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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza, tenuta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 1760/2024,
TRA
(c.f. ) rapp e dif. ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dall' Avv. DeI Fiori Mirco
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente impugnava il provvedimento del 8.4.2024 con il quale l' richiedeva la restituzione della somma di euro CP_1
4500,00 in conseguenza della revoca del Reddito di Cittadinanza erogato da gennaio 2022 a settembre 2022. CP_ Ritualmente notificato il ricorso all' l'ente non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale e decisa mediante sentenza, previo deposito di note scritte.
L'indebito oggetto di causa discende da “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”.
1 L'indebito in esame riguarda una prestazione di natura assistenziale (reddito di cittadinanza) revocata CP_ dall' parte ricorrente, a supporto della domanda, ha evidenziato la propria buona fede, il legittimo affidamento e l'errore imputabile.
La soluzione della controversia impone l'esame della disciplina in materia di prestazioni indebite di natura assistenziale.
La ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta:
- della L. n. 29 del 1977, art. 3 ter, di conversione del D.L. n. 859 del 1976;
- del D.L. n. 173 del 1998, art. 3 co. 9, convertito nella L. 291/1988;
- della L. n. 537 del 1993, art. 11 co. 4;
- del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5 co. 5;
- del D.L. n. 323 del 1996 art. 4, convertito con modifiche nella L. 425 del 1996 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- della L. n. 449 del 1997 art. 52 co. 3 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- della L. n. 448 del 1998 art.37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- ed infine del D.L. n. 269 del 2003 art. 42 co. 5, convertito nella L. 326/2003, il quale, in relazione alla mancanza dei requisiti reddituali prevede che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Sul punto è intervenuta la S.C. con la sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018 che ha affermato i seguenti principi:- in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014,
n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl.
850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui 'gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento') ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui 'con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità
2 previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte', risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.);- la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens; - ne deriva che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (Cass. 28771/2018 cit.); - specifiche regole ricorrono poi per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del CP_ provvedimento di revoca da parte dell'
I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della S.C., tra cui Cass. n.
26036 del 2019 secondo cui 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato' e Cass. n. 13223 del 2020 ove è statuito 'In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno
3 dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere'. (Cfr. anche Cass. 12608/2020 e Cass. n. 13917 del 2021) che ha confermato che 'ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento'). Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere 'ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme'. Poi con la sentenza n. 13223 del 2020 la S.C. ha anche chiarito che 'nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' ancora 'in nessun caso si possono ipotizzare i CP_1 presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato CP_1 CP_2 nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_2 situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere'. CP_1
Dai richiamati principi giurisprudenziali emerge che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale
è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di leggi con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario.
4 Nella specie il ricorrente ha ricevuto il pagamento di una prestazione assistenziale
(reddito di cittadinanza), ed alla data di presentazione della DSU il nucleo familiare del richiedente era costituito unicamente da se stesso (unico componente della propria famiglia anagrafica). Ed infatti, dal certificato integrale di Stato di famiglia rilasciato dal Comune di Torella dei Lombardi
(All. 7) emerge che il sig. risulta cancellato dallo stato di famiglia (genitoriale) a Parte_1 far data dal 27.12.2018 (data antecedente alla prima domanda di concessione del Reddito di
Cittadinanza) e che da quella data risulta l'unico componente del proprio nucleo familiare.
Il ricorrente, infatti, come si evince dal certificato di residenza storico (All. 8), dal 27.12.2018 a tutt'oggi (15.05.2024, data di rilascio del certificato) risulta residente in [...]dei Lombardi (AV) alla Contrada Pianomarotta n. 9.
Tutto ciò posto, va da sé che il requisito attinente al nucleo familiare – richiesto ai fini dell'agevolazione – risulta ampiamente rispettato.
Ne consegue che ricorrente aveva tutti i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza e la revoca di esso è stata frutto di un errore nelle verifiche, o comunque da un difetto di istruttoria, dell'
[...]
. CP_3
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese di lite si compensano integralmente per lo stabilizzarsi di nuovi orientamenti in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile la somma di euro 4500,00 erogata al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da gennaio 2022 a dicembre CP_ 2022, con conseguente illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito del
8.4.2024;
b) compensa le spese legali.
Così deciso, in Avellino, lì 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
5
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza, tenuta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 1760/2024,
TRA
(c.f. ) rapp e dif. ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dall' Avv. DeI Fiori Mirco
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.5.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente impugnava il provvedimento del 8.4.2024 con il quale l' richiedeva la restituzione della somma di euro CP_1
4500,00 in conseguenza della revoca del Reddito di Cittadinanza erogato da gennaio 2022 a settembre 2022. CP_ Ritualmente notificato il ricorso all' l'ente non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale e decisa mediante sentenza, previo deposito di note scritte.
L'indebito oggetto di causa discende da “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”.
1 L'indebito in esame riguarda una prestazione di natura assistenziale (reddito di cittadinanza) revocata CP_ dall' parte ricorrente, a supporto della domanda, ha evidenziato la propria buona fede, il legittimo affidamento e l'errore imputabile.
La soluzione della controversia impone l'esame della disciplina in materia di prestazioni indebite di natura assistenziale.
La ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta:
- della L. n. 29 del 1977, art. 3 ter, di conversione del D.L. n. 859 del 1976;
- del D.L. n. 173 del 1998, art. 3 co. 9, convertito nella L. 291/1988;
- della L. n. 537 del 1993, art. 11 co. 4;
- del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5 co. 5;
- del D.L. n. 323 del 1996 art. 4, convertito con modifiche nella L. 425 del 1996 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- della L. n. 449 del 1997 art. 52 co. 3 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- della L. n. 448 del 1998 art.37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- ed infine del D.L. n. 269 del 2003 art. 42 co. 5, convertito nella L. 326/2003, il quale, in relazione alla mancanza dei requisiti reddituali prevede che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Sul punto è intervenuta la S.C. con la sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018 che ha affermato i seguenti principi:- in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014,
n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl.
850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui 'gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento') ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui 'con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità
2 previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte', risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.);- la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens; - ne deriva che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (Cass. 28771/2018 cit.); - specifiche regole ricorrono poi per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del CP_ provvedimento di revoca da parte dell'
I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della S.C., tra cui Cass. n.
26036 del 2019 secondo cui 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato' e Cass. n. 13223 del 2020 ove è statuito 'In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno
3 dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere'. (Cfr. anche Cass. 12608/2020 e Cass. n. 13917 del 2021) che ha confermato che 'ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento'). Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere 'ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme'. Poi con la sentenza n. 13223 del 2020 la S.C. ha anche chiarito che 'nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' ancora 'in nessun caso si possono ipotizzare i CP_1 presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato CP_1 CP_2 nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della CP_2 situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere'. CP_1
Dai richiamati principi giurisprudenziali emerge che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale
è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di leggi con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario.
4 Nella specie il ricorrente ha ricevuto il pagamento di una prestazione assistenziale
(reddito di cittadinanza), ed alla data di presentazione della DSU il nucleo familiare del richiedente era costituito unicamente da se stesso (unico componente della propria famiglia anagrafica). Ed infatti, dal certificato integrale di Stato di famiglia rilasciato dal Comune di Torella dei Lombardi
(All. 7) emerge che il sig. risulta cancellato dallo stato di famiglia (genitoriale) a Parte_1 far data dal 27.12.2018 (data antecedente alla prima domanda di concessione del Reddito di
Cittadinanza) e che da quella data risulta l'unico componente del proprio nucleo familiare.
Il ricorrente, infatti, come si evince dal certificato di residenza storico (All. 8), dal 27.12.2018 a tutt'oggi (15.05.2024, data di rilascio del certificato) risulta residente in [...]dei Lombardi (AV) alla Contrada Pianomarotta n. 9.
Tutto ciò posto, va da sé che il requisito attinente al nucleo familiare – richiesto ai fini dell'agevolazione – risulta ampiamente rispettato.
Ne consegue che ricorrente aveva tutti i requisiti per percepire il reddito di cittadinanza e la revoca di esso è stata frutto di un errore nelle verifiche, o comunque da un difetto di istruttoria, dell'
[...]
. CP_3
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese di lite si compensano integralmente per lo stabilizzarsi di nuovi orientamenti in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile la somma di euro 4500,00 erogata al ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da gennaio 2022 a dicembre CP_ 2022, con conseguente illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito del
8.4.2024;
b) compensa le spese legali.
Così deciso, in Avellino, lì 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
MONICA d'AGOSTINO
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