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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10321/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RI CR e dell'avv. GRAZIANI MADDALENA ( ) C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RI CR
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALERNITANO CP_1 C.F._3 BR elettivamente domiciliato in VIA AVESELLA N. 18 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SALERNITANO BR
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.10.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla convivenza fra le parti è nato il figlio in data 12-11-2015. Il padre è Comandante della Per_1
Stazione Carabinieri di San Lazzaro di Savena, la madre è presso la medesima Stazione. CP_2
Cessata la convivenza, la madre introduceva il presente giudizio il padre si costituiva e in corso di causa le parti raggiungevano un accordo. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento, anche in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
– dà atto che per accordo fra le parti la cessazione della convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
- il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità Per_2 genitoriale, mantenendo la collocazione prevalente e la residenza presso la madre nella casa familiare in
Bologna, Viale Silvagni 10. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente e autonomamente la responsabilità genitoriale, durante il tempo di permanenza del figlio minore presso ciascuno di loro mentre, le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, alla salute e all'educazione del figlio, verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
- la casa coniugale sita in Bologna Via Silvagni n. 10 – unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono – e a tutte le pertinenze, è assegnata alla Sig.ra affinché la stessa possa Parte_1 viverci insieme al figlio;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dopo scuola fino alla domenica entro le ore 20:00;
- Vacanze natalizie: ad anni alterni il 24/12 con ciascun genitore;
1 settimana dal 25/12 al 31/12 compresi con un genitore e dal 1° gennaio al 6 gennaio compresi con l'altro genitore, sempre ad anni alterni. I genitori si impegnano a comunicare il periodo entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno prevedendo sin d'ora che, in caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre.
- Vacanze di Pasqua: alternate di anno in anno tra i genitori. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre;
- Vacanze estive: 2 settimane anche non consecutive durante l'estate, con onere dei genitori di comunicare reciprocamente il periodo scelto entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di comunicazione preventiva pagina 2 di 3 e/o di accordo, prevarrà la regola dell'alternanza: anni pari la scelta spetta alla madre, anni dispari la scelta spetta al padre.
- il padre ha l'obbligo di concorrere - dalla data della domanda - al mantenimento del minore nella misura di euro 400,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario intestato alla ricorrente alle seguenti coordinate Iban: [...] Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT con decorrenza dal mese di settembre 2026, oltre all'50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal vigente Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna, noto alle parti che dichiarano di aderirvi, qui da intendersi integralmente richiamato;
- l'assegno unico in favore del figlio sarà percepito al 100% dalla madre collocataria.
- Si dà atto che i genitori prestano sin d'ora il loro assenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi sia per i figli minori.
- Spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10321/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RI CR e dell'avv. GRAZIANI MADDALENA ( ) C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RI CR
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALERNITANO CP_1 C.F._3 BR elettivamente domiciliato in VIA AVESELLA N. 18 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SALERNITANO BR
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.10.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla convivenza fra le parti è nato il figlio in data 12-11-2015. Il padre è Comandante della Per_1
Stazione Carabinieri di San Lazzaro di Savena, la madre è presso la medesima Stazione. CP_2
Cessata la convivenza, la madre introduceva il presente giudizio il padre si costituiva e in corso di causa le parti raggiungevano un accordo. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento, anche in punto di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
– dà atto che per accordo fra le parti la cessazione della convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
- il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità Per_2 genitoriale, mantenendo la collocazione prevalente e la residenza presso la madre nella casa familiare in
Bologna, Viale Silvagni 10. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente e autonomamente la responsabilità genitoriale, durante il tempo di permanenza del figlio minore presso ciascuno di loro mentre, le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione, alla salute e all'educazione del figlio, verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
- la casa coniugale sita in Bologna Via Silvagni n. 10 – unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono – e a tutte le pertinenze, è assegnata alla Sig.ra affinché la stessa possa Parte_1 viverci insieme al figlio;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio dopo scuola fino alla domenica entro le ore 20:00;
- Vacanze natalizie: ad anni alterni il 24/12 con ciascun genitore;
1 settimana dal 25/12 al 31/12 compresi con un genitore e dal 1° gennaio al 6 gennaio compresi con l'altro genitore, sempre ad anni alterni. I genitori si impegnano a comunicare il periodo entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno prevedendo sin d'ora che, in caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre.
- Vacanze di Pasqua: alternate di anno in anno tra i genitori. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre;
- Vacanze estive: 2 settimane anche non consecutive durante l'estate, con onere dei genitori di comunicare reciprocamente il periodo scelto entro il 30 aprile di ogni anno. In mancanza di comunicazione preventiva pagina 2 di 3 e/o di accordo, prevarrà la regola dell'alternanza: anni pari la scelta spetta alla madre, anni dispari la scelta spetta al padre.
- il padre ha l'obbligo di concorrere - dalla data della domanda - al mantenimento del minore nella misura di euro 400,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario intestato alla ricorrente alle seguenti coordinate Iban: [...] Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT con decorrenza dal mese di settembre 2026, oltre all'50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal vigente Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna, noto alle parti che dichiarano di aderirvi, qui da intendersi integralmente richiamato;
- l'assegno unico in favore del figlio sarà percepito al 100% dalla madre collocataria.
- Si dà atto che i genitori prestano sin d'ora il loro assenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi sia per i figli minori.
- Spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3