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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7664 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5555/2023 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 27 novembre 2025 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Berti Parte_1
(C.F. - pec: ) ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gallia n. 13, già in Via Gallia n.2
APPELLANTE
e
, C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Emilio Roncone (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il medesimo in Cassino, Via E. De Nicola n. 93 - pec:
Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'Ordinanza del Tribunale Civile di Cassino - Sezione Civile emessa in data 9.10.2023 pubblicata in data 11.10.2023, comunicata in pari data 11.10.2023 e non notificata, con cui è stato definito il procedimento 702 bis cpc R.G. n° 592/2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in trattazione scritta, concordemente i Procuratori delle Parti hanno dato rappresentato che “ le parti, hanno trovato un accordo stragiudiziale per la definizione delle controversie che hanno originato la presente causa;
- che a seguito dell'accordo già raggiunto non intendono proseguire il giudizio essendo cessata la materia del contendere”, e per l'effetto hanno chiesto dichiararsi estinto il procedimento per intervenuta definizione consensuale, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti
Va quindi dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306, III comma cpc.
Le spese sono compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
La Presidente Dr.ssa Marianna D'Avino
Il Consigliere est Dott.ssa Raffaella Filoni
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5555/2023 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 27 novembre 2025 e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Berti Parte_1
(C.F. - pec: ) ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gallia n. 13, già in Via Gallia n.2
APPELLANTE
e
, C.F. rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Emilio Roncone (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il medesimo in Cassino, Via E. De Nicola n. 93 - pec:
Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso l'Ordinanza del Tribunale Civile di Cassino - Sezione Civile emessa in data 9.10.2023 pubblicata in data 11.10.2023, comunicata in pari data 11.10.2023 e non notificata, con cui è stato definito il procedimento 702 bis cpc R.G. n° 592/2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in trattazione scritta, concordemente i Procuratori delle Parti hanno dato rappresentato che “ le parti, hanno trovato un accordo stragiudiziale per la definizione delle controversie che hanno originato la presente causa;
- che a seguito dell'accordo già raggiunto non intendono proseguire il giudizio essendo cessata la materia del contendere”, e per l'effetto hanno chiesto dichiararsi estinto il procedimento per intervenuta definizione consensuale, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti
Va quindi dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306, III comma cpc.
Le spese sono compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
La Presidente Dr.ssa Marianna D'Avino
Il Consigliere est Dott.ssa Raffaella Filoni
pag. 2/2