TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/07/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3973/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3973 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Mario Villani Parte_1 C.F._1 come da procura in atti
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Antonio Bruno Romano, come da procura in atti;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza 18.12.2024, celebrata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate in atti. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 27.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 12.12.2023, proponeva nei confronti di Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_2 concordatario celebrato in Auronzo di Cadore (BL) in data 8.6.1957.
Il ricorrente deduceva che l'unione coniugale, dapprima felice, nel tempo si era incrinata per incompatibilità e incomprensione tra i coniugi, così da determinare una rottura dell'unione affettiva, tanto che i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto del 12.5.2016 nel giudizio n. 5489/2015.
Il ricorrente deduceva che, dall'epoca della separazione, la situazione non era mutata nonostante il decorso di alcuni anni e i tentativi di riconciliarsi con la moglie alla quale, più volte, aveva chiesto di rientrare a casa per ricomporre il matrimonio.
evidenziava di versare alla moglie un assegno di mantenimento di € 250,00 Parte_1 mensili;
che la propria situazione reddituale era nel tempo peggiorata a causa dell'aumento delle spese vive e del suo stato di salute, stante la necessità di provvedere ai bisogni della vita quotidiana e in considerazione del fatto che egli viveva da solo in casa e necessitava di costante aiuto;
sosteneva di percepire una pensione mensile di € 1300,00 e che, in ragione della veneranda età e delle problematiche di salute, aveva la necessità di avvalersi di una collaboratrice domestica ed era gravato delle spese vive per le utenze e le tasse;
che di contro la moglie Parte_3 percepiva una pensione netta di oltre € 750,00 mensili e viveva a casa del figlio e della
[...] nuora entrambi stipendiati e con casa di proprietà.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva che sussistevano i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, atteso che l'attuale situazione di separazione dei coniugi si era protratta ininterrottamente per diversi anni, e concludeva per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio “senza nulla a pretendere per il mantenimento”
Si costituiva tempestivamente la resistente la quale deduceva che dal Parte_3
Per matrimonio con il ricorrente erano nati due figli: il 15/04/1958 ed il 3/06/1959; che Per_2 nel corso del primo cinquantennio la vita coniugale si era svolta in modo regolare, i coniugi si erano spostati in varie località per motivi di lavoro (Belluno, Rovigo e nel 1968 a Benevento); che successivamente si erano trasferiti a Sant'Angelo a Cupolo e poi definitivamente, nel 2008, nel
Comune di San Nicola Manfredi (Bn) in un immobile di proprietà.
La resistente contestava quando dedotto da controparte riguardo alle condizioni economiche dei coniugi ed evidenziava di percepire una pensione di euro 597,00 al mese e di essere gravata di notevoli spese relative alle proprie gravi condizioni di salute e per le proprie esigenze esistenziali;
2 che il ricorrente, invece, era proprietario di un notevole compendio immobiliare, riceveva una pensione media di 1.400,00-1.500,00 euro mensili ed aveva trattenuto tutti i risparmi ed i beni mobili frutto della lunga vita coniugale.
Tanto premesso, la resistente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e di porre a carico di un assegno divorzile in proprio favore di euro Parte_1
450,00 o nella diversa misura ritenuta congrua, con vittoria di spese.
All'udienza del 25 marzo 2024 le parti e i loro difensori comparivano dinanzi al Giudice delegato.
Fallito il tentativo di conciliazione, le parti si riportavano alle rispettive richieste e con ordinanza del 2 aprile 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., erano confermate le condizioni della separazione consensuale in punto di assegno di mantenimento dovuto da Parte_1 in favore di Parte_2
Escussi i testimoni indicati dalla parte resistente, la causa era rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 18.12.2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 18.12.2024 la causa era riservata alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data del 3 maggio 2016 di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 12 maggio 2016, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione che è stata ininterrotta in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Deve, quindi, essere decisa la questione inerente la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente la quale, in virtù delle condizioni della separazione consensuale, ha diritto ad un assegno di mantenimento mensile di € 250,00.
Si osserva che il ricorrente non ha depositato la documentazione attestante la propria posizione reddituale e patrimoniale. Non risultano depositati nemmeno i cedolini della pensione né gli estratti di conti e libretti bancari e/o postali.
Va però evidenziato che all'udienza del 25.3.2024 ha dichiarato di percepire Parte_1 una pensione mensile di € 1400,00 ed anche l'indennità di accompagnamento mensile di € 500,00
E', invece, documentato che la resistente percepisce una pensione di € 597,00 mensili.
La resistente ha altresì documentato di essere affetta da gravi problemi di salute per patologie cardiache.
I testi escussi hanno confermato che la resistente è onerata di spese sanitarie ed è bisognosa di cure.
3 Il teste (figlio delle parti in causa) ha riferito quanto segue: “Mia madre Testimone_1 vive con me da quando si è separata da mio padre. Dall'epoca della separazione le condizioni economiche di mia madre sono peggiorate. Mia madre percepisce una pensione di euro 600,00, mensili, oltre all'assegno di mantenimento che percepisce da mio padre. Preciso che mia madre non percepisce più l'assegno di mantenimento da settembre 2023 perché mio padre non glielo versa. Negli ultimi anni le sue esigenze di vita e le sue spese sono aumentate a causa del sopraggiungere di problemi di salute. Sette anni fa a mia madre è stato messo defibrillatore ed è in cura per problemi cardiaci. Mia madre è ancora autonoma però proprio a causa della sua età e dei suoi problemi di salute è diventata fragile…..e quindi stiamo valutando di assumere una persona per la sua assistenza. Mia madre si sottopone una volta all'anno a visite periodiche private specialistiche di controllo per i suoi problemi cardiaci da dott. che riceve a Napoli. Per Per_3 ogni visita si paga un compenso di € 400,00. Mia madre e mio padre quando convivevano avevano dei risparmi in denaro..che derivavano esclusivamente dalle loro pensioni. Quando si sono separati mia madre non ha ricevuto alcuna somma di denaro, i risparmi sono rimasti nella disponibilità di mio padre”.
