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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 807 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Lucia Pt_1
Orsingher, Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli
---- appellante
E
, con l'Avv. Rosina Vennari ---- appellato Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Iscrizione gestione separata Ingegneri ed Architetti.
Conclusioni per l'appellante: <<… a. Rigettare tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale della diffida 21.6.2019 e delle somme ivi riportate e confermando Pt_1
l'obbligo assicurativo e contributivo del ricorrente- appellato presso la gestione separata per l'anno 2013. Pt_1 b. Rifusione di spese e competenze del presente e del precedente grado di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellato: inammissibilità dell'appello proposto dall per tutti i motivi sopra esposti;
Pt_1
2) Rigettare nel merito l'appello proposto dall' e di conseguenza confermare Pt_1
la sentenza impugnata;
3) Con Vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito>>.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 10/2/2020 l'Arch. si opponeva alla CP_1
comunicazione dell' datata il 21 giugno 2019, pervenutagli il 19/7/2019, con Pt_1
cui lo stesso Istituto annunciava di aver proceduto alla sua iscrizione d'ufficio alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della l. 335/1995, in ragione del fatto, che nell'anno 2013, aveva prodotto un reddito da attività professionale non assoggettato a contribuzione pensionistica da INARCASSA. Concludeva chiedendo di riconoscere non dovute le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni, in favore della gestione separata, per i redditi da lavoro autonomo relativi al detto anno.
2) Resisteva l' Pt_1
3) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza accoglieva il ricorso del professionista, per l'effetto dichiarando non dovuta la contribuzione in questione, per intervenuta prescrizione, e l'annullamento, quindi, dell'avviso di avversato.
4) In particolare, il tribunale accertava che il credito contributivo era estinto per prescrizione quinquennale perché il primo atto interruttivo della stessa, costituito dall'avviso bonario, era stato notificato oltre il quinquennio decorrente dal 16/6/2014, “termine entro il quale dovevano essere versati i contributi per l'ano 2013”.
5) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello denunciando l'errore del Pt_1
giudice per aver ritenuto maturata la prescrizione quinquennale. Ha sul punto sostenuto: a) che la prescrizione era sospesa stante il dolo in cui versava il contribuente che, nel presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2013, aveva omesso di compilare il quadro RR relativo alla contribuzione dovuta;
b) che la prescrizione non era maturata perché il termine iniziale doveva individuarsi nel giorno in cui la dichiarazione dei redditi era stata presentata all'amministrazione finanziaria.
Inoltre, l'Ente ha criticato la sentenza lamentando l'omessa pronuncia in ordine alla sostenuta legittimità dell'iscrizione alla Gestione separata, osservando che, alla stregua dell'interpretazione autentica dell'art. 2, c. 26, della l. n. 335/1995, data dall'art. 18, c. 12, del d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, dovevano intendersi esonerati dall'iscriversi alla gestione separata solo i liberi professionisti che versavano alla cassa di categoria il contributo soggettivo minimo previsto dai rispettivi regimi previdenziali, poiché solo esso era funzionale all'erogazione di futuri trattamenti pensionistici, a differenza del contributo c.d. integrativo.
6) L'Arch. si è costituito concludendo per la declaratoria di una CP_1
generica – ma in quanto tale non valutabile – inammissibilità del gravame e per il rigetto dell'impugnazione.
7) All'udienza fissata le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo, di cui è stata data lettura in udienza.
Motivi della decisione
8) La pronuncia dichiarativa della prescrizione va confermata, tenuto conto che è documentale ed incontestato che il provvedimento con cui l Pt_1
preannunciò l'iscrizione di ufficio alla gestione separata, espressamente chiedendo il versamento della contribuzione da lavoro autonomo relativa all'anno 2013, venne notificato al contribuente il 19/7/2019 (vedasi l'a.r. versato in atti anche dall' . Pt_1
Deve allora convenirsi con la posizione dell'appellato – anche se il dato si discosta leggermente, ma ininfluentemente, da quanto stabilito dal tribunale – che la prescrizione è certamente maturata, dal momento che con il DPCM del 13/6/2014 il termine di scadenza per il versamento della contribuzione anno 2013 era stato prorogato al 7 luglio 2014 in assenza di maggiorazioni. La conseguenza
è che la prescrizione ha cominciato il suo corso l'8/7/2014 e che il tentativo di interromperlo s'è concretizzato, come detto, soltanto in data 19/7/2019; quando ormai l'effetto estintivo di legge era maturato da circa 10 giorni.
