Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 820/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 820/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CARBONI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA,
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CARBONI FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 01/03/2025;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia n data 14/12/2018; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 12/05/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4
“1) affidare la figlia nata a [...] in data [...] Persona_1
in via esclusiva alla madre IG.ra nata a [...] il [...] C.F._3 Parte_1
C.F: presso la quale manterrà la propria residenza anagrafica;
C.F._1
2) disporre che le decisioni riguardanti la figlia saranno prese dalla madre sia con riferimento alle scelte straordinarie, da assumersi nell'interesse della minore, attinenti l'ambito scolastico, quello della salute e dell'educazione, anche religiosa, tenendo in considerazione le capacità, aspirazioni ed inclinazioni della figlia sia in merito scelte ordinarie da assumersi per la minore;
3) prevedere che la madre si impegni a tenere informato il padre sulle scelte che farà per la figlia e sulle situazioni di vita che riguarderanno la stessa sia in relazione alla scuola che in relazione alle vicende mediche laddove lo stesso si dimostrerà interessato e rintracciabile;
4) Prevedere che il padre potrà incontrare la figlia, se e quando sarà e/o tornerà in Italia, solo in presenza della madre e previo accordo con la stessa in ordine alla data e all'orario, nel rispetto delle eIGenze di vita e scolastiche della minore;
questo almeno fino a quando tra il padre e la figlia non si sarà costruito un rapporto saldo e duraturo nel tempo se il padre deciderà di tornare e restare stabilmente in Italia;
5) Disporre a carico del padre l'obbligo di versare alla IG.ra , sul c/c intestato alla Parte_1 stessa già noto al padre, la somma mensile di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia a decorrere dal mese di febbraio 2025, somma da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT prendendo come indice di riferimento il mese di febbraio;
6) Disporre a carico del padre l'obbligo di versare il 50% delle spese straordinarie riguardanti la figlia, come da protocollo del Tribunale di Modena, riportate nell' elenco che segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 2 di 4 anno e relativa assicurazione scolastica;
c) trasporto pubblico;
d) gite e uscite scolastiche senza pernottamento
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite e uscite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per festività, compleanni e ricorrenze come Comunione o Cresima;
spese di custodia e babysitter c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie il IG. , a fronte di una formale richiesta avanzata CP_1
dalla IG.ra in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un Pt_1
motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 gg dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, dovrà essere versato preferibilmente tramite bonifico (oppure in contanti ma solo dietro sottoscrizione di relativa ricevuta) entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta e quindi anticipata.
7) La IG.ra si obbliga a presentare mensilmente, ovvero entro il giorno 30 di ogni mese, il Pt_1
prospetto delle spese straordinarie sostenute nel periodo di riferimento e a regolare, previa corresponsione della somma dovuta, la questione entro il giorno 5 del mese successivo;
8) Con l'affidamento esclusivo alla madre di sua figlia il IG. Persona_1 CP_1
presta sin da ora alla stessa il consenso al rinnovo di documenti di identità e del passaporto per la figlia valido anche per l'espatrio senz la necessità della sua firma, impegnandosi comunque, Per_1
qualora fosse necessario, al disbrigo di tutte le pratiche necessarie.
9) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del ricorso, ogni azione, eccezione pretesa e/o rivalsa sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 3 di 4 - considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...]- REPUBBLICA DOMINICANA il 13/07/1999
[...] hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 14/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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