Versione
2 maggio 1958
2 maggio 1958
Art. 14. Compiti delle Commissioni provinciali
Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:
a) rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio;
b) stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle Province.
La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente, od anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro trenta giorni con decreto prefettizio.
Contro il decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la mancata emissione del decreto stesso, e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro novanta giorni.
Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:
a) rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio;
b) stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle Province.
La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente, od anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro trenta giorni con decreto prefettizio.
Contro il decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la mancata emissione del decreto stesso, e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro novanta giorni.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 06/06/1973, n. 72Provvedimento: […] Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339 "per la tutela del rapporto di lavoro domestico" in riferimento agli artt. 36 e 24 Cost.. […] Secondo l'ordinanza viziato d'incostituzionalità dovrebbe ritenersi anche l'art. 14 della legge n. 339 del 1958 nella parte in cui demanda la determinazione delle tariffe convenzionali relative al vitto e all'alloggio ad apposite commissioni provinciali e disciplina la esecutorietà di tali tariffe mediante decreto prefettizio, contro il quale è dato poi ricorso al Mini stro del lavoro. […]Leggi di più...
- rapporto di lavoro domestico·
- sent. 72/73 d. lavoro·
- contrasto con altre disposizioni della stessa legge·
- prestazione del datore di lavoro·
- deve estendersi anche al vitto e all'alloggio se convenzionalmente dovuti a titolo retributivo.·
- non sono violati gli artt. 36 e 24 della costituzione·
- legge 2 aprile 1958, n. 339, art. 14·
- violazione del principio di eguaglianza·
- indennita' di anzianita'·
- determinazione·
- necessita' di considerarli nella determinazione minima complessiva della retribuzione.·
- non comprende solo il corrispettivo in danaro·
- contenuto·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- sent. 72/73 a. lavoro