Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2853/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2853 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , in persona dell'amministratore “pro Parte_1 P.IVA_1 tempore”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Brunetti e come da Parte_2
procura in atti OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
“pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cavaliere come da procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante "pro tempore" Controparte_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato il , in persona Parte_1 dell'amministratore “pro tempore”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la
[...]
(di seguito ), in persona del legale rappresentante “pro tempore” Controparte_1 CP_1
e - premesso che con atto di precetto notificato il 14 ottobre 2022 la gli aveva intimato il CP_1
pagamento della somma di euro 50.058,31; che il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di questo Tribunale n. 1320/2012, con cui il medesimo era stato condannato al Parte_1
versamento, in favore di detta società, della somma di euro 37.500,00, oltre rivalutazione e interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata dal 23 settembre 2010 al saldo;
che il 16.11.2022 si istanza della era stato notificato al condominio un atto di pignoramento presso terzi;
CP_1
che il terzo pignorato, Banca Intesa San Paolo s.p.a., aveva reso dichiarazione positiva;
che, quindi, era stata iscritta procedura esecutiva mobiliare n. 2096/22; che il Condominio aveva proposto opposizione ex art. 615 cpc, con istanza di sospensione;
che la creditrice aveva precisato il proprio credito, riducendolo ad euro 31.120,38, riconoscendo di essere a sua volta debitrice del condominio dell'importo di euro 23.969,24; che il G.E. aveva respinto l'istanza di sospensione, fissando termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
che, in ogni caso, all'udienza del 7 aprile 2023 era stata assegnata alla la somma pignorata presso Intesa San Paolo S.p.a. di euro CP_1
2.962,50 - tanto premesso, contestava i criteri di calcolo e la quantificazione del credito effettuata dalla controparte in ordine alla sorte capitale, agli interessi e alla rivalutazione di cui al precetto e alla successiva precisazione del credito.
L'opponente contestava, altresì, l'assunto della con riferimento all'accordo asseritamente CP_1
raggiunto dalle parti in sede di assemblea condominiale;
pertanto - prospettati differenti conteggi - chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto della società opposta a procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma di euro 13.971,88, o, in subordine, alla minor somma di euro 10.484,64; in via ulteriormente gradata, chiedeva accertarsi le somme effettivamente dovute dal condominio.
Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio , ribadendo - come già nella fase cautelare - l'infondatezza CP_1 dell'opposizione e precisando che, a seguito dell'assegnazione della somma pignorata, pari ad euro
2.926,50, aveva percepito il minor importo di euro 1.405,08, tenuto conto della liquidazione delle spese e dei compensi legali della procedura esecutiva assegnati direttamente al difensore.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e condanna del condominio al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
2 Nella comparsa conclusionale, la rappresentava che, all'esito di separato giudizio CP_1 definito con sentenza n. 870/2024, l'amministratore del condominio le aveva comunicato le tabelle dei condomini morosi, i quali avevano corrisposto in suo favore la somma di euro 21.278,38 in virtù di atto di precetto notificato a ciascuno di loro e che, nel corso dell'assemblea del 9 gennaio 2025, i condomini medesimi si erano impegnati a versare la residua somma di euro 8.813,36 fino alla concorrenza del residuo debito condominiale di euro 30.092,04; l'opposta aggiungeva, nella memoria di replica, che del suddetto importo erano stati già pagati euro 5.056,41, adempimento spontaneo che faceva venir meno il fondamento dell'opposizione, determinando una "sorta di cessazione della materia del contendere".
Con ordinanza del 23 febbraio 2024 il precedente istruttore disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc nei confronti della terza pignorata la Controparte_2
quale restava contumace, benché regolarmente citata.
L'opposizione è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
Giova premettere che con la sentenza n.1320/12, posta a sostegno della intrapresa procedura esecutiva, il Tribunale di Pescara ha condannato il odierno opponente al pagamento, in Parte_1 favore della , dell'indennizzo da mancato utilizzo dell'immobile ivi indicato nella misura CP_1
di euro 37.500,00, "oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi compensa- tivi sulla somma via via annualmente rivalutata dalla data del 23.9.2010 al saldo, oltre la corresponsione delle ulteriori mensilità che verranno mese per mese a maturazione sino all'effettiva ultimazione dei lavori e riconsegna dell'immobile di proprietà”.
Ciò posto, con l'atto di precetto oggi opposto è stato intimato al condominio istante il pagamento dell'importo di euro 50.058,31, di cui euro 37.500,00 per sorte capitale, euro 12.181,57 per interessi e rivalutazione al 31 agosto 2022 e la somma restante per compensi e accessori come per legge,
“oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 01.09.2012 al saldo, la tassa di registro
(euro 1.256,36), nonché le spese per la notifica del presente atto, come da specifica dell'Ufficiale
Giudiziario e le successive occorrende;
tutto fino all'integrale soddisfo”.
Orbene, la ha provveduto alla rettifica dei conteggi sopra riportati, riducendo CP_1
l'ammontare del credito ad euro 31.497,12 (di cui euro 31.120,38 per sorte capitale ed interessi al
31.12.2022 ed euro 376,74 per compensi legali dell'atto di precetto); tanto, in conseguenza di un accordo raggiunto in occasione dell'assemblea condominiale del 6 aprile 2016, nel corso della quale
3 sarebbe stata compiuta una compensazione volontaria tra le reciproche pretese creditorie vantate dalle parti.
In particolare, l'opposta ha specificato, all'udienza del 7 aprile 2024 davanti al G.E. (doc. 3 prodotto con la citazione), che “a tale importo si giunge partendo da una sorte capitale di euro 43.500,00, anziché di euro 37.500,00 (in quanto il rientro in possesso dell'immobile è avvenuto dopo 4 mesi dalla sentenza), che alla data della suddetta compensazione operata il 06.04.2016 era aumentata ad euro 49.561,00 per effetto di interessi e rivalutazione. Tale ultimo importo decurtato del controcredito del Condominio di euro 23.969,00 è divenuto pari ad euro 25.592,00 che dal
06.04.2016 al 31.12.2022 è aumentato ad euro 31.497,12 per effetto degli ulteriori interessi e rivalutazione medio tempore maturati”.
Ebbene, il Tribunale ritiene errati i conteggi effettuati dalla sia nell'atto di precetto sia CP_1
in sede di successiva precisazione del credito.
Infatti, occorre prendere atto della mancata intimazione nel precetto medesimo del pagamento dell'ulteriore somma, pure contemplata nel titolo esecutivo, relativa alle mensilità maturate dopo l'emissione della sentenza (sebbene circostanza pacifica), essendo la sorte capitale ivi indicata limitata all'importo di euro 37.500,00; tale cifra, pertanto, costituisce il punto di partenza per il computo degli importi maturati a titolo di rivalutazione e interessi compensativi.
Sotto altro profilo, risulta dagli atti (doc. 3 fasc. esecuzione) che con comunicazione del 12 ottobre
2016 la ha ammesso di essere debitrice del condominio, per il mancato pagamento di CP_1
oneri condominiali, della somma di euro 23.969,24 alla data del 1.3.2016 e che, richiamato l'accordo asseritamente raggiunto all'assemblea condominiale del 6 aprile 2016 in base al quale le parti avevano deciso di compensare i rispettivi crediti, ha chiesto al condominio medesimo la corresponsione del residuo importo di euro 25.592,19 (somma peraltro ritenuta come dovuta dall'amministratore di condominio, che ne proponeva il pagamento rateale: doc. 11 di parte opposta).
Detto riconoscimento di debito è stato ribadito dalla con comunicazioni del 16 luglio CP_1
2021 e del 15 febbraio 2023, oltre che con la comparsa di costituzione nel presente giudizio.
Ebbene - premesso che non può riconoscersi alcun valore alla dichiarazione dell'amministratore di condominio, tra le cui attribuzioni non rientra il potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico-patrimoniale dei singoli condomini, senza apposita autorizzazione assembleare (cfr. Cass. n. 8498/2012 e Trib. Roma n. 10513/2019), e rilevata
4 l'assoluta incertezza e genericità dei termini dell'accordo raggiunto in occasione dell'assemblea condominiale -, alla data del 1° marzo 2016, momento dal quale si possono ritenere coesistenti le reciproche pretese creditorie, la risultava creditrice dell'importo di euro 37.500,00 CP_1
(come peraltro precisato dalla stessa opposta, a mezzo del suo difensore, nella richiamata comunicazione del 12 ottobre 2016), oltre alla somma di euro 5.744,01 dovuta a titolo di rivalutazione e interessi maturati dal 23 settembre 2010 sino al 1° marzo 2016.
Dunque, alla data del 1° marzo 2016, dedotto il controcredito condominiale (non contestato), residuava in capo all'opponente un debito di euro 13.530,76, cui vanno aggiunti la rivalutazione e gli interessi dal 2 marzo 2016 sino alla data di intimazione del precetto del 10 ottobre 2022, pari ad euro 2.745,54, calcolati sul credito residuo come sopra determinato.
In definitiva, tenuto conto del debito così come riconosciuto dalla , il precetto avrebbe CP_1 dovuto indicare l'importo di euro 13.530,76 (risultante dalla compensazione tra i reciproci crediti di euro 37.500,00 ed euro 23.969,24), oltre euro 5.744,01 (per rivalutazione e interessi maturati a far data dal 23 settembre 2010 sino al 1° marzo 2016 sulla sorte capitale di euro 37.500,00) ed euro
2.745,54 (per rivalutazione e interessi maturati dal 2 marzo 2016 alla data di intimazione del precetto del 10 ottobre 2022 sul debito residuo di euro 13.530,76), dedotti gli interessi legali maturati dal 1° marzo 2016 alla data di intimazione sulla somma di euro 23.926,24, pari ad euro
566,01, oltre compensi e spese legali.
Il debito dell'opposta è dunque pari a complessivi euro 21.454,30 (13.530,76 + 5.744,01 + 2.745,54
– 566,01 = 21.454,30), oltre rivalutazione e interessi successivamente maturati sino al saldo, ed oltre compensi e spese legali per l'avvio della procedura esecutiva.
Infine, con riferimento all'assunto della circa l'estinzione del debito in virtù dei presunti CP_1
pagamenti effettuati in corso di causa dal condominio debitore, si osserva, in primo luogo, come non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, infatti, detta pronuncia viene adottata quando viene meno la ragione del contendere tra le parti e, quindi, l'interesse delle stesse ad agire e a contraddire.
In particolare, affinchè possa dirsi cessata la materia del contendere è necessario che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia accordo tra le parti medesime sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto (cfr. Cass. n. 22446/2016 e n. 11813/2016).
5 Ebbene, è evidente che tali presupposti non ricorrono nella specie, attesa le difese di parte opponente, così come ribadite negli scritti conclusionali.
Sul punto, peraltro, devono essere disattese le istanze di prova orale avanzate dalla società opposta, in quanto gli asseriti versamenti nelle more effettuati dai condomini andrebbero provati mediante il deposito di idonea documentazione, da cui risulti inequivocabilmente la riferibilità dei pagamenti medesimi al credito per cui si procede (anche con riferimento agli atti di precetto asseritamente notificati ai condomini morosi), circostanza che non si evince dal verbale di assemblea del 9 gennaio 2025.
Ad ogni buon conto, i suddetti pagamenti, laddove dimostrati, non potrebbero valere come riconoscimento del maggior debito da parte del , difettando nella specie l'irrinunciabile Parte_1
presupposto della consapevolezza dello stesso nella misura ritenuta come dovuta dalla , CP_1
trattandosi di importi contestati ed oggetto di un accertamento nel presente giudizio, su cui continua ad insistere l'opponente.
E, d'altro canto, ben potrebbe ragionevolmente ritenersi che tali versamenti siano stati effettuati per contrastare l'avanzamento del processo esecutivo, nelle more non sospeso (cfr. Tribunale Forlì,
15/07/2024, n.667).
In definitiva, alla luce della rideterminazione del credito come sopra effettuata, la ha CP_1
diritto all'importo di euro 21.454,30, oltre rivalutazione e interessi successivamente maturati sino al saldo ed oltre compensi e spese legali.
Detta circostanza, però, non determina alcuna nullità dell'atto impugnato.
Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 2160 del 30/01/2013; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5515 del 29/02/2008; v. anche
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020" (Cass. n. 20238/24).
Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti costituite, attesa la parziale, reciproca soccombenza.
6 Nulla per le spese tra l'opponente e rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal , in persona dell'amministratore “pro Parte_3 tempore”, nei confronti di in persona del legale rappresentante “pro Controparte_1 tempore”, con la chiamata in causa della , ogni ulteriore istanza, difesa Controparte_2
ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento, per quanto di ragione, dell'opposizione, accerta che la somma dovuta dal in favore della società opposta ammonta alla data di intimazione del Parte_1
precetto (10 ottobre 2022) ad euro 21.454,30, oltre rivalutazione e interessi successivamente maturati sino al saldo, ed oltre compensi e spese legali per l'avvio della procedura esecutiva;
b) compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio;
c) nulla per le spese tra opponente e la Controparte_2
Così deciso in Pescara, il 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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