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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 818 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: Responsabilità ex arrt. 2049 – 2051 – 2052 c.c., vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Nocera Parte_1 C.F._1
Superiore alla via Roma n. 12, presso lo studio dell'avv. Mario Della Porta, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in in via Controparte_1 CP_1
Duca degli Abbruzzi n. 15;
CONVENUTO - CONTUAMACE
CONCLUSIONI
Parte appellante concludeva come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Il sig. conveniva in giudizio davanti al giudice di Pace di Agropoli il Parte_1 [...] per sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c. al risarcimento dei danni da lui subiti, con vittoria di spese.
Deduceva che il giorno 26/1/2006 a mentre transitava sulla banchina urtava con la CP_1 parte inferiore del motore contro un chiusino emergente dal piano stradale non visibile e non segnalato, che la sua auto aveva riportato danni per euro 968,72, di aver dovuto corrispondere la somma di euro 300,00 per il traino del veicolo non marciante e che aveva subito un danno anche per il fermo tecnico ed il deprezzamento dell'autoveicolo.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
1 La causa era istruita con l'assunzione della prova testimoniale;
all'esito il Giudice di pace di
Agropoli con la sentenza n. 241 del 2008 rigettava la domanda con la seguente motivazione:
“…Da quanto riferito dai testi e considerato che l'evento dannoso suddetto si verificò verso le ore 14,30 in pieno giorno, è da ritenersi per certo che l'urto dell'auto contro il chiusino fu dovuto a disattenzione del conducente dell'autovettura, non ad insidia e trabocchetto, perché il chiusino era visibile e quindi, evitabile..”.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: 1) Parte_1 insufficiente e carente motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. del 2) insufficiente erronea, contraddittoria e carenza Controparte_1 di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c. del
Controparte_1
Concludeva per l'accoglimento della domanda come proposta davanti al Giudice di Pace di
Agropoli, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione Controparte_1 dell'atto introduttivo e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di ruolo, era assunta in decisione sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che quando si verifica un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto una condotta, che rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo ( cfr. ex multis: Cass. civ. nn. 18317/2015,
9546/2010, 1725/2019 e 27724/2018 “Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso). Nel valutare se l'utente danneggiato ha avuto la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, si dovrà tener conto che quanto più tale situazione è suscettibile di essere prevista e superata “attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”( cfr. Cass. civ. nn. 23919/2013, 287/2015). In riferimento al demanio
2 stradale, poi, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051, così come la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile ( cfr. Cass. civ. nn. 8935/2013 e 6703/2018).
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato la decisione del primo giudice non può essere confermata. Militano per tale conclusioni un insieme di elementi, tutti ricavabili dalle deposizione dei testimoni e : 1) l'attore percorreva la banchina del porto Testimone_1 Testimone_2
e, dunque, era a lui richiesta particolare attenzione in considerazione della particolarità del tratto di demanio percorso;
2) la banchina del porto non era stata ancora terminata col manto di calcestruzzo finale e l'attore era sul posto per effettuare dei rilievi e quindi, ben consapevole dello stato della stessa;
3) l'incidente avveniva nel primo pomeriggio, quando vi era luce naturale. Se
l'appellato avesse tenuto una condotta adeguata alle caratteristiche della banchina ancora non ultimata, avrebbe potuto sicuramente evitare il pericolo.
Le medesime ragioni conducono al rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c..
La decisione impugnata risulta, in diritto, del tutto conforme ai principi enunciati dalla Corte di
Cassazione in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per danni da beni demaniali nei casi in cui non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 (“..l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato
l'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest'ultima l'onere della prova di fatti impeditivi della pro1pria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015….) e secondo cui
«l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto;
tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c.; pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15375 del 13/07/2011, Rv. 618634 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11946 del 16/05/2013, Rv. 626788 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23919 del
3 22/10/2013, Rv. 629108 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015, Rv. 633949 – 01)” ( cfr.
Cass. civ. n. 10488/2022).
Nulla viene disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione del
[...]