9) Sull'argomento si osserva che la giurisprudenza di legittimità, intervenuta in materia, ha chiarito che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi ad opera, nel caso di specie, del DPCM 13/6/2014, per l'anno 2013
(cfr. in mot. Cass. 23040/2019, nonché Cass. n° 10273/21).
In quest'ultima pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha espressamente sancito che momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019,
1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
Viene quindi in rilievo D. Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che
“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”: nel caso di specie, infatti, il
D.P.C.M. 10 giugno 2010, cit., art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D. Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
(...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a)>>.
Quanto affermato dalla Cassazione con riguardo al DPCM 10.6.2010 è sovrapponibile alla fattispecie in esame, in cui il DPCM di riferimento del
13/6/2014 ha stabilito principi del tutto analoghi, nel corpo dell'art. 1, comma 1:
<<i>
quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione ...>>.
10) Il rigetto del motivo d'appello afferente alla prescrizione denerva, come effetto, l'intero gravame dell' impedendo la disamina del motivo Pt_1
riguardante il merito della pretesa.
11) L'appello, pertanto, va rigettato. 12) Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono regolate nel dispositivo.
13) Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1
ricorso depositato in data 4 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, giudice del lavoro, n. 291/2022, resa in data 23 febbraio 2022, così provvede:
1.- Rigetta l'appello;
2.- Condanna l' al pagamento dei compensi del presente grado, liquidati Pt_1
in € 1.458,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore antistatario di parte appellata, come per legge;
3.- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 807 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Lucia Pt_1
Orsingher, Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli
---- appellante
E
, con l'Avv. Rosina Vennari ---- appellato Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Iscrizione gestione separata Ingegneri ed Architetti.
Conclusioni per l'appellante: <<… a. Rigettare tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale della diffida 21.6.2019 e delle somme ivi riportate e confermando Pt_1
l'obbligo assicurativo e contributivo del ricorrente- appellato presso la gestione separata per l'anno 2013. Pt_1 b. Rifusione di spese e competenze del presente e del precedente grado di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellato: inammissibilità dell'appello proposto dall per tutti i motivi sopra esposti;
Pt_1
2) Rigettare nel merito l'appello proposto dall' e di conseguenza confermare Pt_1
la sentenza impugnata;
3) Con Vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito>>.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 10/2/2020 l'Arch. si opponeva alla CP_1
comunicazione dell' datata il 21 giugno 2019, pervenutagli il 19/7/2019, con Pt_1
cui lo stesso Istituto annunciava di aver proceduto alla sua iscrizione d'ufficio alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della l. 335/1995, in ragione del fatto, che nell'anno 2013, aveva prodotto un reddito da attività professionale non assoggettato a contribuzione pensionistica da INARCASSA. Concludeva chiedendo di riconoscere non dovute le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni, in favore della gestione separata, per i redditi da lavoro autonomo relativi al detto anno.
2) Resisteva l' Pt_1
3) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza accoglieva il ricorso del professionista, per l'effetto dichiarando non dovuta la contribuzione in questione, per intervenuta prescrizione, e l'annullamento, quindi, dell'avviso di avversato.
4) In particolare, il tribunale accertava che il credito contributivo era estinto per prescrizione quinquennale perché il primo atto interruttivo della stessa, costituito dall'avviso bonario, era stato notificato oltre il quinquennio decorrente dal 16/6/2014, “termine entro il quale dovevano essere versati i contributi per l'ano 2013”.
5) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello denunciando l'errore del Pt_1
giudice per aver ritenuto maturata la prescrizione quinquennale. Ha sul punto sostenuto: a) che la prescrizione era sospesa stante il dolo in cui versava il contribuente che, nel presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2013, aveva omesso di compilare il quadro RR relativo alla contribuzione dovuta;
b) che la prescrizione non era maturata perché il termine iniziale doveva individuarsi nel giorno in cui la dichiarazione dei redditi era stata presentata all'amministrazione finanziaria.
Inoltre, l'Ente ha criticato la sentenza lamentando l'omessa pronuncia in ordine alla sostenuta legittimità dell'iscrizione alla Gestione separata, osservando che, alla stregua dell'interpretazione autentica dell'art. 2, c. 26, della l. n. 335/1995, data dall'art. 18, c. 12, del d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, dovevano intendersi esonerati dall'iscriversi alla gestione separata solo i liberi professionisti che versavano alla cassa di categoria il contributo soggettivo minimo previsto dai rispettivi regimi previdenziali, poiché solo esso era funzionale all'erogazione di futuri trattamenti pensionistici, a differenza del contributo c.d. integrativo.
6) L'Arch. si è costituito concludendo per la declaratoria di una CP_1
generica – ma in quanto tale non valutabile – inammissibilità del gravame e per il rigetto dell'impugnazione.
7) All'udienza fissata le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata decisa come da separato dispositivo, di cui è stata data lettura in udienza.
Motivi della decisione
8) La pronuncia dichiarativa della prescrizione va confermata, tenuto conto che è documentale ed incontestato che il provvedimento con cui l Pt_1
preannunciò l'iscrizione di ufficio alla gestione separata, espressamente chiedendo il versamento della contribuzione da lavoro autonomo relativa all'anno 2013, venne notificato al contribuente il 19/7/2019 (vedasi l'a.r. versato in atti anche dall' . Pt_1
Deve allora convenirsi con la posizione dell'appellato – anche se il dato si discosta leggermente, ma ininfluentemente, da quanto stabilito dal tribunale – che la prescrizione è certamente maturata, dal momento che con il DPCM del 13/6/2014 il termine di scadenza per il versamento della contribuzione anno 2013 era stato prorogato al 7 luglio 2014 in assenza di maggiorazioni. La conseguenza
è che la prescrizione ha cominciato il suo corso l'8/7/2014 e che il tentativo di interromperlo s'è concretizzato, come detto, soltanto in data 19/7/2019; quando ormai l'effetto estintivo di legge era maturato da circa 10 giorni.
9) Sull'argomento si osserva che la giurisprudenza di legittimità, intervenuta in materia, ha chiarito che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi ad opera, nel caso di specie, del DPCM 13/6/2014, per l'anno 2013
(cfr. in mot. Cass. 23040/2019, nonché Cass. n° 10273/21).
In quest'ultima pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha espressamente sancito che momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019,
1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.
Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
Viene quindi in rilievo D. Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che
“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”: nel caso di specie, infatti, il
D.P.C.M. 10 giugno 2010, cit., art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D. Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
(...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a)>>.
Quanto affermato dalla Cassazione con riguardo al DPCM 10.6.2010 è sovrapponibile alla fattispecie in esame, in cui il DPCM di riferimento del
13/6/2014 ha stabilito principi del tutto analoghi, nel corpo dell'art. 1, comma 1:
<<i>
quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione ...>>.
10) Il rigetto del motivo d'appello afferente alla prescrizione denerva, come effetto, l'intero gravame dell' impedendo la disamina del motivo Pt_1
riguardante il merito della pretesa.
11) L'appello, pertanto, va rigettato. 12) Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono regolate nel dispositivo.
13) Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1
ricorso depositato in data 4 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, giudice del lavoro, n. 291/2022, resa in data 23 febbraio 2022, così provvede:
1.- Rigetta l'appello;
2.- Condanna l' al pagamento dei compensi del presente grado, liquidati Pt_1
in € 1.458,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore del procuratore antistatario di parte appellata, come per legge;
3.- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di
Catanzaro, il 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni