Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria GI D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/3/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSIA DEL SEPPIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi potranno vivere separati e ciascuno sarà libero di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza;
2) i coniugi, che attualmente non dispongono di altra soluzione abitativa, continueranno ad abitare nella casa familiare in OR (LU), fraz. Pieve San Paolo, via del Corazza n. 21, insieme alla figlia minore GI e al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, , R_ usufruendo degli ambienti in modo da non recarsi reciproco disturbo;
3) la figlia minore GI resta affidata ad entrambi i genitori che, per le questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente mentre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della bambina;
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la bambina invece si intratterrà con la madre, anche pernottandovi, nei giorni di martedì, giovedì e sabato nonché, a settimane alterne, la domenica;
ciascuno dei genitori, nei giorni in cui
GI si intratterrà con lo/a stesso/a, accompagnerà e riprenderà la figlia da scuola;
nel pomeriggio del venerdì il padre accompagnerà e riprenderà GI al corso di pattinaggio;
5) durante le vacanze scolastiche ciascuno dei genitori potrà trascorre 15 giorni anche non consecutivi con la figlia minore nel periodo che verrà concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
6) i coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli sostenendo ciascuno le spese ordinarie per GI nei periodi in cui la bambina si intratterrà con lo/a stesso/a e quelle nell'interesse di in base alle esigenze del figlio e alle rispettive disponibilità come hanno sempre fatto;
i R_ ricorrenti continueranno a sostenere, in ragione del 50% ciascuno, le spese per la mensa scolastica di cui usufruisce GI e quelle per i mezzi pubblici necessari a per recarsi a scuola e tornare R_
a casa;
ciascun genitore corrisponderà all'altro che le abbia anticipate per intero, il 50% delle spese straordinarie nei termini e nei modi di cui alle linee guida dettate dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Lucca il 7.10.2020;
7) le spese per le utenze della casa familiare saranno sostenute da entrambi i coniugi in ragione della metà ciascuno;
8) l'assegno unico per i figli verrà percepito dalla madre;
9) i ricorrenti si danno atto di essere economicamente autonomi e dichiarano di non vantare reciprocamente pretese a titolo di contributo al mantenimento;
10) i ricorrenti concordano che i beni mobili, gli arredi e corredi presenti nella casa familiare resteranno nella disponibilità di entrambi finché continueranno ad abitarvi mentre provvederanno alla ripartizione al momento in cui uno dei due dovesse trasferirsi altrove».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in OR (LU) l'11/6/2015, antecedentemente al quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e GI R_
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in OR (LU) in data 11/6/2015, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di OR (LU) all'Atto Numero 20, Parte 1, Ufficio 50, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di OR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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