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Agropoli n. 241/2008 dal sig. nei confronti del Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_1
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14/2/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 818 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: Responsabilità ex arrt. 2049 – 2051 – 2052 c.c., vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Nocera Parte_1 C.F._1
Superiore alla via Roma n. 12, presso lo studio dell'avv. Mario Della Porta, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in in via Controparte_1 CP_1
Duca degli Abbruzzi n. 15;
CONVENUTO - CONTUAMACE
CONCLUSIONI
Parte appellante concludeva come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Il sig. conveniva in giudizio davanti al giudice di Pace di Agropoli il Parte_1 [...] per sentirlo condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c. al risarcimento dei danni da lui subiti, con vittoria di spese.
Deduceva che il giorno 26/1/2006 a mentre transitava sulla banchina urtava con la CP_1 parte inferiore del motore contro un chiusino emergente dal piano stradale non visibile e non segnalato, che la sua auto aveva riportato danni per euro 968,72, di aver dovuto corrispondere la somma di euro 300,00 per il traino del veicolo non marciante e che aveva subito un danno anche per il fermo tecnico ed il deprezzamento dell'autoveicolo.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
1 La causa era istruita con l'assunzione della prova testimoniale;
all'esito il Giudice di pace di
Agropoli con la sentenza n. 241 del 2008 rigettava la domanda con la seguente motivazione:
“…Da quanto riferito dai testi e considerato che l'evento dannoso suddetto si verificò verso le ore 14,30 in pieno giorno, è da ritenersi per certo che l'urto dell'auto contro il chiusino fu dovuto a disattenzione del conducente dell'autovettura, non ad insidia e trabocchetto, perché il chiusino era visibile e quindi, evitabile..”.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: 1) Parte_1 insufficiente e carente motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. del 2) insufficiente erronea, contraddittoria e carenza Controparte_1 di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c. del
Controparte_1
Concludeva per l'accoglimento della domanda come proposta davanti al Giudice di Pace di
Agropoli, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione Controparte_1 dell'atto introduttivo e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di ruolo, era assunta in decisione sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che quando si verifica un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto una condotta, che rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo ( cfr. ex multis: Cass. civ. nn. 18317/2015,
9546/2010, 1725/2019 e 27724/2018 “Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso). Nel valutare se l'utente danneggiato ha avuto la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, si dovrà tener conto che quanto più tale situazione è suscettibile di essere prevista e superata “attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”( cfr. Cass. civ. nn. 23919/2013, 287/2015). In riferimento al demanio
2 stradale, poi, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051, così come la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile ( cfr. Cass. civ. nn. 8935/2013 e 6703/2018).
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato la decisione del primo giudice non può essere confermata. Militano per tale conclusioni un insieme di elementi, tutti ricavabili dalle deposizione dei testimoni e : 1) l'attore percorreva la banchina del porto Testimone_1 Testimone_2
e, dunque, era a lui richiesta particolare attenzione in considerazione della particolarità del tratto di demanio percorso;
2) la banchina del porto non era stata ancora terminata col manto di calcestruzzo finale e l'attore era sul posto per effettuare dei rilievi e quindi, ben consapevole dello stato della stessa;
3) l'incidente avveniva nel primo pomeriggio, quando vi era luce naturale. Se
l'appellato avesse tenuto una condotta adeguata alle caratteristiche della banchina ancora non ultimata, avrebbe potuto sicuramente evitare il pericolo.
Le medesime ragioni conducono al rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c..
La decisione impugnata risulta, in diritto, del tutto conforme ai principi enunciati dalla Corte di
Cassazione in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per danni da beni demaniali nei casi in cui non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 (“..l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato
l'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest'ultima l'onere della prova di fatti impeditivi della pro1pria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015….) e secondo cui
«l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto;
tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c.; pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15375 del 13/07/2011, Rv. 618634 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11946 del 16/05/2013, Rv. 626788 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23919 del
3 22/10/2013, Rv. 629108 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015, Rv. 633949 – 01)” ( cfr.
Cass. civ. n. 10488/2022).
Nulla viene disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione del
[...]
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Agropoli n. 241/2008 dal sig. nei confronti del Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_1
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14/2/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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