Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/06/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2391/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2391 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.01.1956, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sciortino Rosa
Maria, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attore –
CONTRO
cod. fisc. e p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Varvaro Carlo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuta –
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.01.2025.
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FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio la esponendo di avere intrattenuto Controparte_1
con la medesima un rapporto di conto corrente ordinario contraddistinto dal n.
36002.19, acceso in data 31.12.2006 e chiuso in data 25.11.2014, con un saldo passivo finale di € 48,11. Il conto corrente risultava assistito da apertura di credito
L'attore ha lamentato l'illegittima condotta della banca nella gestione del rapporto,
deducendo, in particolare: (i) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, avuto riguardo in particolare all'incidenza dell'anatocismo; (ii)
l'illegittima applicazione di tassi usurari (iii) l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e di altre spese e competenze non validamente pattuite e dunque non dovute;
(iv) la violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto la rideterminazione del saldo del conto corrente depurato da ogni addebito ritenuto illegittimo e la condanna della banca alla restituzione della somma di € 19.670,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_1
preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi addebitati anteriormente al decennio dalla notificazione dell'atto introduttivo (29.07.2019) e, nel merito, ha contestato analiticamente la fondatezza delle pretese attoree, affermando la legittimità degli addebiti in quanto conformi alle condizioni contrattuali sottoscritte.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio
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affidata alla dott.ssa , la quale ha depositato una prima relazione Persona_1
in data 16.06.2022 e — dopo l'assegnazione della causa ad altro giudice —
successive relazioni integrative, al fine di adeguare l'analisi ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta depositate a norma dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
16.01.2025, sicché, con ordinanza del 16.02.2025, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Così sinteticamente delineato l'oggetto della controversia, le domande avanzate da parte attrice vanno rigettate, alla stregua delle seguenti considerazioni, che assumono carattere assorbente.
In primo luogo, la doglianza attorea circa la pretesa illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi è infondata. La C.T.U. ha accertato che il contratto del 15.02.2005, sottoscritto dalle parti, prevedeva espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi che passivi, con rispetto del requisito di reciprocità, in conformità alla delibera CICR del 09.02.2000 (v.
relazione depositata il 29.11.2023).
Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi applicati, la C.T.U. ha escluso il superamento del tasso soglia, sia nella verifica originaria (al momento della stipula),
sia nel corso del rapporto, conformemente ai criteri enunciati da Cass. Sez. Un. nn.
24675/2017 e 16303/2018. In particolare, nella relazione integrativa del
29.11.2023, il C.T.U. ha proceduto ad una valutazione distinta tra TEG e CMS,
comparandoli separatamente con il rispettivo tasso soglia, senza riscontrare superamenti.
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Le contestazioni mosse sul punto nell'atto introduttivo del giudizio appaiono del tutto generiche e assertive, risolvendosi in mere clausole di stile prive di qualsivoglia specifica allegazione o riferimento concreto alla clausola contrattuale di cui si eccepisce l'invalidità.
Esse risultano comunque infondate, come rilevato dalla C.T.U., che ha escluso la presenza di addebiti arbitrari o non pattuiti.
Quanto agli ulteriori oneri e spese, è stato verificato che gli addebiti risultano supportati da clausole pattizie, per le quali è documentato il consenso del cliente.
Alla luce delle considerazioni svolte, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice e si liquidano come in dispositivo,
tenuto conto dei parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M. n. 55/2014 e del valore della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00).
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
CONDANNA al pagamento delle spese del giudizio, che si Parte_1
liquidano nella misura di € 5.077,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari
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al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., già liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Termini Imerese, in data 9/06/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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