Articolo 34 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
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20 settembre 2025
Art. 34. Disposizioni finanziarie 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, 8, 10 e 16, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 7, 19, 25, 26, 27 e 29, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 112 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2028, ai fini della compensazione in termini di fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6, comma 8;
b) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2025, a 123,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 119,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 108 milioni di euro per l'anno 2028, a 110,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 104,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 101,3 milioni di euro per l'anno 2031, a 101,6 milioni di euro per l'anno 2032, a 101,1 milioni di euro per l'anno 2033 e a 101 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all' articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .
2. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, dalle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
3. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal comma 1 sono soggette ad un monitoraggio effettuato congiuntamente dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quindici giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione tecnica, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.
4. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalita' di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 19, commi 1 e 2, 25, commi 1 e 2, e 27, comma 1, conseguenti alla verifica della congruita' dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.
Note all'art. 34:
- Per i riferimenti al comma 593, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si vedano le note all'articolo 4.
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 2.
Entrata in vigore il 20 settembre 2025