Articolo 14 della Legge 2 aprile 1958, n. 339
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2 maggio 1958
Art. 14. Compiti delle Commissioni provinciali

Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:
a) rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio;
b) stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle Province.
La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente, od anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro trenta giorni con decreto prefettizio.
Contro il decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la mancata emissione del decreto stesso, e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro novanta giorni.
Entrata in vigore il 2 maggio 1958
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