Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli' Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. ROMAGNOLI ANDREA e dall'avv. BALZANI ANDREA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 27/05/2007 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) Autorizzazione alla separazione e obbligo di reperibilità I coniugi sono autorizzati a vivere separati e lo dovranno fare nel rispetto reciproco, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Ciascuno avrà l'obbligo di comunicare all'altro modifiche del recapito abitativo, residenza o utenza telefonica, ciò al fine precipuo di rendersi sempre reperibile all'altro coniuge e al figlio . I Per_1 coniugi si scambiano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto, impegnandosi a firmare la necessaria modulistica di assenso.
2) Obbligo di mantenimento di buoni rapporti personali e parentali.
1
3) Assegnazione della casa familiare. La casa familiare di Forlì resterà nella sola disponibilità del marito, avendo la moglie rinunciato all'assegnazione optando per altra soluzione abitativa (in locazione) da individuarsi in zona Cesena (e dintorni). La moglie è temporaneamente domiciliata nella casa della famiglia d'origine (e con lei il figlio) in attesa di rintracciare altra e più idonea sistemazione per sé e la prole;
non appena individuato l'immobile di gradimento ella si trasferirà (col figlio) facendosi carico delle relative spese locative e utenze, cui indirettamente il marito concorrerà attraverso l'erogazione dell'assegno di mantenimento coniuge, il cui ammontare è stato stabilito includendovi anche un “contributo casa”.
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
4) Affido condiviso - Obblighi educativi e decisionali dei genitori. Il figlio (oggi di anni 9) viene affidato a entrambi i genitori con Per_1
l'impegno comune di crescerlo, educarlo ed istruirlo;
i genitori di comune accordo eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo il modello dell'affido condiviso, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amm.ne o di minor importanza che saranno prese, singolarmente, dal genitore che in quel momento avrà con sé il figlio. I genitori si impegnano a ricercare una comune linea educativa, cooperando e contribuendo reciprocamente nell'adozione delle decisioni da assumersi per il bene e nell'interesse prevalente del minore.
5) Collocamento prole e residenza del minore. Il figlio verrà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre, Per_1 temporaneamente domiciliata nella casa della famiglia d'origine con previsione di suo trasferimento appena rintracciata altra idonea sistemazione, ove trasferirà la residenza sue e quella del minore grazie alla preventiva autorizzazione paterna, che sin d'ora dichiara di rilasciare.
6) Indirizzo scolastico concordato. Il figlio frequenta con profitto la classe IV elementare dell'Istituto Scolastico “Decio Raggi” di Forlì che, seppur lontano dal luogo di attuale domicilio materno (casa nonni materni), continuerà a frequentare per l'anno in corso e per il prossimo onde completare il percorso elementare nel medesimo Istituto;
per le scuole medie il minore verrà invece iscritto presso un Istituto Scolastico di Cesena, da individuarsi di comune accordo tra i genitori.
2 7) Calendario di frequentazione della prole. Il padre potrà frequentare e tenere con sé il figlio minore nel rispetto del Per_1 seguente calendario e piano genitoriale:
- n.1 giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 16.00 nel periodo estivo o di chiusura del plesso scolastico) sino all'indomani mattina (quindi con previsione di pernotto presso l'abitazione paterna) allorquando lo dovrà accompagnare all'ingresso della scuola (o alla casa materna nel periodo estivo o di chiusura del plesso scolastico);
- n.2 week-end al mese alternati, con le seguenti prescrizioni:
- nei week end dedicati alla madre, il padre preleverà il figlio il venerdì dalle ore 16,00, vi pernotterà assieme nella casa paterna e lo riaccompagnerà il sabato mattina all'ingresso della scuola (se aperta) ovvero, nel periodo estivo o di chiusura del plesso scolastico, presso l'abitazione materna entro le 10.00;
- nei week end dedicati al padre, il padre preleverà il figlio il venerdì dalle ore 16,00, vi pernotterà assieme il venerdì, il sabato e la domenica, con l'onere di riaccompagnarlo il lunedì mattina all'ingresso della scuola ovvero, nel periodo estivo o di chiusura del plesso scolastico, presso l'abitazione materna entro le 10.00;
- n.2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
- n.3 gg. consecutivi nelle vacanze pasquali, alternativamente Pasqua o Pasquetta, e n.5 gg. continui nelle vacanze di dicembre, alternativamente S. Stefano o Natale;
del pari per l'ultimo o il 1° giorno dell'anno;
- ogni genitore potrà trascorre col figlio un periodo di vacanze fuori Forlì di 8 gg. consecutivi, con modalità da concordarsi e nel rispetto degli impegni scolastici del minore;
le spese a carico di colui che organizza la vacanza. Nel periodo di permanenza con un genitore, all'altro è sempre data la facoltà e libertà di comunicare telefonicamente col figlio.
8) Assegno di mantenimento prole, spese straordinarie e assegni familiari. A titolo di contributo al mantenimento del figlio il padre verserà alla madre, entro il gg.20 di ogni mese a decorrere dal 01/12/2024, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), da aggiornarsi ex indici ISTAT dal maturare dell'anno seguente all'omologa sentenza di separazione, da pagarsi con bonifico sul c/c intestato alla sig.ra (IBAN: [...]CC0280227631). Parte_1
Per le spese straordinarie nell'interesse della prole il padre contribuirà nella misura del 70% e la madre per il residuo 30%, nel rispetto di quanto previsto nello schema del “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” adottato nel 2017 dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna, cui si rimanda integralmente. Ciascun genitore conserverà le ricevute di spesa in proprio sostenute, che allegherà al rendiconto mensile affinché, operate le dovute compensazioni, il genitore che risulterà debitore provveda al conguaglio con bonifico entro il mese seguente.
3 L'assegno unico universale spetterà per intero alla madre, quale genitore allocatario, a integrazione del contributo di mantenimento prole, con obbligo del padre di firmare la modulistica occorrente per l'erogazione emolumento. A titolo di contributo alle spese di trasporto del figlio alla scuola (c.d. “bonus benzina”), a decorrere dal mese di ottobre 2025 e per un periodo di mesi 8 (otto) consecutivi il padre verserà alla madre, ad integrazione dell'assegno di mantenimento prole e contestualmente ad esso, l'ulteriore somma mensile di euro 300,00 (trecento/00). Le detrazioni relative al carico fiscale del figlio spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9) Situazione reddituale/patrimoniale dei coniugi. I coniugi concordemente dichiarano e riconoscono che:
- non esistono beni immobili in cointestazione da dividersi;
- non esistono conti bancari cointestati da dividersi né altri titoli o obbligazioni in portafoglio da riscuotersi, fatta eccezione per il rapporto di c/c (IBAN: [...]CC0280137390) cointestato ai coniugi presso Cassa di Ravenna SpA, Filiale Forlì, che per comune volontà resterà in essere perché il saldo attivo è destinato a soddisfare le future esigenze del figlio;
- non sono stati contratti debiti in cointestazione da estinguersi;
- non esistono veicoli in cointestazione ai coniugi. Per intese condivise l'auto VW Tiguan tg. DV714NX di proprietà del sig. verrà lasciata in uso alla CP_1 moglie e l'auto VW Touran tg. EX972SP di proprietà della sig.ra Pt_1 verrà lasciata in uso al marito;
ogni coniuge sarà responsabile delle conseguenze derivanti dalla circolazione del veicolo a lui in uso;
- il patrimonio mobiliare comune (arredi, suppellettili, elettrodomestici, biancheria, vestiario e effetti personali) è stato suddiviso tra i coniugi, di cui è stato redatto apposito elenco sottoscritto dalle parti, prevedendosi il diritto della moglie di prelevare in seguito dalla casa familiare quanto ivi indicato di sua spettanza;
per evitare conguagli in denaro in sede di divisione del patrimonio mobiliare, ed a titolo di concorso alle spese di trasloco, acquisto arredi/mobilio, dotazioni, accessori e altro di necessità, si prevede che allorquando la moglie avrà individuato l'immobile di gradimento e si trasferirà nella nuova abitazione, il marito le verserà la somma una tantum di
€ 5.000,00 (cinquemila/00) (alla presentazione di contratto d'affitto o rogito d'acquisto).
10) Assegno di mantenimento in favore del coniuge. A titolo di contributo al mantenimento del coniuge e concorso alle spese abitative, il sig. verserà alla moglie, entro il gg.20 di ogni mese ed a decorrere Controparte_1 dal 01/12/2024, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), da aggiornarsi ex indici
4 ISTAT dall'anno successivo all'omologa della sentenza di separazione, da pagarsi con bonifico sul c/c a lei intestato (IBAN: [...]CC0280227631). In aggiunta a ciò, dal mese di novembre 2024 e per un periodo di mesi 8 (otto) consecutivi, il marito verserà alla moglie, ad integrazione dell'assegno di mantenimento suddetto e contestualmente ad esso, l'ulteriore somma mensile di euro 300,00 (trecento/00).
11) Clausole comuni ai vari accordi. I coniugi riconoscono che gli accordi di separazione prevedenti il diritto della moglie al percepimento degli assegni di mantenimento per sé e per il figlio (nell'ammontare indicato ai precedenti punti 8-10) ed emolumenti vari (punti 3-9), sono stati raggiunti considerando il gap patrimoniale tra i coniugi e presupponendo, ai fini reddituali, un effettivo stato lavorativo della sig.ra (seppur oggi ancora disoccupata), Pt_1 pertanto ove questa dovesse medio tempore reperire un impiego retribuito ciò non determinerà alcun miglioramento delle sue condizioni economiche rispetto a quelle oggi considerate, né potrà rappresentare, per il sig. un giustificato motivo CP_1
(inatteso o sopravvenuto) per pretendere la revisione (in diminuzione) delle condizioni concordate.
12) Spese di lite e del giudizio di separazione. Le spese di lite, giudiziali o stragiudiziali, sono compensate fra le parti.
PRENDE ATTO che ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione; Controparte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 41, Parte II, S. A, Anno 2007).
Forlì, 25/06/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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