Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 12/03/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1906 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. TARASCIO GIUSEPPE che insiste in ricorso e discute la causa rilevando che la ricorrente in data 18.12.2015 non era più il legale rappresentante della società e l'accertamento andava notificato al nuovo legale della società peraltro ancora attiva
Per l' l'Avv. Marcedone discute la causa riportandosi alle difese spiegate osservando che CP_1
l'illecito è riferito alla mensilità dicembre 2015.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 12/03/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1906/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tarascio giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente contro in persona del legale rappr.te p.tempore Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone.
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 4.06.2023 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000831746 notificata il 5.05.2023 con cui l' ordinava alla sig.ra il pagamento della complessiva somma di 10.006,60 oltre CP_1 Pt_1
spese a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno di imposta 2016; eccepiva “Difetto di legittimazione passiva della signora che non ha commesso la presunta infrazione contestata nell'ordinanza Pt_1
ingiunzione impugnata”; esponeva che in data 18 dicembre 2015 l'istante non era più legale rappresentante della società che aveva nominato un nuovo amministratore Parte_2
unico e trasferito la sede legale in Milano, come da visura camerale allegata in atti. Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto previdenziale, contestava le difese avversarie ed esponeva di aver notificato l'atto di accertamento “contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa carico del lavoratore per la mensilità 12/2015, e
l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
L'odierna ricorrente non ha inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (il termine di tre mesi è perentorio: cfr. Cass. Cass. 17 gennaio 2017, n.
30178), né al pagamento della sanzione in misura ridotta. Nessun versamento risulta effettuato, né in fase amministrativa né in esattoria”; assumeva che la ricorrente, contrariamente a quanto affermato da parte avversa, era rappresentante legale dell'impresa nel periodo indicato. Insisteva dunque nel rigetto del ricorso,
Nelle more del giudizio, l'istituto previdenziale operava, la rideterminazione della sanzione in misura ridotta ex art. 23 D.L 48/2023.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
150/11 e art. 22 l. 689/1981.
L'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv, con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638) con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al co.1 (previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così modificato, nell'ambito della depenalizzazione operata ex art. 2 co. 2 L. n. 67/2014, ex art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che prevede “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689”.
Nel caso che ci occupa, l'istante assume la non debenza della sanzione atteso che per il periodo in contestazione aveva cessato la qualità di rappresentante legale della società Parte_2
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
E' pacifico che i sostituti d'imposta devono versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, e la giurisprudenza è pressoché univoca nel ritenere che trattasi di illecito omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro.
Nella fattispecie che ci occupa l'ordinanza ingiunzione impugnata afferisce la sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016;
come è dato evincersi dalla visura camerale versata in atti, ha cessato la carica di Parte_3
rappresentante legale della società il 18.12.0215. Parte_2
La diffida del 13/09/2017 n. Protocollo .7601.13/09/2017.0059511andava notificata al CP_1
nuovo amministratore atteso che il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. CP_ L ha disatteso il superiore dettato normativo. Pertanto, posto che l'istante già a far data del 18.12.2015 non era più rappresentante legale della società l'opposizione va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/22 in ragione delle questioni giuridiche trattate, del valore della causa e dall'attività difensiva svolta dalle parti da distrarsi in favore dell'Avv. Tarascio Giuseppe.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000831746 notificata il
5.05.2023;
CP_
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p. tempore al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente e che liquida complessivamente in €. 2.697,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Tarascio Giuseppe.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna