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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2198/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.06.2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Secchi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Greta Parte_2 C.F._2
Fiamma, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 25/06/2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco. 2) I due figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione paterna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo. 3) La casa familiare sita in Alghero nella via Liguria
n.2 sarà assegnata al sig. che vi abiterà unitamente ai figli. 4) La madre potrà vedere e tenere Pt_1 con sé i figli quando vorrà, previo accordo con il padre e tenuto conto delle esigenze dei minori.
Festività suddivise secondo il principio dell'alternanza. 5) La sig.ra contribuirà al Parte_2 mantenimento dei figli corrispondendo al sig. la somma di €.200,00 mensili, da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
il padre percepirà altresì l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli dall'INPS nella misura del 100% (attualmente pari a €. 400,00) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il Protocollo del
CNF “.
All'udienza del 25/11/2025 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in ITTIRI (SS) in data 6/6/2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di ITTIRI anno 2010, n. 5, P. 2, S. A), dalla cui unione sono nati in Sassari i figli (13/10/2010) Per_1
e (11/11/2013). Per_2
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Si ritiene, infatti, che, ai fini del mantenimento della prole, il genitore collocatario percepisce l'assegno di mantenimento mensile pari a € 200,00, da integrarsi con l'importo di € 400,00 a titolo di assegno erogato dall'INPS, sicché, anche considerata la sproporzione reddituale a favore dello stesso genitore collocatario, vi è la complessiva congruità dell'assegno concordato dalle parti.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la separazione dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in ITTIRI (SS) in data 06 giugno 2010, trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di ITTIRI (SS) anno 2010, n. 5, P. 2, S. A;
2.omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ittiri (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisa Remonti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25.06.2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Secchi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Greta Parte_2 C.F._2
Fiamma, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 25/06/2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco. 2) I due figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione paterna. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordo. 3) La casa familiare sita in Alghero nella via Liguria
n.2 sarà assegnata al sig. che vi abiterà unitamente ai figli. 4) La madre potrà vedere e tenere Pt_1 con sé i figli quando vorrà, previo accordo con il padre e tenuto conto delle esigenze dei minori.
Festività suddivise secondo il principio dell'alternanza. 5) La sig.ra contribuirà al Parte_2 mantenimento dei figli corrispondendo al sig. la somma di €.200,00 mensili, da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
il padre percepirà altresì l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli dall'INPS nella misura del 100% (attualmente pari a €. 400,00) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% secondo il Protocollo del
CNF “.
All'udienza del 25/11/2025 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in ITTIRI (SS) in data 6/6/2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di ITTIRI anno 2010, n. 5, P. 2, S. A), dalla cui unione sono nati in Sassari i figli (13/10/2010) Per_1
e (11/11/2013). Per_2
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Si ritiene, infatti, che, ai fini del mantenimento della prole, il genitore collocatario percepisce l'assegno di mantenimento mensile pari a € 200,00, da integrarsi con l'importo di € 400,00 a titolo di assegno erogato dall'INPS, sicché, anche considerata la sproporzione reddituale a favore dello stesso genitore collocatario, vi è la complessiva congruità dell'assegno concordato dalle parti.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara la separazione dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in ITTIRI (SS) in data 06 giugno 2010, trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di ITTIRI (SS) anno 2010, n. 5, P. 2, S. A;
2.omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3.compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ittiri (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisa Remonti