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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 12878/2023
promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRACIUN Parte_1 C.F._1
CLAUDIU, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. DE FILIPPO PIETRO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria di precisazione conclusioni del 12/9/2024
Per parte resistente: come da memoria di precisazione conclusioni del 19/9/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.7885/2022 la Pretura di Bucarest ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Bacau (Romani) il 21/8/2016.
Dall'unione è nato un figlio: il 6/5/2017. Persona_1
Con ricorso depositato il 18/05/2023 chiedeva al Tribunale la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, all'assegnazione della casa familiare, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Inoltre, chiedeva di porre a carico del marito un assegno divorzile dell'importo di euro 200,00,
formulando altresì istanze istruttorie.
In data 27/10/2023 si costituiva in giudizio il sig. il quale Controparte_1
contestava in toto le richieste di parte ricorrente. In particolare, il convenuto chiedeva la nomina di un esperto ex art. 423, bis 26 c.p.c., onde poter valutare le capacità intellettive del figlio minore
[...]
, l'affidamento condiviso di quest'ultimo ad entrambi i genitori ed un contributo per il suo Per_1
mantenimento di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 16/11/2023 veniva depositata relazione da parte dei Servizi Sociali C.I.S.S.
In data 20/11/2023 veniva depositata relazione da parte del Servizio di Psicologia Asl To3 in relazione al minore Per_1
All'udienza del 27/11/2023 venivano sentite le parti personalmente ed all'esito il G.I. si riservava.
In data 28/3/2024 veniva depositata relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali C.I.SS.
All'udienza del 15/4/2024 parte ricorrente chiedeva l'affidamento super esclusivo del minore, atteso il contenuto della relazione di aggiornamento del servizio sociale.
Parte resistente si opponeva, chiedendo la nomina di un esperto al fine di valutare le capacità del minore.
Il G.I. si riservava.
Con ordinanza del 17.4.2024 il giudice “rilevato che i servizi sociali, nella relazione depositata in
data 28.03.2024, hanno evidenziato gravi atteggiamenti ostativi posti in essere dal padre a danno
del minore;
rilevato che sempre più frequenti sono le aggressioni di nei confronti di Per_1
insegnanti, compagni di classe e altresì, ultimamente, della madre;
rilevato che anche le insegnanti
del nuovo Istituto scolastico presso cui è stato iscritto il minore hanno dichiarato di essere molto
preoccupate per le difficoltà comportamentali di che spesso rendono impossibile lo Per_1 svolgimento delle attività didattiche per l'intera classe;
rilevato che in data 8 febbraio 2024 il
Servizio Specialistico di NPI ha redatto una nuova valutazione psicodiagnostica per il minore dal quale si evince il disturbo dell'autismo (ICD-10 F84.0); rilevato che, in ordine a tale diagnosi, il
padre si mostra ostativo, ribadendo di non condividere la stessa;
rilevato che il padre ha dichiarato, sin dall'udienza del 27.11.2023, di voler aver conferma della diagnosi da parte di un medico di sua
fiducia e che la signora ha sempre dichiarato di non opporsi alla visita richiesta dal padre, Pt_1
ma che di fatto il convenuto mai si è attivato per richiedere la stessa;
rilevato che nelle conclusioni
della relazione sopra indicata i servizi sociali hanno segnalato che:
- Permane, completamente invariato, il rifiuto da parte del padre di di accettare alcuna Per_1
diagnosi fatta dalla NeuroPsichiatriaInfantile.
- Il padre del minore non dà il consenso per l'attivazione di ore di Educativa che potrebbero essere
erogate dal Centro BUM di PI (servizio specializzato sull'Autismo).
- Vi è il dissenso nell'accettare ore di sostegno scolastico.
- Ad oggi continua a non beneficiare dell'indennità di frequenza che gli è stata riconosciuta Per_1
dall'Inps perché il sig. non permette l'apertura di un conto corrente cointestato con la Pt_1
madre per poter percepire l'indennità. Tale misura potrebbe di fatto essere utilizzata per attività di
supporto per il minore (es. psicomotricità).
- Permane l'atteggiamento sfidante e diffidente del padre tanto verso il Servizio Scrivente quanto nei
e dell'Istituzione . Controparte_2 CP_3
- In base a quanto riportato si segnala come ad oggi i Servizi sociali e di N.P.I. che hanno in carico
il minore non possano mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno
per a causa dell'atteggiamento ostativo del padre;
Per_1
ritenuto che, alla luce di quanto sopra, debba essere accolta la domanda di parte ricorrente di
affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, essendo emersi concreti indicatori di
inadeguatezza educativa del padre ed essendo evidente come un affidamento condiviso ai genitori
non sia la soluzione più adeguata per la tutela del minore che necessita di cure specifiche e di
interventi mirati;
ritenuto che in aderenza all'art. 337 quater ultimo comma c.c. debba essere stabilito che le decisioni
di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla madre , fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole” disponeva l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre.
In data 12/6/2024 veniva depositata relazione di aggiornamento da parte del Servizio di Psicologia
Asl To3.
In data 13/6/2024 veniva depositata relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali Pt_2
inerente al nucleo familiare.
All'udienza del 20/6/2024 le parti chiedevano termini ex art. 473 bis 28 c.p.c e il Giudice delegato concedeva alle parti termine di giorni 60 per la precisazione delle conclusioni, ulteriore termine di giorni 30 per il deposito di comparsa conclusionale e termine di giorni 15 per le memorie di replica.
In data 15/11/2024, il Giudice Relatore, viste le note d'udienza depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
Dalle ultime relazioni depositate dai servizi incaricati, emerge come il padre continui ad essere ostativo rispetto alla malattia del figlio e come solamente a seguito del riconoscimento dell'affidamento esclusivo in capo alla madre sia stato possibile “richiedere la pratica di
aggravamento alla Commissione Medico Legale rendendo oggetto di analisi la rivalutazione
psicodiagnostica del Servizio Specialistico di Neuro Psichiatria Infantile redatto l'8 febbraio 2024.
La visita alla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap si è tenuta in data 15/05/2024
e a seguito della stessa la Commissione ha riconosciuto al minore “ai sensi dell'art. 4 della legge 5
febbraio 1992 n. 104, PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (art. 3 comma
3)”. potrà d'ora in avanti beneficiare dell'Indennità di Frequenza e la sig.ra potrà Per_1 Pt_1
richiedere, date le circostanze, l'Assegno Unico Maggiorato. Il riconoscimento dell'Art. 3 Comma 3 potrà inoltre aumentare le ore di sostegno riconosciute dal favorendo Controparte_4
l'accessibilità e la frequenza di alle attività scolastiche. L'aver demandato unicamente alla Per_1
madre del minore le decisioni di maggior importanza per consentirà al Servizio scrivente di Per_1
poter richiedere alla Commissione UMVD Minori (Unità Multidisciplinare di Valutazione delle
Disabilità) interventi di sostegno per Andrei” (cfr relazione servizi sociali in data 12.6.2024).
Il convenuto, inoltre, ha mantenuto un atteggiamento sfidante ed oppositivo anche nei confronti degli operatori dei servizi. Il servizio sociale ha concluso ritenendo assolutamente necessario, nell'interesse del minore, mantenere l'affidamento esclusivo in capo alla signora Pt_1
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può che confermarsi, in punto affidamento, l'ordinanza del
17.4.2024.
Anche la collocazione del minore deve essere mantenuta presso la madre, come concordemente richiesto dalle parti, con conseguente assegnazione alla signora della casa coniugale. Pt_1
Quanto agli incontri padre-figlio, alla luce del positivo andamento degli stessi e tenuto conto di quanto riferito dai servizi sociali nella relazione del 12.6.2024 (“Sulla base del buon andamento dei luoghi neutri il Servizio scrivente insieme al Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva e del Servizio di
Educativa preposto ai luoghi neutri ritengono opportuno iniziare ad ampliare per poi liberalizzare
gli incontri tra e il padre”), ritiene il collegio che i servizi incaricati possano procedere a Per_1
graduale ampliamento e successiva liberalizzazione degli incontri, secondo modi e tempi da individuarsi dai servizi stessi tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore.
Deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva, con predisposizione di educativa territoriale a supporto di entrambe le figure genitoriali e del minore, come indicato nella relazione del 12.6.2024.
Quanto al mantenimento per il minore, ritiene il collegio di confermare quanto già previsto con l'ordinanza del 5.12.2023, considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e considerato altresì che la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavoretti non regolarizzati con entrate mensili pari ad euro 200,00 e vive nella casa in comproprietà con il convenuto per cui attualmente il sig. paga integralmente la rata di mutuo di euro 234 mensili. La madre potrà inoltre usufruire Pt_1
integralmente dell'assegno unico, stante il disposto affidamento esclusivo in suo favore. Il convenuto lavora presso una macelleria e ha entrate mensili pari ad euro 1400 circa. Vive con la nuova compagna, priva di attività lavorativa, in casa in affitto per cui versa un canone di locazione di euro
360,00 e paga un finanziamento di euro 143,57 mensili.
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di affidamento condiviso del minore e tenuto conto del parziale sostanziale accordo in ordine alla collocazione del minore e della soccombenza reciproca sulle ulteriori domande, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute della ricorrente nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando Per_1 Parte_1
alla medesima altresì le decisioni di maggior importanza per il minore.
DISPONE che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo, demandando ai servizi di procedere a graduale ampliamento e successiva liberalizzazione degli incontri, secondo modi e tempi da individuarsi da parte dei servizi stessi tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva, con predisposizione di educativa territoriale a supporto di entrambe le figure genitoriali e del minore, sino a che ciò sia necessario nell'interesse del minore.
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora . Parte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, Controparte_1
per il mantenimento del figlio, l'assegno periodico di € 350,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato di 1/3 delle spese Controparte_1
di lite sostenute da , spese liquidate per intero in complessivi € 3808,00, oltre Parte_1
rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge. COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 12878/2023
promosso da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CRACIUN Parte_1 C.F._1
CLAUDIU, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. DE FILIPPO PIETRO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da memoria di precisazione conclusioni del 12/9/2024
Per parte resistente: come da memoria di precisazione conclusioni del 19/9/2024
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.7885/2022 la Pretura di Bucarest ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Bacau (Romani) il 21/8/2016.
Dall'unione è nato un figlio: il 6/5/2017. Persona_1
Con ricorso depositato il 18/05/2023 chiedeva al Tribunale la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, all'assegnazione della casa familiare, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Inoltre, chiedeva di porre a carico del marito un assegno divorzile dell'importo di euro 200,00,
formulando altresì istanze istruttorie.
In data 27/10/2023 si costituiva in giudizio il sig. il quale Controparte_1
contestava in toto le richieste di parte ricorrente. In particolare, il convenuto chiedeva la nomina di un esperto ex art. 423, bis 26 c.p.c., onde poter valutare le capacità intellettive del figlio minore
[...]
, l'affidamento condiviso di quest'ultimo ad entrambi i genitori ed un contributo per il suo Per_1
mantenimento di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 16/11/2023 veniva depositata relazione da parte dei Servizi Sociali C.I.S.S.
In data 20/11/2023 veniva depositata relazione da parte del Servizio di Psicologia Asl To3 in relazione al minore Per_1
All'udienza del 27/11/2023 venivano sentite le parti personalmente ed all'esito il G.I. si riservava.
In data 28/3/2024 veniva depositata relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali C.I.SS.
All'udienza del 15/4/2024 parte ricorrente chiedeva l'affidamento super esclusivo del minore, atteso il contenuto della relazione di aggiornamento del servizio sociale.
Parte resistente si opponeva, chiedendo la nomina di un esperto al fine di valutare le capacità del minore.
Il G.I. si riservava.
Con ordinanza del 17.4.2024 il giudice “rilevato che i servizi sociali, nella relazione depositata in
data 28.03.2024, hanno evidenziato gravi atteggiamenti ostativi posti in essere dal padre a danno
del minore;
rilevato che sempre più frequenti sono le aggressioni di nei confronti di Per_1
insegnanti, compagni di classe e altresì, ultimamente, della madre;
rilevato che anche le insegnanti
del nuovo Istituto scolastico presso cui è stato iscritto il minore hanno dichiarato di essere molto
preoccupate per le difficoltà comportamentali di che spesso rendono impossibile lo Per_1 svolgimento delle attività didattiche per l'intera classe;
rilevato che in data 8 febbraio 2024 il
Servizio Specialistico di NPI ha redatto una nuova valutazione psicodiagnostica per il minore dal quale si evince il disturbo dell'autismo (ICD-10 F84.0); rilevato che, in ordine a tale diagnosi, il
padre si mostra ostativo, ribadendo di non condividere la stessa;
rilevato che il padre ha dichiarato, sin dall'udienza del 27.11.2023, di voler aver conferma della diagnosi da parte di un medico di sua
fiducia e che la signora ha sempre dichiarato di non opporsi alla visita richiesta dal padre, Pt_1
ma che di fatto il convenuto mai si è attivato per richiedere la stessa;
rilevato che nelle conclusioni
della relazione sopra indicata i servizi sociali hanno segnalato che:
- Permane, completamente invariato, il rifiuto da parte del padre di di accettare alcuna Per_1
diagnosi fatta dalla NeuroPsichiatriaInfantile.
- Il padre del minore non dà il consenso per l'attivazione di ore di Educativa che potrebbero essere
erogate dal Centro BUM di PI (servizio specializzato sull'Autismo).
- Vi è il dissenso nell'accettare ore di sostegno scolastico.
- Ad oggi continua a non beneficiare dell'indennità di frequenza che gli è stata riconosciuta Per_1
dall'Inps perché il sig. non permette l'apertura di un conto corrente cointestato con la Pt_1
madre per poter percepire l'indennità. Tale misura potrebbe di fatto essere utilizzata per attività di
supporto per il minore (es. psicomotricità).
- Permane l'atteggiamento sfidante e diffidente del padre tanto verso il Servizio Scrivente quanto nei
e dell'Istituzione . Controparte_2 CP_3
- In base a quanto riportato si segnala come ad oggi i Servizi sociali e di N.P.I. che hanno in carico
il minore non possano mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno
per a causa dell'atteggiamento ostativo del padre;
Per_1
ritenuto che, alla luce di quanto sopra, debba essere accolta la domanda di parte ricorrente di
affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, essendo emersi concreti indicatori di
inadeguatezza educativa del padre ed essendo evidente come un affidamento condiviso ai genitori
non sia la soluzione più adeguata per la tutela del minore che necessita di cure specifiche e di
interventi mirati;
ritenuto che in aderenza all'art. 337 quater ultimo comma c.c. debba essere stabilito che le decisioni
di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla madre , fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole” disponeva l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre.
In data 12/6/2024 veniva depositata relazione di aggiornamento da parte del Servizio di Psicologia
Asl To3.
In data 13/6/2024 veniva depositata relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali Pt_2
inerente al nucleo familiare.
All'udienza del 20/6/2024 le parti chiedevano termini ex art. 473 bis 28 c.p.c e il Giudice delegato concedeva alle parti termine di giorni 60 per la precisazione delle conclusioni, ulteriore termine di giorni 30 per il deposito di comparsa conclusionale e termine di giorni 15 per le memorie di replica.
In data 15/11/2024, il Giudice Relatore, viste le note d'udienza depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.
Dalle ultime relazioni depositate dai servizi incaricati, emerge come il padre continui ad essere ostativo rispetto alla malattia del figlio e come solamente a seguito del riconoscimento dell'affidamento esclusivo in capo alla madre sia stato possibile “richiedere la pratica di
aggravamento alla Commissione Medico Legale rendendo oggetto di analisi la rivalutazione
psicodiagnostica del Servizio Specialistico di Neuro Psichiatria Infantile redatto l'8 febbraio 2024.
La visita alla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap si è tenuta in data 15/05/2024
e a seguito della stessa la Commissione ha riconosciuto al minore “ai sensi dell'art. 4 della legge 5
febbraio 1992 n. 104, PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (art. 3 comma
3)”. potrà d'ora in avanti beneficiare dell'Indennità di Frequenza e la sig.ra potrà Per_1 Pt_1
richiedere, date le circostanze, l'Assegno Unico Maggiorato. Il riconoscimento dell'Art. 3 Comma 3 potrà inoltre aumentare le ore di sostegno riconosciute dal favorendo Controparte_4
l'accessibilità e la frequenza di alle attività scolastiche. L'aver demandato unicamente alla Per_1
madre del minore le decisioni di maggior importanza per consentirà al Servizio scrivente di Per_1
poter richiedere alla Commissione UMVD Minori (Unità Multidisciplinare di Valutazione delle
Disabilità) interventi di sostegno per Andrei” (cfr relazione servizi sociali in data 12.6.2024).
Il convenuto, inoltre, ha mantenuto un atteggiamento sfidante ed oppositivo anche nei confronti degli operatori dei servizi. Il servizio sociale ha concluso ritenendo assolutamente necessario, nell'interesse del minore, mantenere l'affidamento esclusivo in capo alla signora Pt_1
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può che confermarsi, in punto affidamento, l'ordinanza del
17.4.2024.
Anche la collocazione del minore deve essere mantenuta presso la madre, come concordemente richiesto dalle parti, con conseguente assegnazione alla signora della casa coniugale. Pt_1
Quanto agli incontri padre-figlio, alla luce del positivo andamento degli stessi e tenuto conto di quanto riferito dai servizi sociali nella relazione del 12.6.2024 (“Sulla base del buon andamento dei luoghi neutri il Servizio scrivente insieme al Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva e del Servizio di
Educativa preposto ai luoghi neutri ritengono opportuno iniziare ad ampliare per poi liberalizzare
gli incontri tra e il padre”), ritiene il collegio che i servizi incaricati possano procedere a Per_1
graduale ampliamento e successiva liberalizzazione degli incontri, secondo modi e tempi da individuarsi dai servizi stessi tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore.
Deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia età evolutiva, con predisposizione di educativa territoriale a supporto di entrambe le figure genitoriali e del minore, come indicato nella relazione del 12.6.2024.
Quanto al mantenimento per il minore, ritiene il collegio di confermare quanto già previsto con l'ordinanza del 5.12.2023, considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e considerato altresì che la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavoretti non regolarizzati con entrate mensili pari ad euro 200,00 e vive nella casa in comproprietà con il convenuto per cui attualmente il sig. paga integralmente la rata di mutuo di euro 234 mensili. La madre potrà inoltre usufruire Pt_1
integralmente dell'assegno unico, stante il disposto affidamento esclusivo in suo favore. Il convenuto lavora presso una macelleria e ha entrate mensili pari ad euro 1400 circa. Vive con la nuova compagna, priva di attività lavorativa, in casa in affitto per cui versa un canone di locazione di euro
360,00 e paga un finanziamento di euro 143,57 mensili.
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di affidamento condiviso del minore e tenuto conto del parziale sostanziale accordo in ordine alla collocazione del minore e della soccombenza reciproca sulle ulteriori domande, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute della ricorrente nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando Per_1 Parte_1
alla medesima altresì le decisioni di maggior importanza per il minore.
DISPONE che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrare il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo, demandando ai servizi di procedere a graduale ampliamento e successiva liberalizzazione degli incontri, secondo modi e tempi da individuarsi da parte dei servizi stessi tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva, con predisposizione di educativa territoriale a supporto di entrambe le figure genitoriali e del minore, sino a che ciò sia necessario nell'interesse del minore.
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora . Parte_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, Controparte_1
per il mantenimento del figlio, l'assegno periodico di € 350,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N.,
scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato di 1/3 delle spese Controparte_1
di lite sostenute da , spese liquidate per intero in complessivi € 3808,00, oltre Parte_1
rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge. COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento