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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13007 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, all'esito della trattazione scritta dei procedimenti riuniti RG.n 15532+15534+15535
+15537+15539+15541+15543+15545+15546+15549/2025 ha pubblicato la seguente sentenza
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Parte_13 Pt_14
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[...] Parte_15 Parte_16 Pt_17
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[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Pt_21
, ,
[...] Parte_22 Parte_23 Pt_24
, , ,
[...] Parte_25 Parte_26 Pt_27
, , ,
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Santucci pec . Email_1 Email_2
giusta procura in atti Email_3
RICORRENTI
E
in persona del dott. nella qualità di Direttore Generale, CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv Francesco Orsomarso pec giusta procura in calce alla memoria Email_4
RESISTENTE
Oggetto: pagamento indennità su ferie FATTO E DIRITTO
Con ricorsi separatamente depositati e poi riuniti i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
-I- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di godimento delle ferie, attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie (salvo il diverso periodo ritenuto di giustizia), anche delle voci variabili della retribuzione d'appresso indicate:
1. indennità nastro 7H – 8H – 9H – 10H – 11H – 12H;
2. indennità di presenza;
3. indennità di agente unico, turno intero e ridotto;
4. indennità lavoro domenicale con esclusione di , , Pt_1 Pt_2 Parte_3 [...]
, ; Pt_6 Parte_7 Pt_8
5. indennità premio evitati sinistri;
6. indennità personale viaggiante;
7. emolumento riferibile al turno notturno avvicendato, indicato in busta paga con la formulazione “maggiorazione 20%”;
8. indennità di ristrutturazione;
9. indennità di diaria con esclusione di e Parte_13 Pt_14
10. indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
11.aggio autisti con esclusione di , , , Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5 [...]
, , , Pt_6 Parte_7 Pt_8 Parte_15 CP_3 Pt_17 Pt_18 Pt_23 Pt_24 CP_4
previa disapplicazione oppure, ove occorresse, previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e
[...]
6 c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali ove escludano la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
III- con riferimento al periodo dal 1/1/2009 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 6.175,81 Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 5.674,62 Parte_2 in favore del ricorrente della somma di € 5.521,64 Parte_3 in favore del ricorrente della somma di € 4.918,13 Parte_4 in favore del ricorrente della somma di € 4.299,85 Parte_5 in favore del ricorrente della somma di € 5.363,27 Parte_6 in favore del ricorrente della somma di € 5825,80 Parte_7 in favore del ricorrente della somma di € 6.413,09 Parte_8 in favore del ricorrente della somma di € 5.519,35 Parte_18 in favore del ricorrente della somma di € 5.354,21 Parte_22 in favore del ricorrente della somma di € 5.500,40 Parte_26 in favore del ricorrente della somma di € 6.704,62 Parte_27
con riferimento al periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 2.998,79, Parte_9 in favore del ricorrente della somma di € 2.937,74, Parte_10 in favore del ricorrente della somma di € 3.368,82, Parte_11 in favore del ricorrente della somma di € 2.116,95, Parte_12 in favore del ricorrente della somma di €3.459,69 Parte_16 con riferimento al periodo dal 1/1/2011 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 4.286,84, Parte_13
in favore del ricorrente della somma di € 3.709,75, Parte_14 in favore del ricorrente della somma di € 6.647,51 Parte_21 con riferimento al periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 3.832,75 Parte_15 con riferimento al periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 3898,42 Parte_17 con riferimento al periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 3.463,84 Parte_19 in favore di della somma di € 5138,23 Parte_20 con riferimento al periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 5.058,78, Parte_23 in favore del ricorrente della somma di € 5.210,93, Parte_24 in favore del ricorrente della somma di € 4.675,98 Parte_25 con riferimento al periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 8.428,64, Parte_28 in favore del ricorrente della somma di € 6.861,07, Parte_29 in favore del ricorrente della somma di € 9.273,15, Parte_30 salvo quelle diverse somme ritenute di giustizia, a titolo di differenze sulla maggiore retribuzione feriale spettante attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita annualmente, anche delle voci variabili della retribuzione sopra indicate ovvero alternativamente a titolo di risarcimento del danno parametrato a dette differenze;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
IV- condannare infine la società convenuta alla refusione delle spese di causa .” A sostegno del ricorso deducevano di essere stati assunti come conducenti di linea e di essere stati lavoratori mobili;
che il rapporto di lavoro era disciplinato dalle norme di fonte comunitaria, dal Regio Decreto 8/1/31 n 148 ed infine dalla contrattazione collettiva sia nazionale sia aziendale;
che il numero dei giorni di ferie era disciplinato dall'articolo 10 del c.c.n.l 12/03/1980 come modificato dall'articolo 5 dell'A.N. 27/11/2000 che fissavano in 25/26 giorni, i giorni di ferie usufruibili a seconda dell'anzianità di servizio;
che l'art 29 dell'A.N.28/11/15 prevedeva ulteriori 4 giorni;
che a tali norme si era sovrapposto l'art. 7 della Direttiva 4/11/03 N 88 la quale prevedeva il diritto del lavoratore di beneficiare di almeno quattro settimane pari a 28 giorni lavorativi, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte;
che i ricorrenti, conducenti di linea , come autisti lavoravano su turni consistenti in vari tragitti assegnati agli autisti stessi sulla base di una rotazione predeterminata ,detti i turni erano descritti per ogni corsa in relazione al luogo e all'orario di partenza e di arrivo e rappresentavano l'orario di inizio e fine giornata e conseguentemente il così detto nastro lavorativo;
che stante la maggiore gravosità della prestazione lavorativa su turni, l'art. 5 lett. a) dell'Accordo Nazionale 21 maggio 1981 aveva previsto l'indennità di turno pari ad attuali euro 0,52 per ogni giornata effettiva di lavoro;
che, a livello aziendale, l'accordo del 23/11/1994, confermato dal verbale di riunione dell' 8/2/1995, e il successivo accordo aziendale dell' 11/7/00 ,per incrementare il compenso legato alla giornata di prestazione lavorativa svolta su turnazione, avevano istituito l'indennità di presenza;
che l'accordo aziendale dell' 11/7/00 aveva anche previsto l'indennità di ristrutturazione legata alla presenza e riconosciuta per ogni giornata di lavoro;
che i ricorrenti percepivano altresì l'indennità personale viaggiante prevista dall'accordo aziendale del 30/5/90 da erogare al personale che rivestiva la qualifica di macchinista ferrovie, agente di movimento, conducente di linea, capotreno, conduttore e bigliettaio e che svolgeva effettivamente le mansioni;
che, per compensare il disagio consistente nel fatto che la prestazione cadeva periodicamente di domenica o nei giorni festivi, era stata prevista l'indennità di lavoro domenicale dall'art. 5 lett b) dell'accordo nazionale 21 maggio 1981; che erano poi previsti turni che si concludevano dopo le 22,00 e dunque in orario notturno, per cui spettava l'emolumento riferibile al turno notturno avvicendato indicato in busta paga con la formulazione “maggiorazione 20%”; che, inoltre ,essendo i turni abitualmente svolti fuori dal comune dove aveva sede il deposito di appartenenza o la loro residenza di servizio, era stata prevista una diaria per ogni agente che si recava fuori dalla residenza assegnatagli, come previsto dall'accordo aziendale del 27 /3/90; che la programmazione aziendale prevedeva i turni lavorativi molto lunghi che solitamente coincidevano con i turni binati , ossia quei turni dove la fine del primo servizio era molto vicina alla seconda ripresa del servizio, per cui, tra il primo e il secondo turno non vi era possibilità di disporre del proprio tempo, se non alla fine dell'intero turno;
che nei turni dei ricorrenti spesso si verificava che tra l'inizio del primo servizio e la fine del secondo ed ultimo servizio intercorreva un lasso di tempo che determinava un nastro lavorativo oltre le 8 ore fino alle 12 ore;
che era stata prevista dall'accordo aziendale 26/2/79, nonché dall'accordo aziendale 15/09/2008 l'indennità di nastro finalizzata a compensare la maggiore durata del nastro;
che inoltre i ricorrenti, essendo addetti alla mansione di guida ,percepivano anche l' emolumento denominato premio evitati sinistri, istituito dalla contrattazione aziendale del 13/10/52 e ridisciplinato dall'accordo aziendale del 23/11/94 ,che prevedeva lire 2000 a presenza per evitati sinistri;
che tale emolumento veniva ribadito nel verbale di riunione dell'8/2/95 che specificava essere persa l'indennità nel giorno del sinistro;
che l'accordo aziendale del 19/04/1971, l'accordo successivo aziendale del 26/02/1979 ,richiamato dall'accordo aziendale del 21/07/1982 , attribuivano agli autisti, che conducevano i mezzi dotati di macchine emettitrici di biglietti a bordo degli autobus, la qualifica di agente unico e i suddetti accordi prevedevano compiti aggiuntivi relativi alla sorveglianza delle apparecchiature, all'attività di azionamento delle stesse, alla trascrizione, ad inizio servizio e a fine corsa ,del numero indicato sul ripetitore posto sul cruscotto , all'annotazione di eventuali guasti;
che per compensare tali ulteriori attività l'accordo del 19/04/1971 aveva previsto l'indennità a favore del personale di guida che prestava servizio ad agente unico;
che tale indennità veniva poi rideterminata nell'ammontare con l'accordo aziendale del 22/6/83; che era prevista anche l'indennità di aggio autisti , introdotta dall'accordo nazionale del 27/11/00, che serviva a compensare gli autisti anche dell'attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio
,di informazione alla clientela e di versamento incassi;
che tutte le predette indennità erano collegate alle mansioni svolte ed erano corrispettivo di disagi e dell'attività lavorativa essendo quindi elementi strutturali della retribuzione percepita;
che tali voci rientravano nel concetto di retribuzione europea ed essendo la retribuzione feriale inferiore a quella corrisposta durante i mesi lavorati per effetto della mancata percezione di tali indennità, i ricorrenti potevano essere dissuasi dal godimento delle ferie;
che tali emolumenti dovevano essere compresi nella retribuzione feriale e che ai fini del calcolo si era considerato per ciascun ricorrente quanto percepito ogni anno come retribuzione variabile, si era poi diviso l'ammontare per i giorni lavorati per ottenere il valore medio degli emolumenti variabili per ogni giornata lavorativa , tale valore medio ,così ottenuto, era stato, poi ,moltiplicato per i giorni di ferie spettanti;
che, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi sull'articolo 7 della Direttiva 04/11/2003 n 88 , erano stati stabiliti in numero di 28 i giorni di ferie spettanti;
che pertanto spettavano ai ricorrenti le somme sopra indicate;
che per il periodo successivo non compreso nei presenti ricorsi, l'accordo nazionale del 10 maggio 2022 aveva riconosciuto la necessità di quantificare la retribuzione feriale considerando le componenti della retribuzione fissa e variabile e ,dunque, tenendo conto dell'incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalla contrattazione collettiva a decorrere dall' 1/7/22, così avvalorando quanto sostenuto con i presenti ricorsi. Concludeva come sopra. Si costituiva il contestando le pretese avversarie , eccependo la prescrizione CP_1 quinquennale che decorreva in costanza di rapporto, essendo la società partecipata al 100% dalla Regione Lazio con conseguente applicabilità del regime pubblicistico. Asseriva che, se pur la giurisprudenza europea e nazionale aveva consolidato il principio secondo cui la retribuzione feriale doveva essere tale da non dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie, includendo le voci retributive legate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale, la determinazione specifica di tali voci era rimessa alla contrattazione collettiva che aveva escluso gli emolumenti richiesti dai ricorrenti dalla retribuzione feriale;
che ,a decorrere dall'1/7/22, l'Accordo Nazionale del 10/05/2022 aveva riconosciuto la necessità di quantificare la retribuzione feriale considerando anche le componenti variabili, introducendo una nuova "indennità retribuzione ferie" e prevedendo una forfetizzazione dell'incidenza giornaliera delle indennità variabili nella misura fissa di € 8,00; che tale accordo era vincolante per le parti e , quindi, le pretese dei ricorrenti, che disattendevano tale accordo e chiedevano un ricalcolo basato su una diversa metodologia per il periodo pregresso, non trovavano pieno fondamento;
che in ogni caso la retribuzione feriale percepita dai lavoratori doveva essere paragonabile a quella percepita durante il servizio ed il divario era talmente minimo che era scongiurato il pericolo che la Corte Europea mirava ad evitare, consistente nel dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie;
contestava i conteggi in atti, in quanto, secondo l'orientamento della Corte di Giustizia occorreva che i calcoli dovessero essere effettuati sulla media di giorni lavorati annui di 260 e su 24gg di ferie annui che corrispondono alle 4 settimane lavorative;
che,in ogni caso, doveva applicarsi il criterio previsto dall'Accordo Nazionale del 10/5/22 che fissava in euro 8,00 giornaliere l'incidenza della retribuzione variabile sui giorni di ferie;
infine, si contestava l'effettiva natura e la continuità di tutte le voci indicate dai ricorrenti, in quanto non strettamente connesse alla prestazione lavorativa ordinaria ma aventi carattere di rimborso spese. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso , in subordine, l'accoglimento delle eccezioni come formulate dal . CP_1
Con memoria integrativa, il faceva presente che, nelle more del giudizio, era CP_1 intervenuto l 'Accordo del 21 maggio 2025 che costituiva una legittima e vincolante espressione dell'autonomia collettiva;
che tale Accordo prevedeva, per una “definitiva soluzione della controversia sulla retribuzione per ferie”, la corresponsione di un'indennità forfettaria per il periodo pregresso, parametrata alla qualifica e all'anzianità di servizio di ciascun dipendente;
che per gli odierni ricorrenti, rientranti nella Macro Qualifica “Operatore di Esercizio”, l'Accordo individuava specifici importi annuali (Gruppo E) Chiedeva pertanto di dichiararsi la cessata materia del contendere essendo venuto meno l'interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio .
Disposta la trattazione scritta delle cause , riunite le stesse per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, depositate le note di trattazione scritta ,la causa veniva decisa con la presente sentenza . Preliminarmente non può ritenersi che l'Accordo del 21/5/25 sia satisfattivo delle pretese dei ricorrenti e pertanto possa ritenersi cessata la materia del contendere . In particolare l'Accordo è stato stipulato “al precipuo fine di comporre contenziosi in corso e/o prevenire potenziali liti con i lavoratori” in merito alla questione della retribuzione feriale, con esso si è prevista una “definitiva soluzione della controversia sulla retribuzione per ferie”, stabilendo la corresponsione di un'indennità forfettaria per il periodo pregresso, parametrata alla qualifica e all'anzianità di servizio di ciascun dipendente , ma, condizione essenziale per l'erogazione di tale indennità è la sottoscrizione di un accordo conciliativo in cui il singolo lavoratore rinuncia a far valere ogni ulteriore pretesa relativa al trattamento retributivo per le ferie pregresse ,ad eventuali contenziosi pendenti e solleva la società da eventuali pagamenti economici al proprio legale di fiducia. Tale accordo non è stato firmato dai ricorrenti , i quali hanno preferito proseguire la causa . Il fatto che gli importi richiesti con il presente ricorso non coincidano con quanto ad essi spettante in base all'Accordo , motivo per il quale i ricorrenti non hanno sottoscritto alcuna conciliazione, non può far ritenere cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, volendo i ricorrenti percepire importi superiori , tenuto anche conto che l'adesione all'Accordo e la sottoscrizione della conciliazione comportava l'accollo in capo al lavoratore delle spese legali sostenute per i giudizi pendenti.
Al fine di decidere se le indennità indicate dai ricorrenti nei rispettivi ricorsi debbano essere calcolate nella retribuzione feriale, occorre esaminare la normativa collettiva in base alla quale viene disciplinata la retribuzione feriale.
