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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/10/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott.ssa NI NI - presidente
Dott.ssa NA NE - giudice rel. ed est.
Dott.ssa Marina Righi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
2714/2024 in data 07/06/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. DE MARCHI MARTINO
parte ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. TASCHIN IVANA
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
***
avente per oggetto: Alimenti rimessa in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
in via principale: revocare il decreto del Tribunale di
Treviso del 13.8.2012, Giudice dr.ssa Valeria Castagna,
reso nell'ambito del procedimento radicato con ricorso ex art. 148 c.c e rubricato nel procedimento n. 4548/2012 R.G.
essendone venuti meno i presupposti di legge, con effetto dal 1.1.2023;
in via subordinata: modificare, in senso migliorativo per la RICORRENTE, il decreto del Tribunale di Treviso del
13.8.2012, Giudice dr.ssa Valeria Castagna, reso nell'ambito del procedimento radicato con ricorso ex art. 148 c.c e rubricato nel procedimento n. 4548/2012 R.G.
essendo mutate le condizioni economiche che giustificavano il provvedimento, con effetto dal 1.1.2023; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
in via istruttoria: in caso di contestazione della presenza dei redditi in capo alla famiglia della RESISTENTE come indicati in ricorso, si chiede verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate ed Inps di Treviso, con ordine
Pag. 2 di 8 di esibizione in ordine ai documenti attestanti i redditi percepiti ed alle prestazione sociali da questi godute”
per parte convenuta:
“ Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare, in toto, le domande avversarie di cui al ricorso 6 giugno 2024 in quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti sopra meglio precisati e, conseguentemente,
a conferma del decreto di data 13.08.2012, condannare la signora a versare a favore dei nipoti, Parte_1
e , a titolo di contributo al loro CP_2 CP_3
mantenimento, la somma di euro 374,40 (importo già
rivalutato), oltre alla rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, somma da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora
. Parte_2
In via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così come precisato all'udienza del 05.12.2024, condannare la signora a versare a favore dei nipoti Parte_1
e , a titolo di contributo al loro CP_2 CP_3
mantenimento, la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, somma da versarsi entro il 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora Con vittoria e ristoro delle spese Parte_2
e del compenso professionale relativi al presente giudizio.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e prova anche di carattere istruttorio”.
Pag. 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., la sig.ra Pt_1
- nonna paterna di nato il
[...] Persona_1
30.8.2003, nato il [...] e CP_2 Per_2
nato il [...] - adiva l'intestato Tribunale
[...]
chiedendo la revoca o la modifica del decreto 13.8.2012 con il quale il Tribunale di Treviso aveva stabilito - ai sensi dell'art 148 c.c. ante riforma del 2013 - un contributo mensile di € 150,00 a carico della nonna materna e di €
300,00 a carico di ciascuno dei nonni paterni a titolo di mantenimento dei loro nipoti;
contributo imposto in quanto il loro padre, non era in grado di pagare Persona_3
l'assegno di mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione.
La ricorrente riferiva di avere corrisposto l'assegno fino al 2022, così come aveva fatto suo marito quale nonno paterno;
il 23/12/2022 era deceduto il marito e lei,
rimasta vedova, aveva visto peggiorare la sua situazione economica (era venuta meno la pensione del marito e si era proceduto alla divisione del patrimonio immobiliare); la ricorrente percepiva una pensione mensile di 800 e non era più in grado di corrispondere alcunchè per i nipoti.
Aggiungeva la ricorrente che due dei tre nipoti erano divenuti maggiorenni e abili al lavoro;
anche la loro madre era ora in grado di svolgere una occupazione lavorativa a tempo pieno ed infatti lavorava quale dipendente percependo
Pag. 4 di 8 una retribuzione mensile di euro 1.600 , oltre all'assegno unico mensile di circa euro 297; lavorava quale Per_1
apprendista percependo una retribuzione mensile di euro
1.164; lo stesso padre dei ragazzi percepiva una retribuzione lavorando presso una pizzeria in Germania.
La convenuta si costituiva in giudizio e Parte_2
chiedeva di respingere il ricorso.
Le condizioni dell'odierna ricorrente non erano in realtà peggiorate a seguito del decesso del marito, perché la stessa aveva ricevuto dal defunto marito l'usufrutto su 14 immobili e probabilmente percepiva una pensione di reversibilità; sussistevano ancora i presupposti del diritto agli alimenti perché solo era divenuto Per_1
economicamente autosufficiente e lei percepiva una retribuzione media di soli euro 1.200.
Alla prima udienza compariva la signora la quale Pt_2
riferiva di percepire la stessa retribuzione che percepiva all'epoca del provvedimento in questione;
e che il solo figlio era autosufficiente perchè gli altri due Per_1
erano ancora studenti.
Il giudice, ritenendo che dovesse applicarsi il rito ex art
473bis e seguenti, disponeva il mutamento del rito.
Nei successivi atti, parte ricorrente rilevava come le entrate della fossero sufficienti a soddisfare i Pt_2
bisogni dei due figli;
il padre dei ragazzi inoltre era divenuto proprietario immobiliare eppure non era stata intrapresa nei confronti dello stesso alcuna iniziativa;
Pag. 5 di 8 ribadiva che la propria situazione era peggiorata perché lei percepiva euro 830 (la sua pensione di vecchiaia e la reversibilità) e gli immobili che aveva ricevuto in usufrutto erano di difficile gestione e comportavano spese;
erano quindi venuti meno i presupposti per l'assegno alimentare.
La causa veniva infine rimessa in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
***
Il collegio rileva innanzitutto che, successivamente al decreto che la ricorrente chiede di revocare, è intervenuta sentenza di separazione dei coniugi e Persona_3 [...]
e poi sentenza di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio (quest'ultima depositata da parte convenuta quale doc. 4), con cui il Tribunale ha regolamentato l'obbligo dello di contribuire al mantenimento dei Pt_1
figli; con ciò venendo meno l'obbligo stabilito in via sussidiaria dal decreto del 2012 a carico degli ascendenti.
Ad ogni modo, il collegio evidenzia come siano comunque venuti meno presupposti fondanti il provvedimento del
13/8/2012 di questo Tribunale.
L'attuale art. 316 bis c.c. , dopo aver stabilito l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli,
prevede che “… Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità,
sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei
Pag. 6 di 8 figli”.
Condizione perché sorga tale obbligazione sussidiaria in capo agli ascendenti è data, pertanto, dalla mancanza di mezzi sufficienti in capo ai genitori;
nel caso in cui uno dei genitori non dia il proprio contributo economico,
sussiste l'obbligo in capo agli ascendenti soltanto quando l'altro genitore non sia in grado di mantenerli.
Proprio sul presupposto che il padre fosse Persona_3
all'epoca disoccupato e si sottraesse al suo obbligo, e che neppure la madre lavorasse dovendosi invece CP_1
occupare dei figli (il più piccolo aveva quattro anni), il
Tribunale nel 2012 ha posto a carico dei nonni l'obbligo di provvedere economicamente alle necessità dei minori.
Ora la situazione economica dei genitori è mutata e non può
più ritenersi che i genitori siano impossibilitati a mantenere i figli che ancora da loro dipendono economicamente.
Innanzitutto, circostanza pacifica in causa, il figlio maggiore è economicamente autosufficiente. Per_1
è divenuto proprietario immobiliare grazie Persona_3
all'eredità ricevuta dal padre;
ora lavora e Parte_2
percepisce una retribuzione media di euro 1.200 mensili, oltre a percepire l'assegno unico di euro 297 circa.
Pertanto, pur tenendo conto delle aumentate esigenze dei ragazzi, non ha più ragion d'essere l'obbligo dei nonni di versare per mantenere i due nipoti quanto ora è già nella
Pag. 7 di 8 disponibilità della madre dei ragazzi (unico genitore, allo stato, ad occuparsi dei figli); rimanendo assorbita ogni valutazione circa la capacità economica dell'odierna ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al
DM 55/2014 (causa di valore indeterminabile a complessità bassa) tenuto conto che non v'è stata attività istruttoria e tenuto conto del contenuto degli atti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr. 2714/2024,
1. revoca l'obbligo, posto a carico di con Parte_1
decreto 13/8/2012 di questo Tribunale, di contribuire al mantenimento dei tre nipoti e Per_1 CP_2 Per_2
;
[...]
2. condanna alla rifusione delle spese di CP_1
lite in favore di spese che si liquidano Parte_1
in euro 4.000 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge.
Così deciso in Treviso il 21/10/2025
Il presidente il giudice rel.
dr NI NI dr NA NE
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