Sentenza breve 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 11/07/2025, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05228/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03048/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3048 del 2025, proposto dal Centro Formativo Portici S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano Pennacchio, con domicilio eletto come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l’annullamento
A) del Decreto prot.n.AOODRCA 37710 del 19/5/25 (doc.1), a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IV, con il quale è stata rigettata la richiesta della ricorrente volta a conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2025/26, il riconoscimento della parità scolastica relativamente ai seguenti indirizzi: 1) Istituto Tecnico - Settore Economico – Indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing”; 2) Istituto tecnico – Settore Tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica -articolazione conduzione del mezzo - opzione costruzioni aeronautiche; 3) Liceo scientifico opzione scienze applicate; 4) Liceo linguistico; B) Quatenus opus Circolare USR Campania prot.n.AOODRCA 17082 del 3/3/25, recante “richiesta riconoscimento parità scolastica a.s. 2025/2026 – disposizioni applicative – scadenza 31 marzo 2025”, laddove interpretata quale atto legittimante la determinazione assunta sub A); C) Tutti gli ulteriori atti istruttori preordinati, connessi e consequenziali a quello gravato sub A).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione scolastica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. - Con ricorso notificato e depositato il 18 giugno 2025, il Centro Formativo Portici S.r.l. – società già affittuaria del ramo d’azienda della Istituti Santa Maria S.r.l.s. nonché ente gestore dell’omonimo istituto scolastico paritario (per gli indirizzi: NATD3V500N - Istituto Tecnico - settore Economico - Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; NATBQG5001 - Istituto Tecnico - settore Tecnologico - Indirizzo: Trasporti e Logistica - Articolazione Costruzione del mezzo - Opzione costruzioni aeronautiche; NAPSAV500Q - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; NAPL7N500U - Liceo Linguistico) – deduceva, allegando documentazione a sostegno (cfr., all. 1-10 al ricorso), che:
- unitamente alla concedente Istituti Santa Maria S.r.l.s., effettiva titolare della parità scolastica aveva impugnato il provvedimento di revoca di tale status (Decreto prot.n. AOODRCA 48262 del 9 agosto 2024);
- nel corso del giudizio (reg. ric. n. 4223 del 2024) questo Tribunale aveva adottato l’ordinanza cautelare di rigetto n.1966/24, riformata dal Consiglio di Stato (reg. ric. n. 8393/24);
- quest’ultimo, con ordinanza n.4502/24, accogliendo il gravame proposto, aveva ordinato all’ente resistente di rivalutare “l’assetto organizzativo risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti approntati, entro un termine congruo, comunque non superiore a due mesi decorrenti dalla scadenza del termine suindicato, onde decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti del ricorrente istituto”, fermo restando che “che l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della paritarietà potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, ai sensi dell’art. 5.10 del D.M. n.83/2008, ossia per l’anno 2025-2026, in modo da consentire all’istituto di portare a termine l’anno scolastico in corso, del quale è già decorso il primo trimestre”;
- quindi, l’Ufficio Scolastico per la Campania (nota prot.n. AOODRCA n. 1310 dell’8 gennaio 25) aveva avviato una rinnovata verifica, conclusasi con la contestazione di mancato superamento delle criticità di cui ad un nuovo preavviso di conferma della revoca già sub iudice ;
- a quel punto, Istituti Santa Maria S.r.l.s aveva comunicato all’Amministrazione la propria determinazione di cessazione dell’attività con la conclusione dell’a.s. 2024/2025 (10 aprile 2025), risolvendo peraltro il contratto di affitto di ramo d’azienda: “Con riferimento all’avviato procedimento di verifica disposto, all’esito dell’Ordinanza del Consiglio di Stato, con nota del 13 marzo 25, la scrivente istituzione scolastica Istituti Santa Maria Srls […] nella qualità di titolare delle contestate parità, rappresenta il proprio intendimento, con la chiusura del corrente anno scolastico 2024/25, di cessare l’attività con rinuncia alla posseduta parità e risoluzione del contratto di fitto di ramo d’azienda con l’attuale gestore Centro Formativo Portici S.r.l. […]. In ragione di tanto, tenuto altresì conto che il citato provvedimento giudiziale espressamente prevede che “l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della paritarietà potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, ai sensi dell’art. 5.10 del D.M. n.83/2008, ossia per l’anno 2025-2026, in modo da consentire all’istituto di portare a termine l’anno scolastico in corso, del quale è già decorso il primo trimestre”, la scrivente ritiene superata l’avviata esigenza di completamento della verifica preordinata al futuro anno scolastico, anche al fine di evitare un inutile dispendio di energie e pubbliche risorse” (cfr., all. 8 al ricorso);
- nonostante tale comunicazione, con determinazione prot.n. AOODRCA 31232 del 18 aprile 2025 l’Amministrazione aveva decretato la definitiva revoca della parità scolastica in capo a Istituti Santa Maria S.r.l.s., estendendone gli effetti anche sull’affittuaria;
- il 28 marzo 2025 aveva quindi inoltrato, in proprio, una nuova richiesta autonoma di parità, ma con il Decreto prot. n. AOODRCA 37710 del 19 maggio 2025 l’Amministrazione l’aveva ritenuta inammissibile e quindi respinta, in ragione della pendenza del giudizio (reg. ric. n. 4223 del 2024) avverso il decreto di revoca della parità scolastica (Decreto prot.n. AOODRCA 48262 del 9 agosto 2024) nei confronti della Istituti Santa Maria S.r.l.s. “con prossima udienza fissata dal TAR per la Campania al 03 dicembre 2025” (“Codesta istituzione scolastica, sita in sito in Portici (NA), Corso Giuseppe Garibaldi, 197, risulta allo stato funzionante in regime di parità scolastica con i medesimi indirizzi di cui alla richiesta in epigrafe, per effetto dell’ordinanza n. 4502 del 28/11/2024 del Consiglio di Stato - sezione Settima -N. RG. RIC. 8393/2024, con cui si è accolto l’appello cautelare con conseguente sospensione degli effetti del decreto direttoriale AOODRCA prot. n. 48262 del 09.08.2024, con il quale è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere dall’ a.s. 2024/2025. Il giudizio è tuttora pendente con prossima udienza fissata dal TAR per la Campania al 03/12/2025. Pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia di parità scolastica (legge 10 marzo 2000 n. 62, decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008 e ss.mm.ii.), dal momento che codesto istituto è già funzionante in regime di parità scolastica per i medesimi indirizzi richiesti, l’istanza in oggetto non è ammissibile, per cui la stessa è respinta”, cfr., provvedimento impugnato, all. 1 al ricorso).
1.1. – Tanto premesso in fatto, la società ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili e lamentando, in sintesi: 1) la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, sub specie di omesso invio del preavviso di rigetto e violazione del contraddittorio procedimentale; 2) l’erroneità della motivazione a sostegno del rigetto posto che, (a) da un lato, per effetto della dichiarazione di cessazione dell’attività della Istituti Santa Maria S.r.l.s. del 10 aprile 2025, non avrebbe in effetti continuato in regime di parità scolastica anche per l’a.s. 2025/2026 e sino alla celebrazione dell’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 e, dall’altro (b) che “il Consiglio di Stato [ordinanza n.4502/24] si è unicamente limitato a disporre una rinnovata verifica dei requisiti preordinati al mantenimento della parità, limitando espressamente l’efficacia della tutela cautelare al 31/08/2025, data di conclusione del corrente anno scolastico 2024/2025”; “ne consegue, in ragione di detti atti, l’assoluta inconsistenza dell’affermazione dell’ufficio resistente, posto che nessuna parità risulta attualmente nella titolarità della odierna ricorrente e tale da legittimare il funzionamento, in detto regime, per il prossimo anno scolastico”.
2. - Si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica, con atto di mero stile (20 giugno 2025).
3. - Alla camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il ricorso, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a., era trattenuto in decisione.
3.1. – Pacifico ed incontestato in atti il mancato inoltro alla società ricorrente del preavviso di diniego (nessuna menzione, infatti, si rinviene nel provvedimento impugnato, né l’Amministrazione, costituita con atto di mero stile, ha in proposito dedotto alcunché, neanche alla camera di consiglio a mezzo della Difesa Erariale), ritiene il Collegio che – assorbiti gli ulteriori profili di censura e fatte salve le successive determinazioni dell’autorità amministrativa –– il primo motivo di ricorso sia fondato e meriti accoglimento, avendo l’Amministrazione evidentemente violato le norme in materia di contraddittorio procedimentale e, più nello specifico, l’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell’Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, prima della formale adozione del provvedimento di reiezione. Né può operare la sanatoria di cui all’art. 21 octies , comma 2, l. 241/1990 ponendo in effetti quest’ultima norma (nella nuova formulazione risultante dalla modifica normativa introdotta con la l. 11 settembre 2020, n. 120, ratione temporis applicabile), un limite alla sanabilità dei vizi derivanti dalla “violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti”, per i casi di esercizio di attività discrezionale ove sia stato omesso, come nel caso di specie, proprio il preavviso di rigetto e non avendo comunque la resistente addotto, in giudizio, comunque, alcun elemento, in grado di dimostrare che il contenuto della determinazione non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (“Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10- bis ”; (cfr., ex multis , T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 02/02/2023, n. 752; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., (ud. 10/02/2021) 09-03-2021, n. 2861).
3.1.1. - Conclusivamente, ritenuto il provvedimento irrimediabilmente viziato per violazione del combinato disposto degli artt. 10 bis e 21 octies comma 1 l. 241/1990 e, per l’effetto, fondato il primo motivo di censura, il ricorso – assorbiti gli altri profili e fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione – va accolto.
3.2. - Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), così dispone:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO