Ordinanza cautelare 17 settembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/05/2025, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03940/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3940 del 2024, proposto da
VA IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Pietrangeli, Pasquale D'Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomigliano D' Arco, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’Ordinanza Dirigenziale n. 147 del 19.06.2024, a firma del Responsabile Unico del procedimento Dott. Valerio Esposito e del Dirigente SUAP Ing. Domenico Maiello – Settore 6 – pianificazione del territorio e sviluppo economico, notificata mediante Posta Elettronica Certificata del 19.06.2024, nei confronti del ricorrente IO VA, con la quale è stata disposta e comunicata la revoca dell’autorizzazione n. 511 del 17.03.2014 per il commercio su aree pubbliche di tipologia “A” nel settore non alimentare, con decadenza dal posteggio nel mercato settimanale del giovedì, sito alla via dei Serpi/Gramsci, per posizione contributiva non regolare della ditta di cui risulta titolare il sig. IO VA, P. IVA 02510410653;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente impugna il provvedimento di revoca dell’autorizzazione n. 511 del 17.03.2014 rilasciata per il commercio su aree pubbliche di tipologia “A” nel settore non alimentare, con decadenza dal posteggio nel mercato settimanale sito alla via dei Serpi/Gramsci, per posizione contributiva non regolare della ditta di cui risulta titolare.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
I) violazione della L.R. n. 18/2022 e del principio di legalità: l’Amministrazione resistente, senza tenere conto delle modifiche legislative, ha erroneamente applicato quanto stabilito nella precedente formulazione dall’art. 53, comma 3, della L.R. n. 7/2020, nell’ambito della quale era previsto esclusivamente che: “Ai fini dell’attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l’assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale”. La successiva L.R. n. 38 del 29.12.2020, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 della Regione, ha poi modificato la richiamata L.R. n. 7/2020, per la parte relativa al commercio su aree pubbliche, integrando l’art. 53 (Commercio su posteggi), con l’inserimento del comma 3 bis, a norma del quale: “il requisito del possesso della carta di esercizio e dell’attestazione annuale entra in vigore dal 1^ gennaio 2023”. La Regione Campania è nuovamente intervenuta con la L.R. n. 18/2022, in forza della quale, secondo quanto previsto all’art. 55, rubricato “Proroga di termini legislativi”: “al comma 3 bis dell’art. 53 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (testo Unico sul commercio ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) il termine “2023” è sostituito con il seguente “2025”. Ne consegue che il provvedimento amministrativo impugnato è stato emesso sull’errato presupposto che la misura decadenziale de qua potesse essere disposta immediatamente sulla constatata non regolarità contributiva del ricorrente riferita all’anno 2023, ignorando che la verifica e sussistenza di siffatta regolarità contributiva è stata, invece, differita ex lege all’anno 2025, come stabilito da ultimo dalla L.R. n. 18/2022. Per le ragioni sopra esposte, non sembra sussistere l’ipotesi di decadenza del titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche di cui all’art. 147, comma 8, lettera c) per perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale, come motivato nell’ordinanza dirigenziale opposta;
II) violazione di legge: nella fattispecie de qua l’Amministrazione comunale ha attribuito alla disposizione di legge richiamata nel proprio provvedimento un significato diverso da quello proprio o stabilito dal legislatore regionale; in altre parole, ha omesso di ricondurre la fattispecie concreta al paradigma legale e normativo sotto il quale dovrebbe sussumersi;
III) eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, irragionevolezza ed illogicità, motivazione errata e irragionevole: l’ordinanza con la quale è stata revocata l’autorizzazione di cui era titolare il ricorrente è viziata da travisamento dei fatti, in quanto fondata su erronei e non sussistenti presupposti; l’esercizio del potere discrezionale va condotto in maniera proporzionata e coerente con i diversi interessi contrapposti e con le ragioni di interesse generale che determinano l’ufficio all’adozione di uno specifico provvedimento; nel caso all’esame, l’irragionevolezza del provvedimento amministrativo travolge anche la relativa motivazione che si palesa errata.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 13.03.2025, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è infondato.
VI. Si richiama preliminarmente e in via dirimente quanto previsto dall’art. 53 della L.R. Campania n. 7 del 21/04/2020, richiamato nel provvedimento gravato, laddove, al comma 3, espressamente dispone che “ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale”.
Orbene, il requisito della regolarità contributiva è richiesto, conformemente alla normativa in materia di contribuzione Inps, indipendentemente dall’operatività del sistema della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale, la cui entrata in vigore è stata rinviata dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della L.R. 29 dicembre 2020, n. 38, come successivamente modificato dall'articolo 55, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2022, n. 18 e, da ultimo, dall'articolo 35, comma 1, della L.R. 25 luglio 2024 n. 13 (che ha stabilito la decorrenza del requisito del possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale dal 1 gennaio 2026). Ed invero, la carta di esercizio e l’attestazione annuale sono previste dal legislatore regionale solo quale mezzo di prova e strumento di documentazione dell’assolvimento degli obblighi di legge (“da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale”: cfr. art. 53, comma 3, L.R. n.7/2020) ma non ai fini della sussistenza, in sé, della regolarità contributiva.
Priva di pregio è allora l’interpretazione fornita da parte ricorrente, secondo la quale il rinvio ad opera del legislatore regionale dell’entrata in vigore del sistema della carta di esercizio e dell’attestazione annuale, di cui al comma 3 bis del medesimo art. 53, citato, comporterebbe medio tempore la non necessità della regolarità contributiva all’attualità. Conseguentemente, gli operatori economici non avrebbero l’obbligo di essere in regola con i contributi previdenziali fino a quando non entrerà in vigore il sistema della carta di esercizio e dell’attestazione annuale.
Trovano, al contrario, piana ed immediata applicazione:
a) l’art. 147, rubricato “Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche”, della Legge regionale 21/04/2020, n. 7 - Campania che, al comma 8, dispone, per quanto d’interesse: “Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche decade: … c) nel caso di intervenuta perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale”;
b) l’art. 30 del Regolamento Comunale per il commercio sulle Aree pubbliche - approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 26/10/2000 – nella parte in cui prevede, in continuità con la prima norma, che “L’autorizzazione è revocata nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti a norma delle vigenti leggi”;
come, invero, nel caso all’esame, essendosi riscontrato il mancato “assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente”, richiesto dall’art. 53, comma 3, della stessa L.R. n. 7/2020.
Ciò posto, l’ordinanza impugnata fa puntualmente riferimento ai menzionati artt. 53 e 147, comma 8, lett. c, della L.R.C. n. 7/2020, alle linee guida contenute nel D.M. 25/11/2020 recepite con Delibera Giunta Regionale n. 642 del 29/12/2020, nonché, da ultimo, al predetto art. 30 del Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con delibera C.C. n. 95 del 26/10/2000, risultando per ciò stesso adeguatamente motivata anche in diritto.
VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
VIII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO