Articolo 1347 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1346Articolo 1348
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9 ottobre 2010
Art. 1347. Obbedienza 1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformita' al giuramento prestato. 2. Il dovere dell'obbedienza e' assoluto, salvo i limiti posti dall'articolo 1349, comma 2 e dall'articolo 729 del regolamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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