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone
l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.” (cfr. massima
Cass. Sez. Un. Civ., n. 23225/16).
Nel caso in esame, pendente dinanzi ad altro giudice un giudizio di divisione avente ad oggetto anche, a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale dall'odierna opponente, l'accertamento del suo diritto al rimborso delle spese funerarie, deve ritenersi non sussistente il requisito della certezza del credito invocato in compensazione, ragione per la quale l'eccezione deve essere respinta.
Ad abundantiam, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “Qualora in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deduca in compensazione la sussistenza di un credito che superi l'ammontare del decreto e che sia 9 TRIBUNALE di MESSINA stato già fatto oggetto di domanda nel corso di altro autonomo giudizio pendente presso un diverso giudice, non sussiste una questione pregiudiziale sulla quale deve decidere altro giudice e conseguentemente non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì una ipotesi di litispendenza in cui il giudice dell'opposizione, ferma restando la sua competenza inderogabile per la causa di opposizione, deve pronunziarsi secondo quella che è la disciplina di cui all'art. 39 cod. proc. civ.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 4020/04).
Pertanto, anche laddove l'opponente avesse proposto una domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento di un proprio diritto di credito e la condanna dell'opposta al suo pagamento integralmente o, in subordine, alla compensazione con quello azionato in via principale ed al pagamento del residuo, parimenti su tale domanda non sarebbe stato possibile per il Giudicante pronunciarsi in quanto si sarebbe dovuto dichiarare la litispendenza.
Infine, anche ove il Tribunale avesse dovuto necessariamente accertare necessariamente in questo giudizio l'esistenza del controcredito invocato in compensazione, ugualmente si sarebbe dovuto escludere il requisito della certezza – richiesto ai fini della compensazione sia legale che giudiziale – avendo l'opposta contestato l'esistenza del controcredito e non avendo l'opponente fornito alcuna prova;
risultano, infatti, prodotte in giudizio soltanto le copie di fatture e ricevute di pagamento intestate a Per_1
e non all'opponente.
[...]
Invero, l'opponente ha, al riguardo, affermato di aver corrisposto la somma in questione quale quota parte del debito rimborsato al fratello . Per_1
Tuttavia, oltre alla considerazione per cui le fatture prodotte in atti comprovano, eventualmente, un credito di e non di non si Persona_1 Parte_1
può non rilevare che l'opponente non ha dimostrato di aver corrisposto al fratello Per_1 la quota parte di spese la cui rifusione ora invoca dall'opposta.
Questa considerazione porta a respingere anche l'altra eccezione riconvenzionale di compensazione dell'ulteriore controcredito di € 456,66, invocato a titolo di quota parte delle spese sostenute per la pubblicazione del testamento olografo della madre – le quali, come già accennato, in quanto pesi ereditari, sarebbero ex art. 752 c.c. astrattamente rimborsabili 10 TRIBUNALE di MESSINA all'erede che le ha anticipate da parte degli altri coeredi in proporzione alle relative quote – non avendone l'opponente fornito alcuna prova.
L'opponente ha prodotto, infatti, la copia di un assegno non trasferibile dell'importo di € 1.370,00 emesso in favore di un notaio da cui, tuttavia, non è possibile desumere con certezza né che il pagamento di tale somma sia avvenuto attraverso l'effettivo incasso dell'assegno – al riguardo si ricorda che “L'assegno intrasferibile compilato dall'emittente con l'importo e il nominativo del beneficiario integra una promessa di pagamento del primo nei confronti del secondo, con la conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez.
3, n. 18831/24) – né, soprattutto ed ancor prima, che l'assegno sia stato emesso effettivamente per la causale indicata, e cioè a titolo di onorario per la pubblicazione del testamento olografo del genitore degli odierni contendenti.
Per le ragioni sopra esposte, in mancanza di prova della certezza del controcredito invocato in compensazione, l'eccezione deve essere respinta.
Infine, si dà atto che, per espressa ammissione di entrambe le parti, prima dell'instaurazione del giudizio di opposizione ha corrisposto a Parte_1
la somma complessiva di € 4.466,25; tuttavia, non può affermarsi che Controparte_1
tale pagamento abbia determinato la cessazione parziale della materia del contendere in base al principio secondo cui “[…] "Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito." (v. Cass. n. 4855/21)” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 12632/22).
L'opponente, infatti, pur avendo saldato una parte del credito ingiunto, ha ugualmente proposto opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e non ha mai espressamente riconosciuto il proprio debito, né ha mai rinunciato alla domanda diretta all'accertamento della sua inesistenza, anche solo in via parziale;
il pagamento intervenuto medio tempore sarà sì rilevante in sede di esecuzione della sentenza ma non comporta 11 TRIBUNALE di MESSINA alcuna parziale cessazione della materia del contendere, né alcuna conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo.
Alla luce delle superiori premesse, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di deve essere respinta;
il Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 116, emesso dal Tribunale di Messina in data 22.01.2016, deve essere confermato.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno, pertanto, poste a carico di e, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della Parte_1
controversia e delle questioni trattate, liquidate in favore di in Controparte_1
complessivi € 7.800,00 per compensi di avvocato di cui € 1.800,00 per la fase di studio, €
1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo articolata da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 116, emesso dal Tribunale di
Messina in data 22.01.2016;
3) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che liquida in complessivi € 7.800,00 per compensi di Controparte_1
avvocato di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, €
1.800,00 per la fase istruttoria, € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 19.02.2025.
Il Giudice (dott. Francesco CATANESE)
12 TRIBUNALE di MESSINA Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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