-L' art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 stabilisce: “Ai fini del presente contratto valgono le seguenti nozioni di retribuzione mensile: . . . Per retribuzione ordinaria si intende la retribuzione con anzianità individuale, l'indennità di contingenza non conglobata, l'indennità sostitutiva di mensa, gli assegni personali, le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario e variabile, per specifiche prestazioni di servizio, nonché le quote conglobate di caropane”
-gli artt. 1, Accordo 12/3/80 modificato dall'Accordo 27/11/00 ,9 e 10 dell'Accordo del 12/3/1980, stabiliscono che, durante le ferie (art. 10), viene corrisposta la “retribuzione ordinaria” (le cui voci sono analiticamente indicate nell'art. 1 ora, dopo la suddetta modifica, art. 3), nella quale non rientrano le indennità saltuarie e variabili (art. 9), ovvero “Tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legate ad effettive e/o particolari prestazioni”;
- l'art. 5 dell'Accordo del 1981, che esclude tutte le indennità ivi individuate (indennità giornaliera, per lavoro domenicale, di turni avvicendati ecc.) dalla retribuzione ordinaria, specificando che “Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”. Proprio per tali disposizioni non venivano pagate ,per gli anni di cui ai ricorsi ,le indennità reclamate dai ricorrenti e previste dagli accordi citati nell'atto introduttivo, indennità che sono state percepite dai lavoratori stessi nei mesi e nei giorni in cui non erano in ferie . Al fine di verificare se dette indennità siano o meno da ricomprendere nella retribuzione feriale si riportano i principi enunciati dalla Suprema Corte recentemente, alla luce delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea sull'art 7 della Direttiva 88/03, chiarificatrici del concetto di retribuzione europea cui occorre riferirsi per verificare le voci da ricomprendere nella retribuzione feriale in Italia. Con la sentenza n 13972/24 dettata per indennità riferite a macchinisti di IA ( indennità IU e Assenza dalla residenza), la Suprema Corte ha affermato :« 10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_1
l'espressione <> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, < mantenuta>> la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione Persona_2 equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche Per_3 la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 10.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 10.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò << valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità>> (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolONo le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 CP_5 causa C-14/83 ON Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate CP_6 da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 10.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.» Pertanto la Corte ha ribadito che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile a quella normalmente percepita in quanto si è voluto,durante le ferie, assicurare una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, ha poi puntualizzato che la retribuzione dovuta durante le ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore, afferma inoltre che la retribuzione prevista durante le ferie non deve dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie stesse e tale valutazione deve essere fatta ex ante . Precisa la Corte in altra sentenza, la n 13932/24, relativa a capi treno richiedenti nel computo della retribuzione feriale tra altre voci anche la IU ,l'indennità assenza dalla residenza, maneggio denaro (ossia del premio scoperte irregolarità) nonché l'indennità di scorta vetture eccedenti che :« l'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” ………………“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”». Alla luce di tali argomentazioni ,che si condividono pienamente, chiarita la nozione europea della retribuzione , chiarito che la retribuzione da percepire durante le ferie deve essere paragonabile a quella ordinaria e debba essere comprensiva di qualsiasi importo collegato alla mansione ed allo status, chiarito che l'effetto deterrente si può realizzare ogni qualvolta il lavoratore durante le ferie non percepisce tutte le voci della retribuzione e tutte le indennità che sono collegate alla mansione e/o a compensare i disagi derivanti dalle mansioni esercitate, ritenendosi che in effetti il lavoratore ,sapendo ex ante che durante le ferie percepirebbe sicuramente meno di quanto percepirebbe se fosse in servizio,viste le buste paga dove mensilmente invece i lavoratori percepiscono le predette indennità , la retribuzione corrisposta da , come calcolata durante le ferie, ha ex ante un effetto dissuasivo al CP_1 godimento delle ferie stesse. Appare parimenti infondata ,alla luce di quanto affermato, anche l'osservazione di secondo cui nessun effetto dissuasivo aveva la retribuzione CP_1 corrisposta dalla società ai lavoratori in ferie essendo di poco inferiore a quella percepita durante i mesi in servizio, considerato che la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente verificare tale effetto ex ante e non ex post e ritenere che lo stesso sussista tutte le volte che non vengono corrisposte tutte le voci. In particolare poi la Corte ha specificato a “quale retribuzione mensile” è necessario riferirsi per la verifica concreta del c.d. effetto deterrente, in quanto la Corte, oltre ad indicare la nozione europea della retribuzione, spiega che la retribuzione da erogare nelle ferie e paragonabile a quella ordinaria deve essere in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlata allo “status” personale e professionale del lavoratore e, nel parlare di effetto deterrente, si riferisce alla mancata percezione delle indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. Infine la Corte ha esaustivamente spiegato perché, ai fini della valutazione dell'effetto dissuasivo, non si può raffrontare la differenza retributiva mensile con quella annuale .
Quanto poi alle specifiche voci che si assumono non erogate correttamente, si ritiene che le indennità richieste hanno le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione per essere prese in considerazione nella nozione comunitaria di retribuzione per ferie, trattandosi di elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni, in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni stesse , volte a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, comunque correlate allo status professionale come appare dal richiamo in ricorso all'attività svolta dai ricorrenti ed alle norme contrattuali relative alle predette indennità.
In particolare l'indennità di nastro , l'indennità lavoro domenicale ,l'emolumento riferibile al turno notturno avvicendato indicato in busta paga con la formulazione maggiorazione 20% percepito dai ricorrenti, l'indennità di diaria e l'indennità di turno sono volte a compensare specifici disagi dei lavoratori che deONo lavorare in un ampio lasso di tempo, di domenica
,di notte ,fuori dal comune della residenza di servizio e su turni;
l'indennità di agente unico, turno intero e ridotto, è volta a compensare le mansioni ulteriori rispetto a quelle di conducente, così come l'indennità di aggio è volta a compensare l'ulteriore attività di vendita biglietti a bordo . L'indennità premio evitati sinistri, compenso che premia il comportamento del conducente che guida evitando sinistri, deve essere ricompresa nella retribuzione feriale posto che la stessa Corte di Giustizia ha compreso nella predetta retribuzione feriale premi che si collegano alle qualifiche professionali (cfr sentenza Lock 22/5/14 n 539). Quanto all'indennità di presenza , di ristrutturazione e personale viaggiante , queste sono indennità proprie dello status professionale dei ricorrenti, collegate alla mansione e percepite ordinariamente con regolarità come le indennità sopra indicate, avendo il carattere della prevedibilità e abitualità (sentenza To.He del 13.12.2018 n. 385 ). Anche la Corte d'Appello di Roma, esaminando le predette indennità, con la sentenza n.1377/25 ha affermato che le stesse sono collegate alle mansioni degli autisti e/o al loro status . Nella predetta sentenza si legge “In proposito, l'indennità di turno, l'indennità per lavoro domenicale, l'indennità (per la mobilità del) personale viaggiante, l'indennità per lavoro notturno avvicendato, l'indennità di presenza, l'indennità di ristrutturazione (ossia per la soggezione a turni variabili), la diaria (accordata per l'espletamento del servizio lontano dalla residenza), rappresentano forme costanti di remunerazione dello scomodo al quale è esposto il personale conducente di automezzi di linea (come l'appellato) nel normale disimpegno delle proprie mansioni;
il lavoratore, infatti, è tenuto a lavorare secondo le esigenze del servizio pubblico, che deve coprire tutto il territorio interessato e non può subire interruzioni. Il conducente, quindi, è regolarmente chiamato a prestare ininterrotto servizio per tutto il turno, in fasce orarie variabili, di notte, nei festivi, allontanandosi dal luogo di residenza, sempre in viaggio, senza abbandonare il mezzo. E' per compensare tali aggravamenti della prestazione lavorativa che sono normalmente corrisposte le menzionate indennità, come si desume anche dai titoli delle stesse. Tale ragionamento vale ancor di più per l'indennità di “nastro”, prevista quando il conducente effettui, in “unica ripresa”, due turni lavorativi di fila;
ma vale anche per il premio mancati sinistri, evidentemente volto a incentivare maggior attenzione al risultato e sempre collegata alla regolare esecuzione della prestazione lavorativa. Vale, ancora, per l'indennità agente unico, una volta riservata al conducente che viaggiasse senza il controllore dei biglietti (figura ormai inesistente in maniera fissa) e, in seguito all'Accordo Nazionale del 21.7.1982 (doc. 12 dell'appellato in primo grado), accordata in considerazione dell'attività di controllo del funzionamento delle macchine timbratrici, del numero delle timbrature e delle conseguenti trascrizioni in appositi registri. Infine, benché il riconoscimento del diritto all'inclusione dell'aggio autisti nel compenso dovuto per le giornate di ferie fruite non abbia costituito oggetto di specifici motivi di censura, anche tale voce compete. Essa, infatti, come non è contestato tra le parti, ai sensi del CCNL 27.11.2000 remunera l'attività di vendita di titoli di viaggio e relativi incassi alla quale può essere chiamato il conducente, con relativo incomodo connesso all'aggiunta di mansioni rispetto a quelle, già di per sé assai impegnative, di autista.” Alla luce di tali principi e considerando i conteggi che , come di seguito si spiegherà , prendono in considerazione la retribuzione variabile effettivamente percepita da ciascun ricorrente nell'anno ai fini del calcolo del valore medio giornaliero della retribuzione variabile di una giornata lavorativa riferita a ciascun ricorrente ed a ciascun anno ,si ritiene che le predette indennità sono state considerate nei limiti di quanto effettivamente percepito per il calcolo del valore medio giornaliero della retribuzione riferita alla parte variabile.
Ora passando a verificare i criteri di calcolo dei conteggi, considerando che dette indennità non sono corrisposte durante le ferie ,occorre calcolare quali somme a tali titoli non sono state pagate nei giorni di ferie;
per far ciò occorre partire dal valore medio giornaliero percepito in una giornata lavorativa a titolo di retribuzione variabile . Per arrivare a sapere detto dato, correttamente parte ricorrente ha calcolato anno per anno quanto percepito per retribuzione variabile , dividendo detta somma per i giorni di effettiva presenza , così venendo a sapere il valore medio giornaliero degli emolumenti variabili per ogni singola giornata, detto valore poi è stato moltiplicato per i giorni di ferie spettanti che sono stati individuati in 28 giorni . Non si può ritenere corretto quanto sostenuto da secondo cui ,avendo la Corte Europea CP_1 garantito il pagamento delle ferie con un compenso paragonabile a quello ordinario solo per 4 settimane , tale compenso dovrebbe essere erogato solo per 24 giorni La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte a proposito del personale aereo con la sentenza 20216/22 secondo cui “ 28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente , peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure.”( Cass 20216/22) Dello stesso avviso è stato il Tribunale di Roma con la sentenza 8818/22 che ha affermato : «A diverse conclusioni non può condurre la deduzione secondo cui i conteggi dovrebbero esser fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale quindi da ridursi a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come deONo essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.»
Non può accogliersi, poi, l'eccezione secondo cui ai fini del conteggio non può tenersi conto delle giornate effettive di presenza, ma occorrerebbe far riferimento alla media delle giornate lavorate nell'anno corrispondente ad un coefficiente di 260 , in quanto il valore medio giornaliero di retribuzione variabile calcolato con riferimento alle giornate di effettiva presenza è un criterio che permette di ottenere il valore medio della retribuzione variabile per ogni giornata lavorativa maggiormente ravvicinabile all'effettività della retribuzione (cfr. anche Tribunale di Milano, sentenza 2868/2021, Trib. Roma, Dott.ssa Bracci, n. 58 del 10/01/2022 ) Alla luce dei calcoli in atti, correttamente elaborati secondo i criteri espressi, con riferimento al periodo dal 1/1/2009 al 31/12/2021, si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 6.175,81 Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 5.674,62 Parte_2 in favore del ricorrente della somma di € 5.521,64 Parte_3 in favore del ricorrente della somma di € 4.918,13 Parte_4 in favore del ricorrente della somma di € 4.299,85 Parte_5 in favore del ricorrente della somma di € 5.363,27 Parte_6 in favore del ricorrente della somma di € 5825,80 Parte_7 in favore del ricorrente della somma di € 6.413,09 Parte_8 in favore del ricorrente della somma di € 5.519,35 Parte_18 in favore del ricorrente della somma di € 5.354,21 Parte_22 in favore del ricorrente della somma di € 5.500,40 Parte_26 in favore del ricorrente della somma di € 6.704,62 Parte_27
con riferimento al periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2021,si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 2.998,79, Parte_9 in favore del ricorrente della somma di € 2.937,74, Parte_10 in favore del ricorrente della somma di € 3.368,82, Parte_11 in favore del ricorrente della somma di € 2.116,95, Parte_12 in favore del ricorrente della somma di €3.459,69 Parte_16 con riferimento al periodo dal 1/1/2011 al 31/12/2021, si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 4.286,84, Parte_13
in favore del ricorrente della somma di € 3.709,75, Parte_14 in favore del ricorrente della somma di € 6.647,51 Parte_21 con riferimento al periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2021 si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 3.832,75 Parte_15 con riferimento al periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2021 si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 3898,42 Parte_17 con riferimento al periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2021 si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 3.463,84 Parte_19 in favore di della somma di € 5138,23 Parte_20 con riferimento al periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2021 si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 5.058,78, Parte_23 in favore del ricorrente della somma di € 5.210,93, Parte_24 in favore del ricorrente della somma di € 4.675,98 Parte_25 con riferimento al periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2021 si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 8.428,64, Parte_28 in favore del ricorrente della somma di € 6.861,07, Parte_29 in favore del ricorrente della somma di € 9.273,15, Parte_30 oltre rivalutazione ed interessi su tutte le somme dalla maturazione del credito al saldo. Quanto all'eccezione di prescrizione , la recente pronuncia della Suprema Corte ha reso irrilevante l'applicabilità del regime di stabilità reale ai fini della decorrenza della prescrizione dopo l'introduzione del L 92/12 e non si ritiene che la partecipazione pubblica nella società possa far applicare il diverso regime prescrizionale previsto nel pubblico impiego ,essendo il una spa soggetta al regime privatistico. CP_1 In particolare la Cassazione con la sentenza n 26246 del 2022 ha affermato“ il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” Pertanto, essendo la L 92/12 entrata in vigore il 18/7/12 risultano prescritte , essendo la prescrizione quinquennale ,le pretese anteriori al luglio 2007 , non presenti nel caso in esame essendo il periodo dedotto in giudizio quello successivo a tale data Le previsioni contrattuali citate da parte ricorrente (5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e ogni altra norma che esclude la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale sono in contrasto con la normativa e la giurisprudenza europea e pertanto sono nulle e vanno disapplicate Ne deriva che si condanna al pagamento delle somme sopra indicate in favore di CP_1 ciascun ricorrente oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.
Circa poi la valutazione del comportamento dei lavoratori che in udienza non hanno accettato la proposta conciliativa ,si ritiene che per i motivi innanzi detti ,non si possa ritenere immotivato il rifiuto sia ai fini delle spese ex art 91 c.1 cpc sia ai fini del giudizio ex art 420 c 1 cpc Le spese ., liquidate in dispositivo seguono la soccombenza , considerando la maggiorazione per il numero di parti ed il valore della causa determinato sul compenso più alto.
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese : vista la invalidità per una interpretazione conforme al diritto Comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88 CE), degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali che escludono la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale ,previa disapplicazione di tali norme , si condanna al pagamento : CP_1
con riferimento al periodo dal 1/1/2009 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 6.175,81 Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 5.674,62 Parte_2 in favore del ricorrente della somma di € 5.521,64 Parte_3 in favore del ricorrente della somma di € 4.918,13 Parte_4 in favore del ricorrente della somma di € 4.299,85 Parte_5 in favore del ricorrente della somma di € 5.363,27 Parte_6 in favore del ricorrente della somma di € 5825,80 Parte_7 in favore del ricorrente della somma di € 6.413,09 Parte_8 in favore del ricorrente della somma di € 5.519,35 Parte_18 in favore del ricorrente della somma di € 5.354,21 Parte_22 in favore del ricorrente della somma di € 5.500,40 Parte_26 in favore del ricorrente della somma di € 6.704,62 Parte_27
con riferimento al periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 2.998,79, Parte_9 in favore del ricorrente della somma di € 2.937,74, Parte_10 in favore del ricorrente della somma di € 3.368,82, Parte_11 in favore del ricorrente della somma di € 2.116,95, Parte_12 in favore del ricorrente della somma di €3.459,69 Parte_16 con riferimento al periodo dal 1/1/2011 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 4.286,84, Parte_13 in favore del ricorrente della somma di € 3.709,75, Parte_14 in favore del ricorrente della somma di € 6.647,51 Parte_21 con riferimento al periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 3.832,75 Parte_15 con riferimento al periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 3898,42 Parte_17 con riferimento al periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 3.463,84 Parte_19 in favore di della somma di € 5138,23 Parte_20 con riferimento al periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 5.058,78, Parte_23 in favore del ricorrente della somma di € 5.210,93, Parte_24 in favore del ricorrente della somma di € 4.675,98 Parte_25 con riferimento al periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 8.428,64, Parte_28 in favore del ricorrente della somma di € 6.861,07, Parte_29 in favore del ricorrente della somma di € 9.273,15, Parte_30 oltre rivalutazione ed interessi su tutte le somme dalle scadenze al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 12.021,00 oltre iva CP_1 cpa e spese generali Roma 17/12/25 Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, all'esito della trattazione scritta dei procedimenti riuniti RG.n 15532+15534+15535
+15537+15539+15541+15543+15545+15546+15549/2025 ha pubblicato la seguente sentenza
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , ,
[...] Parte_15 Parte_16 Pt_17
, , , ,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20 Pt_21
, ,
[...] Parte_22 Parte_23 Pt_24
, , ,
[...] Parte_25 Parte_26 Pt_27
, , ,
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Santucci pec . Email_1 Email_2
giusta procura in atti Email_3
RICORRENTI
E
in persona del dott. nella qualità di Direttore Generale, CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv Francesco Orsomarso pec giusta procura in calce alla memoria Email_4
RESISTENTE
Oggetto: pagamento indennità su ferie FATTO E DIRITTO
Con ricorsi separatamente depositati e poi riuniti i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
-I- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di godimento delle ferie, attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie (salvo il diverso periodo ritenuto di giustizia), anche delle voci variabili della retribuzione d'appresso indicate:
1. indennità nastro 7H – 8H – 9H – 10H – 11H – 12H;
2. indennità di presenza;
3. indennità di agente unico, turno intero e ridotto;
4. indennità lavoro domenicale con esclusione di , , Pt_1 Pt_2 Parte_3 [...]
, ; Pt_6 Parte_7 Pt_8
5. indennità premio evitati sinistri;
6. indennità personale viaggiante;
7. emolumento riferibile al turno notturno avvicendato, indicato in busta paga con la formulazione “maggiorazione 20%”;
8. indennità di ristrutturazione;
9. indennità di diaria con esclusione di e Parte_13 Pt_14
10. indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
11.aggio autisti con esclusione di , , , Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5 [...]
, , , Pt_6 Parte_7 Pt_8 Parte_15 CP_3 Pt_17 Pt_18 Pt_23 Pt_24 CP_4
previa disapplicazione oppure, ove occorresse, previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e
[...]
6 c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali ove escludano la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale;
III- con riferimento al periodo dal 1/1/2009 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 6.175,81 Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 5.674,62 Parte_2 in favore del ricorrente della somma di € 5.521,64 Parte_3 in favore del ricorrente della somma di € 4.918,13 Parte_4 in favore del ricorrente della somma di € 4.299,85 Parte_5 in favore del ricorrente della somma di € 5.363,27 Parte_6 in favore del ricorrente della somma di € 5825,80 Parte_7 in favore del ricorrente della somma di € 6.413,09 Parte_8 in favore del ricorrente della somma di € 5.519,35 Parte_18 in favore del ricorrente della somma di € 5.354,21 Parte_22 in favore del ricorrente della somma di € 5.500,40 Parte_26 in favore del ricorrente della somma di € 6.704,62 Parte_27
con riferimento al periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 2.998,79, Parte_9 in favore del ricorrente della somma di € 2.937,74, Parte_10 in favore del ricorrente della somma di € 3.368,82, Parte_11 in favore del ricorrente della somma di € 2.116,95, Parte_12 in favore del ricorrente della somma di €3.459,69 Parte_16 con riferimento al periodo dal 1/1/2011 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 4.286,84, Parte_13
in favore del ricorrente della somma di € 3.709,75, Parte_14 in favore del ricorrente della somma di € 6.647,51 Parte_21 con riferimento al periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 3.832,75 Parte_15 con riferimento al periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 3898,42 Parte_17 con riferimento al periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 3.463,84 Parte_19 in favore di della somma di € 5138,23 Parte_20 con riferimento al periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 5.058,78, Parte_23 in favore del ricorrente della somma di € 5.210,93, Parte_24 in favore del ricorrente della somma di € 4.675,98 Parte_25 con riferimento al periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2021, condannare la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 8.428,64, Parte_28 in favore del ricorrente della somma di € 6.861,07, Parte_29 in favore del ricorrente della somma di € 9.273,15, Parte_30 salvo quelle diverse somme ritenute di giustizia, a titolo di differenze sulla maggiore retribuzione feriale spettante attraverso l'inclusione, effettuata sulla base di una media della retribuzione percepita annualmente, anche delle voci variabili della retribuzione sopra indicate ovvero alternativamente a titolo di risarcimento del danno parametrato a dette differenze;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo;
IV- condannare infine la società convenuta alla refusione delle spese di causa .” A sostegno del ricorso deducevano di essere stati assunti come conducenti di linea e di essere stati lavoratori mobili;
che il rapporto di lavoro era disciplinato dalle norme di fonte comunitaria, dal Regio Decreto 8/1/31 n 148 ed infine dalla contrattazione collettiva sia nazionale sia aziendale;
che il numero dei giorni di ferie era disciplinato dall'articolo 10 del c.c.n.l 12/03/1980 come modificato dall'articolo 5 dell'A.N. 27/11/2000 che fissavano in 25/26 giorni, i giorni di ferie usufruibili a seconda dell'anzianità di servizio;
che l'art 29 dell'A.N.28/11/15 prevedeva ulteriori 4 giorni;
che a tali norme si era sovrapposto l'art. 7 della Direttiva 4/11/03 N 88 la quale prevedeva il diritto del lavoratore di beneficiare di almeno quattro settimane pari a 28 giorni lavorativi, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte;
che i ricorrenti, conducenti di linea , come autisti lavoravano su turni consistenti in vari tragitti assegnati agli autisti stessi sulla base di una rotazione predeterminata ,detti i turni erano descritti per ogni corsa in relazione al luogo e all'orario di partenza e di arrivo e rappresentavano l'orario di inizio e fine giornata e conseguentemente il così detto nastro lavorativo;
che stante la maggiore gravosità della prestazione lavorativa su turni, l'art. 5 lett. a) dell'Accordo Nazionale 21 maggio 1981 aveva previsto l'indennità di turno pari ad attuali euro 0,52 per ogni giornata effettiva di lavoro;
che, a livello aziendale, l'accordo del 23/11/1994, confermato dal verbale di riunione dell' 8/2/1995, e il successivo accordo aziendale dell' 11/7/00 ,per incrementare il compenso legato alla giornata di prestazione lavorativa svolta su turnazione, avevano istituito l'indennità di presenza;
che l'accordo aziendale dell' 11/7/00 aveva anche previsto l'indennità di ristrutturazione legata alla presenza e riconosciuta per ogni giornata di lavoro;
che i ricorrenti percepivano altresì l'indennità personale viaggiante prevista dall'accordo aziendale del 30/5/90 da erogare al personale che rivestiva la qualifica di macchinista ferrovie, agente di movimento, conducente di linea, capotreno, conduttore e bigliettaio e che svolgeva effettivamente le mansioni;
che, per compensare il disagio consistente nel fatto che la prestazione cadeva periodicamente di domenica o nei giorni festivi, era stata prevista l'indennità di lavoro domenicale dall'art. 5 lett b) dell'accordo nazionale 21 maggio 1981; che erano poi previsti turni che si concludevano dopo le 22,00 e dunque in orario notturno, per cui spettava l'emolumento riferibile al turno notturno avvicendato indicato in busta paga con la formulazione “maggiorazione 20%”; che, inoltre ,essendo i turni abitualmente svolti fuori dal comune dove aveva sede il deposito di appartenenza o la loro residenza di servizio, era stata prevista una diaria per ogni agente che si recava fuori dalla residenza assegnatagli, come previsto dall'accordo aziendale del 27 /3/90; che la programmazione aziendale prevedeva i turni lavorativi molto lunghi che solitamente coincidevano con i turni binati , ossia quei turni dove la fine del primo servizio era molto vicina alla seconda ripresa del servizio, per cui, tra il primo e il secondo turno non vi era possibilità di disporre del proprio tempo, se non alla fine dell'intero turno;
che nei turni dei ricorrenti spesso si verificava che tra l'inizio del primo servizio e la fine del secondo ed ultimo servizio intercorreva un lasso di tempo che determinava un nastro lavorativo oltre le 8 ore fino alle 12 ore;
che era stata prevista dall'accordo aziendale 26/2/79, nonché dall'accordo aziendale 15/09/2008 l'indennità di nastro finalizzata a compensare la maggiore durata del nastro;
che inoltre i ricorrenti, essendo addetti alla mansione di guida ,percepivano anche l' emolumento denominato premio evitati sinistri, istituito dalla contrattazione aziendale del 13/10/52 e ridisciplinato dall'accordo aziendale del 23/11/94 ,che prevedeva lire 2000 a presenza per evitati sinistri;
che tale emolumento veniva ribadito nel verbale di riunione dell'8/2/95 che specificava essere persa l'indennità nel giorno del sinistro;
