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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 303 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 303 /2025 RG Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IE OL e elettivamente domiciliata in Viale XXIX Aprile n. 27, 36015 Schio
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 Dott. ri e e elettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliato presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2; Controparte_4
PARTE RESISTENTE
Oggetto: carta docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per le annualità 2020/21, 2021/22, 2023/24 e CP_1
2024/25, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata, in via Controparte_1 principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- il si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso;
in particolare ha dedotto la non debenza del beneficio per carenza del requisito della didattica annua relativamente agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023;
- all'udienza del 2.10.25 la causa veniva rinviata all'udienza del 14.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di prova della permanenza nel sistema scolastico;
- che parte ricorrente non depositava le note di trattazione scritta nel termine perentorio fissato con ordinanza del 2.10.2025, dunque non fornendo la prova della permanenza nel sistema scolastico;
rilevato che
- veniva proposta, in via subordinata, la domanda risarcitoria nel ricorso introduttivo, non potendo trovare accoglimento la domanda di esatto adempimento dell'obbligo di pagamento della carta docente in caso di mancata prova della permanenza nel sistema scolastico;
- che, nondimeno, tra la domanda di esatto adempimento dell'obbligazione ex lege-qual è la carta docente - e la domanda risarcitoria vi è diversità, sia di petitum, che di causa petendi;
- che, infatti, mentre la domanda di adempimento in forma specifica è volta all'ottenimento della somma di € 500,00 vincolata nei modi, nei tempi e negli scopi di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015, accreditata nella relativa piattaforma informatica, la somma di denaro eventualmente ottenuta in sede risarcitoria, ha valore di equivalente, trattandosi di bene fungibile;
- che, inoltre, mentre l'azione di esatto adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 ha, quale causa petendi, gli elementi costituivi ivi previsti, quella risarcitoria trova causa altresì nella fuoriuscita del docente dal sistema scolastico – non allegata nel caso in esame- e nella sussistenza di un danno in ragione dell'inadempimento, la cui allegazione e prova dev'essere fornita, quantomeno in via presuntiva;
- che, nel caso di specie, in concreto manca allegazione e prova del pregiudizio concretamente subito alla professionalità in conseguenza della mancata formazione, circostanza parimenti non provata, avendo la ricorrente genericamente dedotto che “la mancata fruizione della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti, in conseguenza Cont dell'illegittimo comportamento del ., ha determinato la perdita di chances formative e di aggiornamento”, non altrimenti specificate;
- Quanto al diritto all'ottenimento del beneficio de quo, come è noto, “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno” (Cass. 29961/2023) ciò in forza del generale principio secondo cui il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale, come nel caso di specie in cui, con la fuoriuscita dal sistema scolastico, è venuto meno il diritto-obbligo formativo cui la carta è funzionale;
- Che, invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto -dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre -ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre -ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo” (Cass. n. 29961/2023); - Ritenuto, in definitiva, che nel caso di specie manchi la prova della permenza nel sistema scolastico, a fronte della quale è generica la domanda di condanna della somma di € 2.000 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, peraltro non riproposta all'udienza del 14.10.2025, mancando le note di trattazione scritta di parte ricorrente,
- Che, invero, secondo la predetta giurisprudenza di legittimità “Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.”;
- Ritenuto, invero, che, anche nell'ipotesi di prova presuntiva del danno, debba comunque essere allegato e dimostrato il pregiudizio sofferto in concreto in conseguenza dell'inadempimento, non bastando a tal fine generiche formule di stile che, di contro, laddove accolte, consentirebbero di ritenere sussistente il pregiudizio in re ipsa;
- Che, del resto, secondo consolidata giurisprudenza in materia di demansionamento il danno alla professionalità non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento (cfr. fra le tante Cass. 21/2019), circostanze tutte non allegate nel caso in esame;
- Che, in definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento delle questioni non espressamente affrontate;
- Che si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite considerando che la fuoriuscita dal sistema scolastico è intervenuta successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita: Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite. Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c. Vicenza, 16/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 303 /2025 RG Lav. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IE OL e elettivamente domiciliata in Viale XXIX Aprile n. 27, 36015 Schio
