TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 24/09/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 10158/2024 del Ruolo Generale ed al n. 10168/2024 del Ruolo Generale vertenti
TRA
(Avv. RIELA CARLO ed Avv. SCIACCA ANDREA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. PECO GIULIO ed Avv. CERNIGLIARIO DELIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorsi separati depositati in data 04/07/2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-
ingiunzione n. OI-001613469 - emessa dall' notificatale in data 03/06/2024 ed avente per oggetto CP_1
l'irrogazione della sanzione ex art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983 ss.mm.ii., pari a € 2.476,50, nei suoi confronti, nella qualità di precedente legale rappresentante della in conseguenza dell'asserito Controparte_2
mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017 -, nonché avverso l'ordinanza-
ingiunzione n. OI-001891571 - emessa dall' notificatale in data 03/06/2024 ed avente per oggetto CP_1
l'irrogazione della sanzione ex art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983 ss.mm.ii., pari a € 1.078,00, nei suoi confronti,
nella qualità di precedente legale rappresentante della in conseguenza dell'asserito Controparte_2
mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018.
A fondamento delle due opposizioni, la ricorrente deduceva l'integrale e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2017 e 2018, erroneamente considerate omesse, la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio ex art. 14 della legge n. 689/1981, nonché, limitatamente all'ordinanza-
ingiunzione relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017,
l'intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa ex art. 28 della legge n. 689/1981.
Costituitosi con memoria difensiva depositata in data 09/11/2024 nel giudizio iscritto al R.G. n. 10158/2024,
l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto in autotutela CP_1
all'annullamento del provvedimento opposto, e insisteva per la compensazione delle spese di lite, essendo stato determinato il mancato abbinamento dei versamenti eseguiti dalla circostanza che l'opponente “ha effettuato
i versamenti senza attenersi alle istruzioni puntualmente riportate nell'atto di accertamento presupposto.
Infatti, nell'atto di accertamento, a pagina 4-5 era indicato di procedere ai versamenti sulle cartelle
esattoriali tramite mod. f35, mentre l'opponente ha versato con modello f24 e diverso codice ed CP_3
indicando l'annualità 2018 in luogo di quella corretta 2017”.
Costituitosi con memoria difensiva depositata in data 22/10/2024 nel giudizio iscritto al R.G. n. 10168/2024,
l' convenuto chiedeva sempre dichiararsi cessata la materia del contendere, poiché l'ufficio competente CP_4
avrebbe provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento opposto, ed insisteva per la compensazione delle spese di lite, atteso che il mancato abbinamento dei versamenti effettuati era da attribuirsi alla
“codicistica errata diversa da quella indicata nelle modalità di cui all'accertamento”.
Disposta la riunione dei due procedimenti, la ricorrente, in sede di note scritte depositate in data 23/09/2025,
ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite della controparte, avendo documentato l' convenuto l'intervenuto annullamento in autotutela anche del CP_4
provvedimento opposto nel giudizio iscritto al R.G. n. 10168/2024.
Orbene, essendo venuta meno qualsiasi posizione di contrasto tra le parti a seguito dell'annullamento in autotutela dei provvedimenti opposti, va dichiarata cessata la materia del contendere. ◊
Le spese sono liquidate in ossequio al principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200 e senza apportare la richiesta maggiorazione per l'uso di collegamenti ipertestuali, compensandosi, tale maggiorazione, con la riduzione da applicare in ragione della limitata attività svolta.
◊
Così deciso in Palermo, il 29/09/2025.
IL GOP
EMANUELA IA IA LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 24/09/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 10158/2024 del Ruolo Generale ed al n. 10168/2024 del Ruolo Generale vertenti
TRA
(Avv. RIELA CARLO ed Avv. SCIACCA ANDREA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. PECO GIULIO ed Avv. CERNIGLIARIO DELIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorsi separati depositati in data 04/07/2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-
ingiunzione n. OI-001613469 - emessa dall' notificatale in data 03/06/2024 ed avente per oggetto CP_1
l'irrogazione della sanzione ex art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983 ss.mm.ii., pari a € 2.476,50, nei suoi confronti, nella qualità di precedente legale rappresentante della in conseguenza dell'asserito Controparte_2
mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017 -, nonché avverso l'ordinanza-
ingiunzione n. OI-001891571 - emessa dall' notificatale in data 03/06/2024 ed avente per oggetto CP_1
l'irrogazione della sanzione ex art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983 ss.mm.ii., pari a € 1.078,00, nei suoi confronti,
nella qualità di precedente legale rappresentante della in conseguenza dell'asserito Controparte_2
mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018.
A fondamento delle due opposizioni, la ricorrente deduceva l'integrale e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2017 e 2018, erroneamente considerate omesse, la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio ex art. 14 della legge n. 689/1981, nonché, limitatamente all'ordinanza-
ingiunzione relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017,
l'intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa ex art. 28 della legge n. 689/1981.
Costituitosi con memoria difensiva depositata in data 09/11/2024 nel giudizio iscritto al R.G. n. 10158/2024,
l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo provveduto in autotutela CP_1
all'annullamento del provvedimento opposto, e insisteva per la compensazione delle spese di lite, essendo stato determinato il mancato abbinamento dei versamenti eseguiti dalla circostanza che l'opponente “ha effettuato
i versamenti senza attenersi alle istruzioni puntualmente riportate nell'atto di accertamento presupposto.
Infatti, nell'atto di accertamento, a pagina 4-5 era indicato di procedere ai versamenti sulle cartelle
esattoriali tramite mod. f35, mentre l'opponente ha versato con modello f24 e diverso codice ed CP_3
indicando l'annualità 2018 in luogo di quella corretta 2017”.
Costituitosi con memoria difensiva depositata in data 22/10/2024 nel giudizio iscritto al R.G. n. 10168/2024,
l' convenuto chiedeva sempre dichiararsi cessata la materia del contendere, poiché l'ufficio competente CP_4
avrebbe provveduto ad annullare in autotutela il provvedimento opposto, ed insisteva per la compensazione delle spese di lite, atteso che il mancato abbinamento dei versamenti effettuati era da attribuirsi alla
“codicistica errata diversa da quella indicata nelle modalità di cui all'accertamento”.
Disposta la riunione dei due procedimenti, la ricorrente, in sede di note scritte depositate in data 23/09/2025,
ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di lite della controparte, avendo documentato l' convenuto l'intervenuto annullamento in autotutela anche del CP_4
provvedimento opposto nel giudizio iscritto al R.G. n. 10168/2024.
Orbene, essendo venuta meno qualsiasi posizione di contrasto tra le parti a seguito dell'annullamento in autotutela dei provvedimenti opposti, va dichiarata cessata la materia del contendere. ◊
Le spese sono liquidate in ossequio al principio della soccombenza virtuale, tenuto conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200 e senza apportare la richiesta maggiorazione per l'uso di collegamenti ipertestuali, compensandosi, tale maggiorazione, con la riduzione da applicare in ragione della limitata attività svolta.
◊
Così deciso in Palermo, il 29/09/2025.
IL GOP
EMANUELA IA IA LA FE
(firmato digitalmente a margine)