che l'accordo aziendale del 19/04/1971, l'accordo successivo aziendale del 26/02/1979 ,richiamato dall'accordo aziendale del 21/07/1982 , attribuivano agli autisti, che conducevano i mezzi dotati di macchine emettitrici di biglietti a bordo degli autobus, la qualifica di agente unico e i suddetti accordi prevedevano compiti aggiuntivi relativi alla sorveglianza delle apparecchiature, all'attività di azionamento delle stesse, alla trascrizione, ad inizio servizio e a fine corsa ,del numero indicato sul ripetitore posto sul cruscotto , all'annotazione di eventuali guasti;
che per compensare tali ulteriori attività l'accordo del 19/04/1971 aveva previsto l'indennità a favore del personale di guida che prestava servizio ad agente unico;
che tale indennità veniva poi rideterminata nell'ammontare con l'accordo aziendale del 22/6/83; che era prevista anche l'indennità di aggio autisti , introdotta dall'accordo nazionale del 27/11/00, che serviva a compensare gli autisti anche dell'attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio
,di informazione alla clientela e di versamento incassi;
che tutte le predette indennità erano collegate alle mansioni svolte ed erano corrispettivo di disagi e dell'attività lavorativa essendo quindi elementi strutturali della retribuzione percepita;
che tali voci rientravano nel concetto di retribuzione europea ed essendo la retribuzione feriale inferiore a quella corrisposta durante i mesi lavorati per effetto della mancata percezione di tali indennità, i ricorrenti potevano essere dissuasi dal godimento delle ferie;
che tali emolumenti dovevano essere compresi nella retribuzione feriale e che ai fini del calcolo si era considerato per ciascun ricorrente quanto percepito ogni anno come retribuzione variabile, si era poi diviso l'ammontare per i giorni lavorati per ottenere il valore medio degli emolumenti variabili per ogni giornata lavorativa , tale valore medio ,così ottenuto, era stato, poi ,moltiplicato per i giorni di ferie spettanti;
che, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi sull'articolo 7 della Direttiva 04/11/2003 n 88 , erano stati stabiliti in numero di 28 i giorni di ferie spettanti;
che pertanto spettavano ai ricorrenti le somme sopra indicate;
che per il periodo successivo non compreso nei presenti ricorsi, l'accordo nazionale del 10 maggio 2022 aveva riconosciuto la necessità di quantificare la retribuzione feriale considerando le componenti della retribuzione fissa e variabile e ,dunque, tenendo conto dell'incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalla contrattazione collettiva a decorrere dall' 1/7/22, così avvalorando quanto sostenuto con i presenti ricorsi. Concludeva come sopra. Si costituiva il contestando le pretese avversarie , eccependo la prescrizione CP_1 quinquennale che decorreva in costanza di rapporto, essendo la società partecipata al 100% dalla Regione Lazio con conseguente applicabilità del regime pubblicistico. Asseriva che, se pur la giurisprudenza europea e nazionale aveva consolidato il principio secondo cui la retribuzione feriale doveva essere tale da non dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie, includendo le voci retributive legate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale, la determinazione specifica di tali voci era rimessa alla contrattazione collettiva che aveva escluso gli emolumenti richiesti dai ricorrenti dalla retribuzione feriale;
che ,a decorrere dall'1/7/22, l'Accordo Nazionale del 10/05/2022 aveva riconosciuto la necessità di quantificare la retribuzione feriale considerando anche le componenti variabili, introducendo una nuova "indennità retribuzione ferie" e prevedendo una forfetizzazione dell'incidenza giornaliera delle indennità variabili nella misura fissa di € 8,00; che tale accordo era vincolante per le parti e , quindi, le pretese dei ricorrenti, che disattendevano tale accordo e chiedevano un ricalcolo basato su una diversa metodologia per il periodo pregresso, non trovavano pieno fondamento;
che in ogni caso la retribuzione feriale percepita dai lavoratori doveva essere paragonabile a quella percepita durante il servizio ed il divario era talmente minimo che era scongiurato il pericolo che la Corte Europea mirava ad evitare, consistente nel dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie;
contestava i conteggi in atti, in quanto, secondo l'orientamento della Corte di Giustizia occorreva che i calcoli dovessero essere effettuati sulla media di giorni lavorati annui di 260 e su 24gg di ferie annui che corrispondono alle 4 settimane lavorative;
che,in ogni caso, doveva applicarsi il criterio previsto dall'Accordo Nazionale del 10/5/22 che fissava in euro 8,00 giornaliere l'incidenza della retribuzione variabile sui giorni di ferie;
infine, si contestava l'effettiva natura e la continuità di tutte le voci indicate dai ricorrenti, in quanto non strettamente connesse alla prestazione lavorativa ordinaria ma aventi carattere di rimborso spese. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso , in subordine, l'accoglimento delle eccezioni come formulate dal . CP_1
Con memoria integrativa, il faceva presente che, nelle more del giudizio, era CP_1 intervenuto l 'Accordo del 21 maggio 2025 che costituiva una legittima e vincolante espressione dell'autonomia collettiva;
che tale Accordo prevedeva, per una “definitiva soluzione della controversia sulla retribuzione per ferie”, la corresponsione di un'indennità forfettaria per il periodo pregresso, parametrata alla qualifica e all'anzianità di servizio di ciascun dipendente;
che per gli odierni ricorrenti, rientranti nella Macro Qualifica “Operatore di Esercizio”, l'Accordo individuava specifici importi annuali (Gruppo E) Chiedeva pertanto di dichiararsi la cessata materia del contendere essendo venuto meno l'interesse dei ricorrenti alla prosecuzione del giudizio .
Disposta la trattazione scritta delle cause , riunite le stesse per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, depositate le note di trattazione scritta ,la causa veniva decisa con la presente sentenza . Preliminarmente non può ritenersi che l'Accordo del 21/5/25 sia satisfattivo delle pretese dei ricorrenti e pertanto possa ritenersi cessata la materia del contendere . In particolare l'Accordo è stato stipulato “al precipuo fine di comporre contenziosi in corso e/o prevenire potenziali liti con i lavoratori” in merito alla questione della retribuzione feriale, con esso si è prevista una “definitiva soluzione della controversia sulla retribuzione per ferie”, stabilendo la corresponsione di un'indennità forfettaria per il periodo pregresso, parametrata alla qualifica e all'anzianità di servizio di ciascun dipendente , ma, condizione essenziale per l'erogazione di tale indennità è la sottoscrizione di un accordo conciliativo in cui il singolo lavoratore rinuncia a far valere ogni ulteriore pretesa relativa al trattamento retributivo per le ferie pregresse ,ad eventuali contenziosi pendenti e solleva la società da eventuali pagamenti economici al proprio legale di fiducia. Tale accordo non è stato firmato dai ricorrenti , i quali hanno preferito proseguire la causa . Il fatto che gli importi richiesti con il presente ricorso non coincidano con quanto ad essi spettante in base all'Accordo , motivo per il quale i ricorrenti non hanno sottoscritto alcuna conciliazione, non può far ritenere cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, volendo i ricorrenti percepire importi superiori , tenuto anche conto che l'adesione all'Accordo e la sottoscrizione della conciliazione comportava l'accollo in capo al lavoratore delle spese legali sostenute per i giudizi pendenti.
Al fine di decidere se le indennità indicate dai ricorrenti nei rispettivi ricorsi debbano essere calcolate nella retribuzione feriale, occorre esaminare la normativa collettiva in base alla quale viene disciplinata la retribuzione feriale.
-L' art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 stabilisce: “Ai fini del presente contratto valgono le seguenti nozioni di retribuzione mensile: . . . Per retribuzione ordinaria si intende la retribuzione con anzianità individuale, l'indennità di contingenza non conglobata, l'indennità sostitutiva di mensa, gli assegni personali, le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario e variabile, per specifiche prestazioni di servizio, nonché le quote conglobate di caropane”
-gli artt. 1, Accordo 12/3/80 modificato dall'Accordo 27/11/00 ,9 e 10 dell'Accordo del 12/3/1980, stabiliscono che, durante le ferie (art. 10), viene corrisposta la “retribuzione ordinaria” (le cui voci sono analiticamente indicate nell'art. 1 ora, dopo la suddetta modifica, art. 3), nella quale non rientrano le indennità saltuarie e variabili (art. 9), ovvero “Tutti i compensi, le indennità ed i premi saltuari e variabili legate ad effettive e/o particolari prestazioni”;
- l'art. 5 dell'Accordo del 1981, che esclude tutte le indennità ivi individuate (indennità giornaliera, per lavoro domenicale, di turni avvicendati ecc.) dalla retribuzione ordinaria, specificando che “Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”. Proprio per tali disposizioni non venivano pagate ,per gli anni di cui ai ricorsi ,le indennità reclamate dai ricorrenti e previste dagli accordi citati nell'atto introduttivo, indennità che sono state percepite dai lavoratori stessi nei mesi e nei giorni in cui non erano in ferie . Al fine di verificare se dette indennità siano o meno da ricomprendere nella retribuzione feriale si riportano i principi enunciati dalla Suprema Corte recentemente, alla luce delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea sull'art 7 della Direttiva 88/03, chiarificatrici del concetto di retribuzione europea cui occorre riferirsi per verificare le voci da ricomprendere nella retribuzione feriale in Italia. Con la sentenza n 13972/24 dettata per indennità riferite a macchinisti di IA ( indennità IU e Assenza dalla residenza), la Suprema Corte ha affermato :« 10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_1
l'espressione <> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, < mantenuta>> la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione Persona_2 equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche Per_3 la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 10.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 10.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). 10.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 10.5. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò << valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità>> (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 10.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolONo le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 CP_5 causa C-14/83 ON Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate CP_6 da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. 10.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.» Pertanto la Corte ha ribadito che la retribuzione percepita durante le ferie deve essere paragonabile a quella normalmente percepita in quanto si è voluto,durante le ferie, assicurare una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, ha poi puntualizzato che la retribuzione dovuta durante le ferie comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore, afferma inoltre che la retribuzione prevista durante le ferie non deve dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie stesse e tale valutazione deve essere fatta ex ante . Precisa la Corte in altra sentenza, la n 13932/24, relativa a capi treno richiedenti nel computo della retribuzione feriale tra altre voci anche la IU ,l'indennità assenza dalla residenza, maneggio denaro (ossia del premio scoperte irregolarità) nonché l'indennità di scorta vetture eccedenti che :« l'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” ………………“non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”». Alla luce di tali argomentazioni ,che si condividono pienamente, chiarita la nozione europea della retribuzione , chiarito che la retribuzione da percepire durante le ferie deve essere paragonabile a quella ordinaria e debba essere comprensiva di qualsiasi importo collegato alla mansione ed allo status, chiarito che l'effetto deterrente si può realizzare ogni qualvolta il lavoratore durante le ferie non percepisce tutte le voci della retribuzione e tutte le indennità che sono collegate alla mansione e/o a compensare i disagi derivanti dalle mansioni esercitate, ritenendosi che in effetti il lavoratore ,sapendo ex ante che durante le ferie percepirebbe sicuramente meno di quanto percepirebbe se fosse in servizio,viste le buste paga dove mensilmente invece i lavoratori percepiscono le predette indennità , la retribuzione corrisposta da , come calcolata durante le ferie, ha ex ante un effetto dissuasivo al CP_1 godimento delle ferie stesse. Appare parimenti infondata ,alla luce di quanto affermato, anche l'osservazione di secondo cui nessun effetto dissuasivo aveva la retribuzione CP_1 corrisposta dalla società ai lavoratori in ferie essendo di poco inferiore a quella percepita durante i mesi in servizio, considerato che la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente verificare tale effetto ex ante e non ex post e ritenere che lo stesso sussista tutte le volte che non vengono corrisposte tutte le voci. In particolare poi la Corte ha specificato a “quale retribuzione mensile” è necessario riferirsi per la verifica concreta del c.d. effetto deterrente, in quanto la Corte, oltre ad indicare la nozione europea della retribuzione, spiega che la retribuzione da erogare nelle ferie e paragonabile a quella ordinaria deve essere in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlata allo “status” personale e professionale del lavoratore e, nel parlare di effetto deterrente, si riferisce alla mancata percezione delle indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. Infine la Corte ha esaustivamente spiegato perché, ai fini della valutazione dell'effetto dissuasivo, non si può raffrontare la differenza retributiva mensile con quella annuale .
Quanto poi alle specifiche voci che si assumono non erogate correttamente, si ritiene che le indennità richieste hanno le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione per essere prese in considerazione nella nozione comunitaria di retribuzione per ferie, trattandosi di elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni, in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni stesse , volte a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, comunque correlate allo status professionale come appare dal richiamo in ricorso all'attività svolta dai ricorrenti ed alle norme contrattuali relative alle predette indennità.
In particolare l'indennità di nastro , l'indennità lavoro domenicale ,l'emolumento riferibile al turno notturno avvicendato indicato in busta paga con la formulazione maggiorazione 20% percepito dai ricorrenti, l'indennità di diaria e l'indennità di turno sono volte a compensare specifici disagi dei lavoratori che deONo lavorare in un ampio lasso di tempo, di domenica
,di notte ,fuori dal comune della residenza di servizio e su turni;
l'indennità di agente unico, turno intero e ridotto, è volta a compensare le mansioni ulteriori rispetto a quelle di conducente, così come l'indennità di aggio è volta a compensare l'ulteriore attività di vendita biglietti a bordo . L'indennità premio evitati sinistri, compenso che premia il comportamento del conducente che guida evitando sinistri, deve essere ricompresa nella retribuzione feriale posto che la stessa Corte di Giustizia ha compreso nella predetta retribuzione feriale premi che si collegano alle qualifiche professionali (cfr sentenza Lock 22/5/14 n 539). Quanto all'indennità di presenza , di ristrutturazione e personale viaggiante , queste sono indennità proprie dello status professionale dei ricorrenti, collegate alla mansione e percepite ordinariamente con regolarità come le indennità sopra indicate, avendo il carattere della prevedibilità e abitualità (sentenza To.He del 13.12.2018 n. 385 ). Anche la Corte d'Appello di Roma, esaminando le predette indennità, con la sentenza n.1377/25 ha affermato che le stesse sono collegate alle mansioni degli autisti e/o al loro status . Nella predetta sentenza si legge “In proposito, l'indennità di turno, l'indennità per lavoro domenicale, l'indennità (per la mobilità del) personale viaggiante, l'indennità per lavoro notturno avvicendato, l'indennità di presenza, l'indennità di ristrutturazione (ossia per la soggezione a turni variabili), la diaria (accordata per l'espletamento del servizio lontano dalla residenza), rappresentano forme costanti di remunerazione dello scomodo al quale è esposto il personale conducente di automezzi di linea (come l'appellato) nel normale disimpegno delle proprie mansioni;
il lavoratore, infatti, è tenuto a lavorare secondo le esigenze del servizio pubblico, che deve coprire tutto il territorio interessato e non può subire interruzioni. Il conducente, quindi, è regolarmente chiamato a prestare ininterrotto servizio per tutto il turno, in fasce orarie variabili, di notte, nei festivi, allontanandosi dal luogo di residenza, sempre in viaggio, senza abbandonare il mezzo. E' per compensare tali aggravamenti della prestazione lavorativa che sono normalmente corrisposte le menzionate indennità, come si desume anche dai titoli delle stesse. Tale ragionamento vale ancor di più per l'indennità di “nastro”, prevista quando il conducente effettui, in “unica ripresa”, due turni lavorativi di fila;
ma vale anche per il premio mancati sinistri, evidentemente volto a incentivare maggior attenzione al risultato e sempre collegata alla regolare esecuzione della prestazione lavorativa. Vale, ancora, per l'indennità agente unico, una volta riservata al conducente che viaggiasse senza il controllore dei biglietti (figura ormai inesistente in maniera fissa) e, in seguito all'Accordo Nazionale del 21.7.1982 (doc. 12 dell'appellato in primo grado), accordata in considerazione dell'attività di controllo del funzionamento delle macchine timbratrici, del numero delle timbrature e delle conseguenti trascrizioni in appositi registri. Infine, benché il riconoscimento del diritto all'inclusione dell'aggio autisti nel compenso dovuto per le giornate di ferie fruite non abbia costituito oggetto di specifici motivi di censura, anche tale voce compete. Essa, infatti, come non è contestato tra le parti, ai sensi del CCNL 27.11.2000 remunera l'attività di vendita di titoli di viaggio e relativi incassi alla quale può essere chiamato il conducente, con relativo incomodo connesso all'aggiunta di mansioni rispetto a quelle, già di per sé assai impegnative, di autista.” Alla luce di tali principi e considerando i conteggi che , come di seguito si spiegherà , prendono in considerazione la retribuzione variabile effettivamente percepita da ciascun ricorrente nell'anno ai fini del calcolo del valore medio giornaliero della retribuzione variabile di una giornata lavorativa riferita a ciascun ricorrente ed a ciascun anno ,si ritiene che le predette indennità sono state considerate nei limiti di quanto effettivamente percepito per il calcolo del valore medio giornaliero della retribuzione riferita alla parte variabile.