PARTE RICORRENTE contro
(CF. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 Dott. ri e e elettivamente Controparte_2 Controparte_3 domiciliato presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2; Controparte_4
PARTE RESISTENTE
Oggetto: carta docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per le annualità 2020/21, 2021/22, 2023/24 e CP_1
2024/25, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata, in via Controparte_1 principale quale contributo alla propria formazione professionale e in via subordinata a titolo di risarcimento del danno per equivalente;
- il si è costituito in giudizio, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo CP_1 il rigetto del ricorso;
in particolare ha dedotto la non debenza del beneficio per carenza del requisito della didattica annua relativamente agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023;
- all'udienza del 2.10.25 la causa veniva rinviata all'udienza del 14.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per il deposito di prova della permanenza nel sistema scolastico;
- che parte ricorrente non depositava le note di trattazione scritta nel termine perentorio fissato con ordinanza del 2.10.2025, dunque non fornendo la prova della permanenza nel sistema scolastico;
rilevato che
- veniva proposta, in via subordinata, la domanda risarcitoria nel ricorso introduttivo, non potendo trovare accoglimento la domanda di esatto adempimento dell'obbligo di pagamento della carta docente in caso di mancata prova della permanenza nel sistema scolastico;
- che, nondimeno, tra la domanda di esatto adempimento dell'obbligazione ex lege-qual è la carta docente - e la domanda risarcitoria vi è diversità, sia di petitum, che di causa petendi;
- che, infatti, mentre la domanda di adempimento in forma specifica è volta all'ottenimento della somma di € 500,00 vincolata nei modi, nei tempi e negli scopi di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015, accreditata nella relativa piattaforma informatica, la somma di denaro eventualmente ottenuta in sede risarcitoria, ha valore di equivalente, trattandosi di bene fungibile;
- che, inoltre, mentre l'azione di esatto adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 ha, quale causa petendi, gli elementi costituivi ivi previsti, quella risarcitoria trova causa altresì nella fuoriuscita del docente dal sistema scolastico – non allegata nel caso in esame- e nella sussistenza di un danno in ragione dell'inadempimento, la cui allegazione e prova dev'essere fornita, quantomeno in via presuntiva;
- che, nel caso di specie, in concreto manca allegazione e prova del pregiudizio concretamente subito alla professionalità in conseguenza della mancata formazione, circostanza parimenti non provata, avendo la ricorrente genericamente dedotto che “la mancata fruizione della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti, in conseguenza Cont dell'illegittimo comportamento del ., ha determinato la perdita di chances formative e di aggiornamento”, non altrimenti specificate;
- Quanto al diritto all'ottenimento del beneficio de quo, come è noto, “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno” (Cass. 29961/2023) ciò in forza del generale principio secondo cui il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale, come nel caso di specie in cui, con la fuoriuscita dal sistema scolastico, è venuto meno il diritto-obbligo formativo cui la carta è funzionale;
- Che, invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto -dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre -ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre -ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo” (Cass. n. 29961/2023); - Ritenuto, in definitiva, che nel caso di specie manchi la prova della permenza nel sistema scolastico, a fronte della quale è generica la domanda di condanna della somma di € 2.000 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, peraltro non riproposta all'udienza del 14.10.2025, mancando le note di trattazione scritta di parte ricorrente,
- Che, invero, secondo la predetta giurisprudenza di legittimità “Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.”;
- Ritenuto, invero, che, anche nell'ipotesi di prova presuntiva del danno, debba comunque essere allegato e dimostrato il pregiudizio sofferto in concreto in conseguenza dell'inadempimento, non bastando a tal fine generiche formule di stile che, di contro, laddove accolte, consentirebbero di ritenere sussistente il pregiudizio in re ipsa;
- Che, del resto, secondo consolidata giurisprudenza in materia di demansionamento il danno alla professionalità non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento (cfr. fra le tante Cass. 21/2019), circostanze tutte non allegate nel caso in esame;
- Che, in definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento delle questioni non espressamente affrontate;
- Che si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite considerando che la fuoriuscita dal sistema scolastico è intervenuta successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita: Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite. Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c. Vicenza, 16/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Caterina Neri