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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1944 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], Fraz. Fondo Fucile, ivi elettivamente domiciliata in via Piemonte n. 30, presso lo studio dell'avv. Maria Rita IELASI, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ivi residente in [...], Fraz. Fondo Fucile, e con domicilio C.F._2 in fraz. Santa Lucia Sopra Contesse, via Palazzine 9, int. 5.
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 c.p.c. depositato il 13/05/2024, Parte_1
premetteva che in data 08/09/2000 aveva contrato matrimonio a Messina
[...] con (atto iscritto al n. 709, parte 2, serie A, anno 2000); che Controparte_1
1 dal matrimonio erano nati i figli nato a [...] il [...]), (nata Per_1 Per_2
a Messina il 13/10/2002) e (nata a [...] il [...]); che per incompatibilità Per_3 caratteriali la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, tanto che i coniugi avevano deciso di vivere separatamente dal gennaio 2023; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori e collocamento della stessa presso Per_3 la madre, con cui avrebbero continuato a vivere anche i figli maggiorenni non economicamente indipendenti;
formulava inoltre domanda di assegnazione della casa familiare e chiedeva che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno di mantenimento per i figli dell'importo mensile di € 700,00, oltre alle spese straordinarie per gli stessi nella misura del 70%, nonché un assegno di mantenimento in suo favore di € 150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
06/06/2024.
All'udienza del 14/10/2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice delegato dichiarava la contumacia del resistente, ritualmente citato ma non costituito, e prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione.
In tale sede la ricorrente ribadiva che era impossibile ricostituire l'unità familiare ed il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, affidava la figlia minore Per_3 ad entrambi i genitori in maniera condivisa, prevedendo che la stessa continuasse a convivere con la madre e disciplinando i tempi di permanenza con il padre;
poneva provvisoriamente a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 ricorrente un assegno mensile di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie nonchè l'obbligo di pagamento dell'importo di € 150,00 per il mantenimento del coniuge, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e – su richiesta del difensore - rinviava la causa per la discussione orale.
2 All'udienza del 25/11/2024 il Giudice relatore riservava quindi di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148).
Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., posto che i coniugi vivono ormai da tempo separati e che la ricorrente ha ribadito l'impossibilità di una riconciliazione con il marito.
Riguardo all'affidamento della figlia minore , la normativa di riferimento è Per_3 contenuta nell'art. 337 ter c.c. che riafferma il principio della “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori.
In particolare, il comma 2° del suddetto articolo stabilisce che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
3 Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593).
La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso della figlia e, in simili casi, non emergendo un concreto pregiudizio per la prole, occorre salvaguardare il diritto della figlia ad avere due genitori.
Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata. È pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori.
Nel caso in esame appare opportuno confermare la domiciliazione privilegiata della figlia minore presso la madre, con la quale vive – unitamente ai due fratelli maggiorenni
- sin dalla separazione di fatto dei genitori, e che ha provveduto a soddisfare tutte le sue esigenze.
Quanto ai tempi di permanenza della figlia con il padre, in assenza di esigenze sopravvenute o di segnalate criticità, si ritiene di potere confermare la disciplina prevista con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. n. 19513/2024 del 14/10/2024.
Quanto al mantenimento della minore e dei figli e , Per_3 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche
4 della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass.
2000 n. 15065; 1993 n. 3363).
Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha, quindi, previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Il legislatore ha, infine, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza del figlio, le sue abitudini di vita, le sue esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147
c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Nel caso in esame, sulla base dell'attuale capacità reddituale paterna, quale esposta e documentata attraverso la produzione degli estratti conto dai quali emerge la somma mensilmente accreditata a titolo di stipendio, delle risorse economiche del genitore collocatario, che è proprietario della casa in cui vive ed ha anche altri immobili dai quali trae un modesto reddito, e delle esigenze della prole, appare congruo l'assegno mensile di € 450,00, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli, già stabilito con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., che va pertanto confermata.
In ordine all'assegnazione della casa coniugale, posto che la stessa è già di proprietà esclusiva della con la quale vivono i figli, nulla si dispone. Pt_1
Quanto, infine, al mantenimento del coniuge, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998
5 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n.
7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916).
Si evidenzia che l'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento (Cass.
5.08.1997 n. 7199) e la prova della capacità economica dell'altro coniuge (Cass. 13.01.1987 n. 170) spettano al coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno (Cass. civ. 6.08.1997
n. 7269; Cass. civ. 24.05.2001 n. 7068; Cass. civ. 12.02.2003 n. 2076).
Nel caso in esame ritiene il Collegio che sussista uno squilibrio tre le condizioni economiche dei coniugi tale da richiedere un intervento perequativo, tenuto conto che la ricorrente ha fornito prova che i redditi del isultano superiori rispetto ai CP_1 propri, sicché, anche considerando la necessità per il resistente di dovere soddisfare la propria esigenza abitativa, si ritiene anche in questo caso di potere confermare l'importo stabilito in via provvisoria in favore della di € 150,00 mensili, rivalutabile Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale, mentre il resistente, non costituendosi, non ha neppure svolto alcuna opposizione alle domande della controparte, sicché non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1944/2024 R.G., così provvede:
6 1. dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a Parte_1
Messina l'01/01/1976, e , nato a [...] il Controparte_1
22/01/1976, uniti in matrimonio a MESSINA in data 08/09/2000, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 709, parte 2, serie A, anno 2000;
2. affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_3 domiciliazione presso la madre e facoltà del padre di vederla e tenerla con sé: a) per due giorni a settimana dalle ore 15,00 alle ore 20,00, da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze della minore la quale avrà facoltà ove lo desideri, di incontrarsi e stare con il padre anche in orari e giorni diversi da quelli sopra stabiliti;
3. pone a carico di ed a favore di Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere un assegno mensile complessivo di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno Controparte_1 mensile complessivo di € 150,00 per il mantenimento del coniuge Parte_1
, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
[...]
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
6. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 29/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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