Ora passando a verificare i criteri di calcolo dei conteggi, considerando che dette indennità non sono corrisposte durante le ferie ,occorre calcolare quali somme a tali titoli non sono state pagate nei giorni di ferie;
per far ciò occorre partire dal valore medio giornaliero percepito in una giornata lavorativa a titolo di retribuzione variabile . Per arrivare a sapere detto dato, correttamente parte ricorrente ha calcolato anno per anno quanto percepito per retribuzione variabile , dividendo detta somma per i giorni di effettiva presenza , così venendo a sapere il valore medio giornaliero degli emolumenti variabili per ogni singola giornata, detto valore poi è stato moltiplicato per i giorni di ferie spettanti che sono stati individuati in 28 giorni . Non si può ritenere corretto quanto sostenuto da secondo cui ,avendo la Corte Europea CP_1 garantito il pagamento delle ferie con un compenso paragonabile a quello ordinario solo per 4 settimane , tale compenso dovrebbe essere erogato solo per 24 giorni La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte a proposito del personale aereo con la sentenza 20216/22 secondo cui “ 28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della omnicomprensività ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento sufficiente , peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure.”( Cass 20216/22) Dello stesso avviso è stato il Tribunale di Roma con la sentenza 8818/22 che ha affermato : «A diverse conclusioni non può condurre la deduzione secondo cui i conteggi dovrebbero esser fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale quindi da ridursi a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come deONo essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.»
Non può accogliersi, poi, l'eccezione secondo cui ai fini del conteggio non può tenersi conto delle giornate effettive di presenza, ma occorrerebbe far riferimento alla media delle giornate lavorate nell'anno corrispondente ad un coefficiente di 260 , in quanto il valore medio giornaliero di retribuzione variabile calcolato con riferimento alle giornate di effettiva presenza è un criterio che permette di ottenere il valore medio della retribuzione variabile per ogni giornata lavorativa maggiormente ravvicinabile all'effettività della retribuzione (cfr. anche Tribunale di Milano, sentenza 2868/2021, Trib. Roma, Dott.ssa Bracci, n. 58 del 10/01/2022 ) Alla luce dei calcoli in atti, correttamente elaborati secondo i criteri espressi, con riferimento al periodo dal 1/1/2009 al 31/12/2021, si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 6.175,81 Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 5.674,62 Parte_2 in favore del ricorrente della somma di € 5.521,64 Parte_3 in favore del ricorrente della somma di € 4.918,13 Parte_4 in favore del ricorrente della somma di € 4.299,85 Parte_5 in favore del ricorrente della somma di € 5.363,27 Parte_6 in favore del ricorrente della somma di € 5825,80 Parte_7 in favore del ricorrente della somma di € 6.413,09 Parte_8 in favore del ricorrente della somma di € 5.519,35 Parte_18 in favore del ricorrente della somma di € 5.354,21 Parte_22 in favore del ricorrente della somma di € 5.500,40 Parte_26 in favore del ricorrente della somma di € 6.704,62 Parte_27
con riferimento al periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2021,si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 2.998,79, Parte_9 in favore del ricorrente della somma di € 2.937,74, Parte_10 in favore del ricorrente della somma di € 3.368,82, Parte_11 in favore del ricorrente della somma di € 2.116,95, Parte_12 in favore del ricorrente della somma di €3.459,69 Parte_16 con riferimento al periodo dal 1/1/2011 al 31/12/2021, si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 4.286,84, Parte_13
in favore del ricorrente della somma di € 3.709,75, Parte_14 in favore del ricorrente della somma di € 6.647,51 Parte_21 con riferimento al periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2021 si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 3.832,75 Parte_15 con riferimento al periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2021 si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 3898,42 Parte_17 con riferimento al periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2021 si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 3.463,84 Parte_19 in favore di della somma di € 5138,23 Parte_20 con riferimento al periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2021 si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 5.058,78, Parte_23 in favore del ricorrente della somma di € 5.210,93, Parte_24 in favore del ricorrente della somma di € 4.675,98 Parte_25 con riferimento al periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2021 si condanna la società convenuta al pagamento: in favore del ricorrente della somma di € 8.428,64, Parte_28 in favore del ricorrente della somma di € 6.861,07, Parte_29 in favore del ricorrente della somma di € 9.273,15, Parte_30 oltre rivalutazione ed interessi su tutte le somme dalla maturazione del credito al saldo. Quanto all'eccezione di prescrizione , la recente pronuncia della Suprema Corte ha reso irrilevante l'applicabilità del regime di stabilità reale ai fini della decorrenza della prescrizione dopo l'introduzione del L 92/12 e non si ritiene che la partecipazione pubblica nella società possa far applicare il diverso regime prescrizionale previsto nel pubblico impiego ,essendo il una spa soggetta al regime privatistico. CP_1 In particolare la Cassazione con la sentenza n 26246 del 2022 ha affermato“ il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” Pertanto, essendo la L 92/12 entrata in vigore il 18/7/12 risultano prescritte , essendo la prescrizione quinquennale ,le pretese anteriori al luglio 2007 , non presenti nel caso in esame essendo il periodo dedotto in giudizio quello successivo a tale data Le previsioni contrattuali citate da parte ricorrente (5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e ogni altra norma che esclude la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale sono in contrasto con la normativa e la giurisprudenza europea e pertanto sono nulle e vanno disapplicate Ne deriva che si condanna al pagamento delle somme sopra indicate in favore di CP_1 ciascun ricorrente oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo.
Circa poi la valutazione del comportamento dei lavoratori che in udienza non hanno accettato la proposta conciliativa ,si ritiene che per i motivi innanzi detti ,non si possa ritenere immotivato il rifiuto sia ai fini delle spese ex art 91 c.1 cpc sia ai fini del giudizio ex art 420 c 1 cpc Le spese ., liquidate in dispositivo seguono la soccombenza , considerando la maggiorazione per il numero di parti ed il valore della causa determinato sul compenso più alto.
PQM
Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese : vista la invalidità per una interpretazione conforme al diritto Comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88 CE), degli artt. 5 e 6c) del CCNL 23/7/1976 e/o del punto 5 dell'A.N. 21/5/1981 e/o degli artt. 10 e 1 del CCNL 12/3/1980 con le modifiche di cui all'A.N. 27/11/2000 e/o delle norme degli accordi aziendali che escludono la computabilità dei summenzionati emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale ,previa disapplicazione di tali norme , si condanna al pagamento : CP_1
con riferimento al periodo dal 1/1/2009 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 6.175,81 Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 5.674,62 Parte_2 in favore del ricorrente della somma di € 5.521,64 Parte_3 in favore del ricorrente della somma di € 4.918,13 Parte_4 in favore del ricorrente della somma di € 4.299,85 Parte_5 in favore del ricorrente della somma di € 5.363,27 Parte_6 in favore del ricorrente della somma di € 5825,80 Parte_7 in favore del ricorrente della somma di € 6.413,09 Parte_8 in favore del ricorrente della somma di € 5.519,35 Parte_18 in favore del ricorrente della somma di € 5.354,21 Parte_22 in favore del ricorrente della somma di € 5.500,40 Parte_26 in favore del ricorrente della somma di € 6.704,62 Parte_27
con riferimento al periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 2.998,79, Parte_9 in favore del ricorrente della somma di € 2.937,74, Parte_10 in favore del ricorrente della somma di € 3.368,82, Parte_11 in favore del ricorrente della somma di € 2.116,95, Parte_12 in favore del ricorrente della somma di €3.459,69 Parte_16 con riferimento al periodo dal 1/1/2011 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 4.286,84, Parte_13 in favore del ricorrente della somma di € 3.709,75, Parte_14 in favore del ricorrente della somma di € 6.647,51 Parte_21 con riferimento al periodo dal 1/1/2013 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 3.832,75 Parte_15 con riferimento al periodo dal 1/1/2012 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 3898,42 Parte_17 con riferimento al periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 3.463,84 Parte_19 in favore di della somma di € 5138,23 Parte_20 con riferimento al periodo dal 1/1/2010 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 5.058,78, Parte_23 in favore del ricorrente della somma di € 5.210,93, Parte_24 in favore del ricorrente della somma di € 4.675,98 Parte_25 con riferimento al periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2021 in favore del ricorrente della somma di € 8.428,64, Parte_28 in favore del ricorrente della somma di € 6.861,07, Parte_29 in favore del ricorrente della somma di € 9.273,15, Parte_30 oltre rivalutazione ed interessi su tutte le somme dalle scadenze al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 12.021,00 oltre iva CP_1 cpa e spese generali Roma 17/12/25 Il giudice