Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 09/06/2025, n. 11136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11136 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11136/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05582/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5582 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Giovanni Adami, Lorenzo Contucci e Guido Colaiacovo che li rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- QUESTURA DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti daspo del Questore della Provincia di Roma, emessi il 03/02/25 (per -OMISSIS- e il 05/02/25 (per gli altri) e notificati a decorrere dal 07/02/25, con i quali è stato vietato ai destinatari di accedere per anni due a tutti gli stadi e gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati dell’Unione Europea dove si svolgono incontri di calcio, a qualsiasi livello, agonistico ed amichevole, con divieto esteso anche agli incontri disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale italiana di calcio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- i ricorrenti impugnano i provvedimenti daspo del Questore della Provincia di Roma, emessi il 03/02/25 (per -OMISSIS-) e il 05/02/25 (per gli altri) e notificati a decorrere dal 07/02/25, con i quali è stato vietato ai destinatari di accedere per anni due a tutti gli stadi e gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati dell’Unione Europea dove si svolgono incontri di calcio, a qualsiasi livello, agonistico ed amichevole, con divieto esteso anche agli incontri disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale italiana di calcio;
- i provvedimenti impugnati sono stati emessi, come emerge dalle relative motivazioni, in quanto i ricorrenti sono stati denunciati per i reati di cui agli artt. 110 e 112 c.p., 5 l. n. 645/52 e 2 d.l. n. 122/93 per avere partecipato alle commemorazioni della c.d. “ strage di Acca Larentia ” che si tiene ogni anno il 7 gennaio a Roma, in via Acca Larentia;
- a seguito di tali fatti la Procura della Repubblica di Roma ha promosso procedimento penale n. 1390/24 R.G.N.R. nell’ambito del quale ha emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 13/12/24;
- il ricorso è fondato e merita accoglimento;
- deve, in particolare, essere ritenuta fondata la censura con cui i ricorrenti prospettano che i provvedimenti impugnati sarebbero stati emessi al di fuori dei casi previsti dall’art. 6 comma 1 lettera c) l. n. 401/89;
- infatti, gli atti impugnati sono stati adottati in dichiarata applicazione dell’art. 6 comma 1 lettera c) l. n. 401/89 il quale consente al Questore di prescrivere il divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei confronti di “ c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive ”;
- dalla disposizione in esame emerge che il c.d. “ daspo fuori contesto ” può essere applicato solo allorchè il prevenuto sia attinto da una denuncia o da una condanna per uno dei reati ivi tassativamente indicati, ipotesi da ritenersi inestensibili per analogia stante il carattere afflittivo ed eccezionale della disciplina in questione;
- in quest’ottica, l’inciso “ anche se il fatto non e' stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive ” non vale ad estendere le ipotesi delittuose la cui commissione legittima l’applicazione della misura ma costituisce una mera precisazione, introdotta dal d.l. n. 53/19, finalizzata ad evidenziare che le fattispecie penali tassativamente indicate in precedenza possono comportare l’irrogazione del daspo anche se non collegate a manifestazioni sportive;
- ciò posto, dalla motivazione degli atti impugnati risulta che gli stessi sono stati emessi in ragione della denuncia, a carico dei ricorrenti, per il reato di cui all’art. 2 comma 2 l. n. 122/93 (richiamato in grassetto nel corpo degli atti gravati);
- senonché, i ricorrenti non sono stati denunciati per il reato di cui all’art. 2 comma 2 l. n. 122/93 (secondo cui “ è vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno ”) ma, oltre che per il reato di cui all’art. 5 l. n. 645/52 (non richiamato dall’art. 6 comma 1 l. n. 401/89 ai fini dell’applicazione del daspo), per il diverso reato di cui all’art. 2 comma 1 l. n. 122/93 (il quale stabilisce che “ chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila ”);
- ciò è confermato sia dal contenuto dell’informativa di polizia giudiziaria redatta dalla Questura di Roma che dall’avviso ex art. 415 bis c.p.p., emesso nell’ambito del procedimento penale promosso a seguito della predetta informativa, il quale, pur contestando genericamente agli indagati il reato di cui all’art. 2 l. n. 122/93, descrive condotte evidentemente ascrivibili al comma 1 della disposizione in esame;
- i reati di cui agli artt. 5 l. n. 645/52 e 2 comma 1 l. n. 122/93 non rientrano nell’ambito delle fattispecie richiamate dall’art. 6 comma 1 lettera c) l. n. 401/89 ai fini dell’applicazione del daspo che, pertanto, risulta nella fattispecie disposto in assenza di una base normativa;
- in proposito, il Collegio ritiene di non potere condividere quanto prospettato dalla Questura di Roma la quale nella nota del 20/05/25, depositata il 22/05/25, deduce che “ la norma di riconducibilità della misura di prevenzione del D.A.Spo fuori contesto è l’art. 6 comma 1 lett. c della l. 401 del 1989 in cui confluiscono tanto l’ipotesi della previsione normativa di cui all’art. 2 comma 2 della Legge Mancino, quanto il rimando all’ipotesi applicativa prevista dal successivo comma 3 della citata legge che consente, dunque, l’applicazione del divieto di accesso agli stadi. In sostanza è passibile di D.A.Spo fuori contesto colui il quale accede nei luoghi ove si svolgono competizioni sportive recandosi con simboli ed emblemi (comma 2) ma, altresì, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 anche colui il quale compia analoghe condotte nelle manifestazioni esteriori ricadenti nel successivo comma 3 della norma ( ipotesi confluite nel 604 bis e 604 ter CP): in entrambe le situazioni l’art. applicativo ai fini del D.A.Spo sarà sempre il citato art. 6 comma 1 lett. c cit. leg.” ;
- l’impostazione della Prefettura ipotizza l’applicazione del “ daspo fuori contesto ” in riferimento a quanto previsto dall’art. 2 comma 3 l. n. 122/93 secondo cui la misura è applicabile “ per un reato aggravato ai sensi dell’art. 3 del presente decreto ” ovvero nelle ipotesi ora confluite nell’art. 604 ter c.p. concernente “ i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità ”;
- l’opzione ermeneutica in esame, però, non risulta fondata per l’assorbente considerazione che le aggravanti di cui all’art. 604 ter c.p. non sono mai state contestate, in fatto e/o in diritto, ai ricorrenti nemmeno dal Pubblico Ministero il quale nell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. ha invocato una diversa ed autonoma fattispecie per cui sta procedendo penalmente;
- inoltre, l’art. 604 bis c.p., pure richiamato dalla Questura, non è riferibile alle aggravanti indicate dall’art. 2 comma 3 l. n. 122/93 e, in ogni caso, costituisce fattispecie autonoma, mai ascritta agli odierni esponenti, e diversa da quella loro effettivamente contestata;
- quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere che i provvedimenti siano stati emessi al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 6 comma 1 lettera c) l. n. 401/89, disposizione insuscettibile di applicazione analogica in ragione dei principi di riserva di legge e tassatività applicabili alla fattispecie per il carattere eccezionale ed afflittivo della disciplina in esame;
- la fondatezza della censura esaminata comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli altri motivi) e l’annullamento degli atti impugnati;
- la peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite ad eccezione del contributo unificato che il Ministero dell’interno deve restituire ai ricorrenti qualora da questi anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
2) compensa le spese di lite ad eccezione del contributo unificato che il Ministero dell’interno deve restituire ai ricorrenti qualora da questi anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.