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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 5.2.2025, promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. G. Insalata Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall' avv S Graziuso CP_1
Resistente
Oggetto: Applicazione Tabella C
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.7.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere titolare di pensione cat. VOCOMS con decorrenza dal marzo 2007 e di aver lavorato quale dipendente apprendista nel settore privato nel periodo antecedente al 1968- chiedeva la riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione della tabella C del DPR n. 488/68 per i contributi antecedenti all'anno 1968 relativi al settore privato, ritenendo che la retribuzione settimanale accreditabile per gli anni in questione dovesse essere pari a € 8,44 (£ 16.350), con conseguente ricalcolo dell' importo mensile lordo della quota lavoro dipendente alla decorrenza pari ad euro 40,14. CP_ Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento del dovuto.
L' si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto gli avversi assunti ed evidenziando che CP_1
alla contribuzione versata in favore del ricorrente per il periodo dal 1.4.1959 al 28.2.1963 in qualità di apprendista artigiano corrisponde un importo IVS settimanale pari a lire 12 e non a lire 18 come indicato in maniera erronea dal ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste delle parti, pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011. Sul punto giova richiamare il recente intervento della Suprema Corte di Cassazione n.
17430/2021 che -affrontando il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo- ha optato (con motivazioni che in questa sede si condividono) per la natura c.d. "mobile" della decadenza, che riguarda, cioè, soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza).
Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal
12.7.2019 (triennio precedente la introduzione del giudizio).
Entro tali limiti il ricorso è infondato e va rigettato.
Come è noto, ai fini del calcolo della pensione, la tabella C allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
(integrata dalla tabella E che la ha sostituita ai sensi del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso.
Ciò posto, parte ricorrente sostiene che, nella specie, per il periodo in questione (anni 1959-1963) debba essere utilizzata la retribuzione settimanale di € 8,44 (pari a £ 16.350) -che nella tabella C corrisponde all'importo della marca settimanale pari a 18- ma non allega (e prova) le circostanze in fatto in base alle quali è pervenuto ad individuare la retribuzione settimanale nella misura sopra indicata.
Come già detto, invero, la retribuzione settimanale applicabile per gli anni precedenti il 1968 corrisponde alla marche applicate sulle tessere assicurative in uso all'epoca, secondo la corrispondenza prevista nella citata Tabella C, allegata al d.p.r. 488/68, che prevede un importo variabile della marca settimanale (da 6 a 385), con conseguente variazione della retribuzione corrispondente (da £ 3.500 a 350.150)
Nella specie mancano allegazioni in fatto utili a ritenere la correttezza della retribuzione settimanale rivendicata dal ricorrente.
Né elementi utili ai fini del decidere possono trarsi dall'estratto contributivo -che per gli anni in questione indica quale tipo di contribuzione la dicitura “Apprendista” e “Lavoro dipendente”- in quanto non fornisce informazioni sufficienti circa l'effettiva attività lavorativa del ricorrente. Per quanto detto, allora, la domanda attorea deve essere rigettata.
Stante il tenore della decisione, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, li 5.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa