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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIA
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO Presidente rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI Consigliere
Dott. PIETRO SCUTERI Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa di civile n. 984/2024 RGACA chiamata all'udienza del 26 marzo 2025 , sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione e vertente tra
e rappresentati e difesi dall'avv. Angela Luna Parte_1 Parte_2
Guagliano giusta procura in atti
APPELLANTI
E
Regione Calabria, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Catizone giusta procura notarile per notaio allegata in atti Persona_1
APPELLATA
COCNCLUSIONI
Per l'appellante < Ritenere fondati i motivi proposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiarare, disattesa ogni contraria istanza e eccezione la nullità e/o
l'inefficacia delle ordinanze d'ingiunzione opposte, perché illegittime, irrituale e abnormi, per le ragioni espresse in narrativa, con ogni conseguente pronuncia di legge.
In subordine, previa disapplicazione dell'ordinanza ingiunzione applicare alla sig.ra la Pt_1
giusta sanzione pecuniaria più aderente al dettato normativo e ai criteri di proporzionalità.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. >
Per l'appellata < che l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro - voglia - respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e richiesta - così provvedere: rigettare l'appello proposto per tutte le ragioni esposte in narrativa, per l'effetto, confermare la sentenza n.6/2024 del Tribunale di Castrovillari e, di conseguenza, accertare e dichiarare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Calabria e la dovutezza delle somme richieste.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.>
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
In data 6, 9 e 12 settembre 2016 agenti del corpo forestale dello Stato del comando di Sant'Agata
D'Esaro hanno redatto tre diversi verbali di accertamento di illeciti amministrativi tutti relativi al rinvenimento in località San Sosti di capi bovini, poi risultati di proprietà di che Parte_1 pascolavano in un bosco di proprietà di eredi bosco che, secondo l'addebito, era stato oggetto Per_2
di taglio nella stagione silvana 2015/2016. In detti verbali si dà atto che da accertamenti effettuati è emerso che autore materiale dell'infrazione è , in quanto addetto alla custodia Parte_2
dei capi di bestiame, mentre viene indicata come obbligata in solido in quanto Parte_1
proprietaria dei capi di bestiame.
A seguito della notificazione dei verbali di contestazione ha presentato una Parte_1
memoria difensiva nella quale ha fatto presente di essere in possesso di regolare autorizzazione al pascolo per una zona limitrofa a quella in cui sono stati trovati capi di bestiame e che questi, forse anche a causa delle avverse condizioni meteo, si erano allontanati sconfinando, all'insaputa della proprietaria, in una zona non autorizzata.
Sulla base dei verbali di accertamento sopra ricordati sono state notificate dalla Regione Calabria a e tre diverse ordinanze: la n. 4754/2021 con la quale è Parte_1 Parte_2 stata irrogata la sanzione amministrativa dell'importo di € 683 per l'omessa custodia di 11 capi di bestiame, la 4756/2021 con la quale è stata irrogata la sanzione di € 744,24 per omessa custodia di
12 capi di bestiame e la 4760/2021 con la quale è stata irrogata la sanzione di € 7603,43 per la violazione dell'art. 9 del RDL 3627/1923 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. b) delle PMPF della
Calabria e, quindi, per avere violato il divieto di pascolo in boschi oggetto di recenti interventi di taglio.
Avverso le tre ordinanze di ingiunzione e hanno proposto Parte_1 Parte_2
tempestivamente opposizione adducendo vari profili di nullità tra i quali, per quello che qui ancora rileva, il difetto di prova in ordine (i ) alla posizione di custode di e ( ii) alla Parte_2
circostanza che il bosco nel quale è stato rinvenuto il bestiame fosse stato oggetto di recente taglio.
All'opposizione ha resistito la Regione Calabria rivendicando la piena legittimità del proprio operato.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e la prova testimoniale chiesta dagli opponenti. Con sentenza del 2 gennaio 2024 il Tribunale di Castrovillari ha rigettato l'opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
In estrema sintesi e per quello che qui ancora rileva il Tribunale ha ritenuto che la qualità di custode di fosse stata espressamente riconosciuta dagli stessi opponenti nelle memorie Parte_2
difensive e che la recente destinazione al taglio dell'area boschiva sulla quale sono stati trovati i capi di bestiame è emersa dagli accertamenti compiuti dagli agenti forestali e non è stata efficacemente contraddetta da allegazioni di segno contrario.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari e hanno Parte_1 Parte_2
proposto tempestivamente appello con ricorso depositato il 24 giugno 2024 affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati.
Con comparsa depositata il 25 settembre 2024 si è costituita la Regione Calabria rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
L'udienza del 26 marzo 2025 fissata per la discussione è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato le note e la causa è stata decisa con deposito telematico del dispositivo.
Con il primo motivo di censura gli appellanti deducono l'erronea applicazione da parte del giudice di primo grado delle regole di valutazione delle prove e la motivazione solo apparente della sentenza impugnata. Si dolgono in particolare gli appellanti del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che la qualità di custode della mandria di fosse stata accertata dagli agenti della Parte_2
forestale senza rilevare che in realtà nei verbali nessuna precisazione viene resa rispetto alla modalità di accertamento di detta qualità.
Il motivo per come formulato è inammissibile perché non si confronta con tutta la motivazione resa sul punto dal giudice di primo grado.
Gli appellanti, infatti, nel proprio appello riportano solo il passaggio della motivazione in cui il
Tribunale fa riferimento agli accertamenti dei Carabinieri omettendo invece di considerare il passo immediatamente successivo in cui il Tribunale, riportando peraltro testualmente il contenuto delle memorie difensive presentate all'autorità dagli opponenti, afferma che la qualità di custode risulta espressamente indicata dagli stessi opponenti in quelle memorie.
A tale argomentare, nulla hanno opposto gli appellanti con consequenziale inammissibilità del motivo di censura.
Con il secondo motivo di censure gli appellanti deducono la erroneità della sentenza impugnata per assoluto difetto di motivazione rispetto alla circostanza di fatto che il bosco ove sono stati rinvenuti i capi bovini fosse stato oggetto di taglio nei sei anni precedenti. Lamentano gli appellanti che nonostante il relativo onere gravasse sull'amministrazione procedente, in nessuno degli atti della stessa si rinviene la prova di detta circostanza di fatto che la sentenza ha peraltro ritenuta invece provata richiamando apoditticamente il contenuto dei verbali.
Il motivo è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Deve qui darsi conto del fatto che in nessuno dei tre verbali posti a base delle ordinanze di ingiunzione vi è una specifica indicazione dei fatti in base ai quali gli agenti di polizia forestale hanno ritenuto di trovarsi in presenza di un bosco sottoposto a taglio negli ultimi sei anni. La circostanza viene infatti data per scontata nei verbali senza che, tuttavia, gli agenti indichino come tale circostanza sia stata verificata: nei verbali n. 22 e 24 si fa riferimento ad un progetto di taglio in atti, in realtà mai depositato dalla Regione;
nel verbale n. 26 si riferisce dello scatto di numerose fotografie che, tuttavia, non sono mai state prodotte in atti. Deve peraltro rilevarsi che anche in questo grado di giudizio la Regione Calabria nulla ha specificamente opposto rispetto alla contestazione del difetto di prova reiterata dalla parte appellante.
Questo essendo lo stato dell'allegazione dell'amministrazione procedente, l'affermazione del
Tribunale in relazione alla fidefacenza dei verbali redatti dai pubblici ufficiali perde di significato rispetto allo specifico tema del decidere, proprio perché non è dato sapere cosa esattamente abbiano accertato i verbalizzanti: l'esistenza di un taglio negli ultimi sei anni non è una circostanza di fatto che possa essere direttamente constatata se non, a limite, trattandosi di personale qualificato, attraverso un procedimento di inferenza logica tra lo stato dei luoghi e le dimensioni di una pianta tagliata da meno di sei anni. Di tutto questo, tuttavia, non vi è traccia negli atti onde non può che concludersi nel senso del mancato assolvimento dell'onere probatorio che in applicazione della regola di giudizio di cui al comma 11 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011 comporta l'accoglimento dell'opposizione.
In definitiva quindi l'opposizione originariamente proposta va rigettata con riferimento alle ordinanze n. 4754/2021 e 4756/2021 concernenti la sanzione per l'omessa custodia dei capi di bestiame, mentre va invece accolta con riferimento all'ordinanza n. 4760/2021 concernente la sanzione per il pascolo in zona vietata.
Trattandosi di ordinanze di ingiunzione separate seppure cumulativamente impugnate l'accoglimento della opposizione rispetto ad una di esse e il rigetto per le altre configura dal punto di vista processuale una situazione di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione tra le parti delle spese di lite.
p.q.m.
la corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 6/2024 del Tribunale di Parte_2
Castrovillari e nei confronti della Regione Calabria così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5760/2021 di cui dispone l'annullamento; compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 27 marzo 2025
Il Presidente estensore
Silvana Ferriero