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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1729/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Milazzo Parte_1 C.F._1
(Me), via Umberto I n. 46 presso lo studio dell'Avv. Costanza Impalà che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonello Monoriti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13 marzo le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'01/09/2023 formulava opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'invalidità civile (100%) con diritto all'indennità di accompagnamento, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che il Persona_1 ricorrente è affetto da “Esiti di pregresso intervento chirurgico di riparazione lesione osteocondrale caviglia destra effettuato con bonifica artroscopica della lesione di caviglia e trapianto di cellule mesenchimali e trapianto di osso subcondrale da banca dell'osso.
Poliartralgia. Lombalgia da discopatie vertebrali. Alterazioni artrosiche a carico dell'articolazione tibio-tarsica. Sindrome ansioso depressiva reattiva con somatizzazione ansiosa”.
Il consulente ha, quindi, concluso che il ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetto, può essere considerato invalido civile al 100% con diritto all'indenntià di accompagnamento nel periodo che va dalla presentazione della domanda amministrativa, dal mese di luglio 2022 fino al mese di dicembre del 2022.
Il consulente ha altresì precisato che da gennaio 2023 il ricorrente presenta un'invalidità in misura pari al 63%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, nel periodo compreso tra luglio 2022 e dicembre 2022.
A decorrere da gennaio 2023 il ricorrente deve essere riconosciuto invalido in misura pari al
63%.
Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento per un periodo limitato. CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara la sussistenza in caso a del requisito sanitario utile al Parte_1 conseguimento dell'indennità di accompagnamento nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2022; dichiara che è invalido nella misura del 63% a decorrere da gennaio Parte_1
2023; compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 marzo 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino