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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16527 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice monocratico EN ZI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33559-2025 di Ruolo Generale
TRA
AVV. , nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) res. Parte_1 C.F._1 in Roma il quale si difende in proprio
-ricorrente-
E (cod. fisc. e p.iva nella persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore rag. con sede in Roma, via Ortignano 32 – cap 00138 - Controparte_1
(indirizzo p.e.c ) Email_1
-resistente- Oggetto: comunicazione elenco condomini morosi ex art. 63 bis disp.att. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L' Avv. ha adito il Tribunale esponendo di essere creditore nei Parte_1 confronti del in Roma per effetto Controparte_2 della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 6138/2025 pubbl. il 23/04/2025 , con la quale il Tribunale ha condannato il condominio convenuto contumace a pagare gli onorari e le spese di lite in suo favore quale antistatario nella misura di euro 4.323,72 di cui euro 4.021,16 per onorari ed euro 302,56 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, oltre agli interessi sino alla data dell'effettivo soddisfo e alle spese di registrazione, nonché spese generali, iva e cap. Stante il non spontaneo adempimento del in data 12.05.2025 il ricorrente CP_2 ha provveduto a notificare il titolo unitamente ad atto di precetto di pagamento per euro 6.529,27 oltre agli interessi sino alla data dell'effettivo soddisfo e alle spese di registrazione della sentenza (doc.3) ma nessun pagamento né riscontro sono stati inviati dall'amministratore. Il ricorrente ha proceduto ad azione esecutiva pignorando il conto corrente condominiale ma la dichiarazione del terzo è stata solo parzialmente positiva (1.447,80 euro) pagina 1 di 3 L'Avv. allora, al fine di procedere esecutivamente nei confronti dei condomini Pt_1 morosi, con comunicazione a mezzo Pec del giorno 17.06.2025 (doc.4), ha richiesto all'Amministratore, ovvero alla società l'elenco dei condomini Controparte_1 morosi in relazione al pagamento delle quote relative alla presente obbligazione, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., senza ricevere a tutt'oggi alcuna valida risposta contenente l'elenco richiesto.
E' interesse, quindi, del ricorrente ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del cod. civ avere comunicazione: a) delle generalità, dati fiscali, residenza e domicilio dei condomini morosi, b) quote millesimali attribuite e c) il calcolo delle somme dovute e non pagate al fine agire per il recupero del credito vantato in virtù del titolo sopra descritto. La disposizione sopra richiamata, alla luce della riforma operata dalla L.220/2012, impone l'obbligo in capo all'Amministratore di comunicare, su richiesta dei creditori non soddisfatti, i dati dei condomini inadempienti rispetto al credito espressamente vantato dal soggetto richiedente. La giurisprudenza di legittimità di recente (Cass. civ. sent. 15 gennaio 2025 n. 1002) ha affermato che l'obbligo della comunicazione dei nominativi sia posto in capo all'amministratore da espressa previsione di legge (art. 63 disp. att. c.c.); pertanto costui è tenuto a comunicare al creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento delle rispettive quote del credito per il quale l'informazione è richiesta. Il ritardo/mancata comunicazione dei nominativi da parte dell'Amministratore rappresenta e configura a danno del ricorrente un grave e serio pregiudizio e attesa la condotta negligente tenuta nel caso di specie dal convenuto con il chiaro scopo di precludere al creditore la possibilità di vedere soddisfatto il diritto di credito vantato, sussistono i presupposti per l'applicazione dall'art. 614 bis cpc. nella misura di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 2. La domanda è fondata. Risulta il la ricorrente è creditrice del in virtù della sentenza di questo CP_2
Tribunale n. 6138/2025 pubbl. il 23/04/2025 emessa all'esito del giudizio iscritto RG n. 30195/2024 Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., così come riformato dalla legge 220/2012,
“l'amministratore (…) è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Si tratta, per l'amministratore, di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione di terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, ovvero un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore. L'espressa previsione normativa fa venir meno ogni dubbio sulla possibilità di frapporre limiti derivanti dalla tutela della riservatezza, peraltro esclusi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali già nella nota del 26 settembre 2008. La mancata comunicazione è atto palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva, la quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un pagina 2 di 3 generale principio di solidarietà sociale (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 15/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5348 del 05/03/2009), che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. L'amministratore è pertanto tenuto a comunicare alla ricorrente i dati dei condòmini morosi, comprendenti: l'indicazione dei nominativi, delle complete generalità e delle carature millesimali di ciascun obbligato. La mancata cooperazione dell'amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito, e rende meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente tesa a fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una "penale" a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna. Detta somma, tenuto conto del valore della controversia, dell'ammontare del credito, della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, nel caso di specie viene determinata in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al sesto giorno decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti .
P.Q.M.
-ordina alla (cod. fisc. e p.iva nella persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore rag. quale Amministratrice del Controparte_1
in Roma di consegnare al ricorrente, Controparte_2 ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. comma 1 ultima parte, l'elenco dei nominativi dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito per cui è causa completo di: a) generalità, dati fiscali, residenza e domicilio dei condomini morosi, b) quote millesimali attribuite, c) calcolo delle somme dovute e non pagate in relazione al credito vantato oltre interessi di mora, ex art. 1284 cod. civ. quarto comma, sino al saldo.
-condanna il resistente , ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare alla parte ricorrente la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal sesto giorno successivo alla notifica dello stesso;
-condanna il resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente , che liquida € 1.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali Roma 25 novembre 2025
Il Giudice
EN ZI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice monocratico EN ZI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33559-2025 di Ruolo Generale
TRA
AVV. , nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) res. Parte_1 C.F._1 in Roma il quale si difende in proprio
-ricorrente-
E (cod. fisc. e p.iva nella persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore rag. con sede in Roma, via Ortignano 32 – cap 00138 - Controparte_1
(indirizzo p.e.c ) Email_1
-resistente- Oggetto: comunicazione elenco condomini morosi ex art. 63 bis disp.att. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L' Avv. ha adito il Tribunale esponendo di essere creditore nei Parte_1 confronti del in Roma per effetto Controparte_2 della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 6138/2025 pubbl. il 23/04/2025 , con la quale il Tribunale ha condannato il condominio convenuto contumace a pagare gli onorari e le spese di lite in suo favore quale antistatario nella misura di euro 4.323,72 di cui euro 4.021,16 per onorari ed euro 302,56 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, oltre agli interessi sino alla data dell'effettivo soddisfo e alle spese di registrazione, nonché spese generali, iva e cap. Stante il non spontaneo adempimento del in data 12.05.2025 il ricorrente CP_2 ha provveduto a notificare il titolo unitamente ad atto di precetto di pagamento per euro 6.529,27 oltre agli interessi sino alla data dell'effettivo soddisfo e alle spese di registrazione della sentenza (doc.3) ma nessun pagamento né riscontro sono stati inviati dall'amministratore. Il ricorrente ha proceduto ad azione esecutiva pignorando il conto corrente condominiale ma la dichiarazione del terzo è stata solo parzialmente positiva (1.447,80 euro) pagina 1 di 3 L'Avv. allora, al fine di procedere esecutivamente nei confronti dei condomini Pt_1 morosi, con comunicazione a mezzo Pec del giorno 17.06.2025 (doc.4), ha richiesto all'Amministratore, ovvero alla società l'elenco dei condomini Controparte_1 morosi in relazione al pagamento delle quote relative alla presente obbligazione, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., senza ricevere a tutt'oggi alcuna valida risposta contenente l'elenco richiesto.
E' interesse, quindi, del ricorrente ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del cod. civ avere comunicazione: a) delle generalità, dati fiscali, residenza e domicilio dei condomini morosi, b) quote millesimali attribuite e c) il calcolo delle somme dovute e non pagate al fine agire per il recupero del credito vantato in virtù del titolo sopra descritto. La disposizione sopra richiamata, alla luce della riforma operata dalla L.220/2012, impone l'obbligo in capo all'Amministratore di comunicare, su richiesta dei creditori non soddisfatti, i dati dei condomini inadempienti rispetto al credito espressamente vantato dal soggetto richiedente. La giurisprudenza di legittimità di recente (Cass. civ. sent. 15 gennaio 2025 n. 1002) ha affermato che l'obbligo della comunicazione dei nominativi sia posto in capo all'amministratore da espressa previsione di legge (art. 63 disp. att. c.c.); pertanto costui è tenuto a comunicare al creditore insoddisfatto i dati dei condomini morosi nel pagamento delle rispettive quote del credito per il quale l'informazione è richiesta. Il ritardo/mancata comunicazione dei nominativi da parte dell'Amministratore rappresenta e configura a danno del ricorrente un grave e serio pregiudizio e attesa la condotta negligente tenuta nel caso di specie dal convenuto con il chiaro scopo di precludere al creditore la possibilità di vedere soddisfatto il diritto di credito vantato, sussistono i presupposti per l'applicazione dall'art. 614 bis cpc. nella misura di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 2. La domanda è fondata. Risulta il la ricorrente è creditrice del in virtù della sentenza di questo CP_2
Tribunale n. 6138/2025 pubbl. il 23/04/2025 emessa all'esito del giudizio iscritto RG n. 30195/2024 Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., così come riformato dalla legge 220/2012,
“l'amministratore (…) è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”. Si tratta, per l'amministratore, di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione di terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, ovvero un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo all'amministratore. L'espressa previsione normativa fa venir meno ogni dubbio sulla possibilità di frapporre limiti derivanti dalla tutela della riservatezza, peraltro esclusi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali già nella nota del 26 settembre 2008. La mancata comunicazione è atto palesemente contrario al canone della buona fede oggettiva, la quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un pagina 2 di 3 generale principio di solidarietà sociale (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3462 del 15/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5348 del 05/03/2009), che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. L'amministratore è pertanto tenuto a comunicare alla ricorrente i dati dei condòmini morosi, comprendenti: l'indicazione dei nominativi, delle complete generalità e delle carature millesimali di ciascun obbligato. La mancata cooperazione dell'amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito, e rende meritevole di accoglimento la richiesta del ricorrente tesa a fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una "penale" a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna. Detta somma, tenuto conto del valore della controversia, dell'ammontare del credito, della natura della prestazione, del danno prevedibile e di ogni altra circostanza utile, nel caso di specie viene determinata in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al sesto giorno decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti .
P.Q.M.
-ordina alla (cod. fisc. e p.iva nella persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore rag. quale Amministratrice del Controparte_1
in Roma di consegnare al ricorrente, Controparte_2 ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. comma 1 ultima parte, l'elenco dei nominativi dei condomini morosi nel pagamento dei contributi condominiali relativi al credito per cui è causa completo di: a) generalità, dati fiscali, residenza e domicilio dei condomini morosi, b) quote millesimali attribuite, c) calcolo delle somme dovute e non pagate in relazione al credito vantato oltre interessi di mora, ex art. 1284 cod. civ. quarto comma, sino al saldo.
-condanna il resistente , ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare alla parte ricorrente la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal sesto giorno successivo alla notifica dello stesso;
-condanna il resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente , che liquida € 1.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali Roma 25 novembre 2025
Il Giudice
EN ZI
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