Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 agosto 1911 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 febbraio 1919 |
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- 1. Il ruolo dei Tribunali delle Acque pubblicheFranco De Stefano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il ruolo dei Tribunali delle Acque pubbliche nella prospettiva sociale e giuridica della riforma del regime delle acque[1] di Franco De Stefano[2] sommario: 1. Il plesso giurisdizionale delle acque pubbliche.- 2. La giurisdizione delle acque pubbliche: qualità dell'acqua e giurisdizione del giudice ordinario; il plesso TSAP-TRAP come giudice specializzato, privo di giurisdizione esclusiva. -3. Cenni alle particolarità del rito. - 4. La tipologia delle controversie in tema di diritti soggettivi.- 5. Attualità dei tribunali delle acque. - 6. Appendice. Indicazioni bibliografiche essenziali. 1. Il plesso giurisdizionale delle acque pubbliche. La specialità e la complessità tecnica della …
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Giurisprudenza • 230
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Versioni del testo
- Titolo I. : Sistemazione dei bacini montani.
- Art. 1.
Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite a cura e spese dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, le opere di sistemazione idraulico-forestale necessariamente coordinato e collegate ad opere idrauliche o portuali di qualunque categoria o classe, ovvero ad altre opere pubbliche eseguito o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici.
I lavori di rimboscamento e rinsodamento di bacini montani necessariamente coordinati ad opere di bonifica continueranno ad essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'art. 7 lettera b del testo unico approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195 , ed il riparto della relativa spesa continuera' ad essere regolato dalle disposizioni dello stesso testo unico; ma anche a questi lavori saranno applicabili le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge. - Art. 2. ((Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio, i lavori di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente art. 1, le condizioni dei terreni siano tali da compromettere, con danno pubblico, la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque.
Nella erogazione della spesa per tali lavori sara' tenuto conto, con equa misura distributiva, delle singole e speciali esigenze delle varie regioni di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919))