La teste (nuora della resistente) ha dichiarato: “Le spese di mia suocera sono Tes_2 sicuramente aumentate negli ultimi anni. Dopo che mia suocera è venuta a vivere con noi, dopo circa un anno se ben ricordo, mia suocera è stata sottoposta ad un intervento al cuore in Dan
Donato Milanese dal professore Mia suocera si sottopone 2 volte all'anno a visite di Per_3 controllo a Napoli dal dott. Mia suocera oltre alle visite viene sottoposta ad esami di Per_3 controllo per cui per ogni controllo a Napoli mia suocera spende circa 500/600 euro”.
“Ultimamente mia suocera si è recata a Milano, con ingenti spese di viaggio e di alloggio, per sostituire il defibrillatore presso l'Ospedale di San Donato Milanese” “Mia suocera è malata di asma e questo problema di salute comporta spese di farmacia. Quattro anni fa circa, mia suocera è stata ricoverata a Villa Margherita per i suoi problemi di asma”.
Tanto premesso, si osserva che l'assegno divorzile è invero ancorato a presupposti differenti rispetto a quello di mantenimento (cfr. Cass. 12196/17).
La Suprema Corte aveva affermato che la spettanza dell'assegno divorzile deve essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità dei coniugi, ovvero in base al parametro della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio. (Cass. 11504/17).
L'autosufficienza può essere desunta da una serie di indici principali, quali il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la disponibilità di una casa di
4 abitazione e la capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
in altri termini, la capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali (cfr. Cass.
20525/17).
Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che l'assegno di cui si discute ha finalità non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa (cfr. Cass. S.U. n. 18287/18), nel pieno rispetto degli artt. 2 e
29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale. Alla luce di tale insegnamento, il criterio dell'autosufficienza economica rimane certamente un parametro importante ai fini delle decisioni da assumere, ma non esclusivo.
Infatti, anche qualora il coniuge richiedente risulti economicamente autosufficiente, occorre valutare quale sia stato il suo contributo alla vita domestica e alla formazione della ricchezza complessiva della famiglia o dell'altro coniuge.
In particolare, la componente assistenziale dell'assegno svolge la funzione di permettere al coniuge economicamente più debole di poter far fronte alle necessarie incombenze della vita post-coniugale in una condizione economica, se non necessariamente paragonabile a quella goduta durante il matrimonio anche grazie all'apporto dell'altro coniuge, di normale vivibilità e di autosufficienza.
La componente compensativo-perequativa, invece, è volta a ridurre, se non eliminare, il significativo squilibrio reddituale tra i coniugi determinato dalle rinunce della parte economicamente debole a possibilità di carriera e di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia e alla crescita del patrimonio familiare, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La verifica e la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi costituisce, comunque, il dato da cui occorre prendere le mosse per poi procedere alle ulteriori valutazioni di cui si è detto.
Il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto è indubbio che vi è un'asimmetria tra le entrate mensili dei due coniugi: € 1900,00
ed € 597,00 Parte_1 Parte_2
Alla luce delle risultanze processuali sussistano i presupposti sia della funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile sia della funzione assistenziale.
La resistente all'udienza del 25.3.2024 ha dichiarato di essersi occupata, durante la lunga vita matrimoniale, esclusivamente della cura della casa e della famiglia e di avere lavorato in campagna nell'uliveto e nel vigneto di proprietà del marito e dei suoceri.
Tali circostanze non sono state contestate dal ricorrente.
5 Risulta, quindi, che la resistente abbia con il suo lavoro casalingo e in campagna contribuito, per oltre 50 anni, alle esigenze familiari e alla crescita dei due figli.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso altresì che, durante la lunga vita matrimoniale, i coniugi, con le loro pensioni, sono riusciti ad accumulare dei risparmi, di cui non si conosce l'entità, che sono rimasti nella disponibilità del ricorrente. E' indubbio che tali risparmi sono il frutto anche dei sacrifici e dell'apporto della resistente.
Attualmente la resistente, a causa della sua età avanzata, non è certamente in grado di lavorare e, anche a causa dei suoi problemi di salute, si trova attualmente in una condizione di fragilità fisica che è destinata a progredire. Inoltre è grava da significative spese mediche.
E' indubbio che, proprio a causa dello scioglimento del vincolo matrimoniale, la resistente si è trovata in una condizione di svantaggio economico non potendo più contare sul contributo del marito, percettore di un reddito più elevato, né dei risparmi accumulati durante il matrimonio.
In conclusione, in ragione di tali elementi, la domanda di assegno divorzile va accolta e, tenuto Per_ conto che la resistente vive unitamente al nucleo familiare del figlio e, quindi, non è gravata da spese abitative, si ritiene congruo fissare l'assegno divorzile in favore di Parte_2 nell'importo di € 300,00.
[...]
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 8 giugno 1957 in
Auronzo di Cadore (BL), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno
1957, Parte II-serie A- atto n. 14) tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata in [...] in data [...]) Parte_2
-ordina che la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Auronzo di Cadore (BL) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere, quale assegno divorzile, l'importo Parte_1 di € 300,00 mensili in favore di annualmente rivalutato secondo gli Parte_2 indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla beneficiaria, secondo le modalità che saranno da quest'ultima indicate;
6 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.386,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Bruno Romano.
Benevento, 15 luglio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3973 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Mario Villani Parte_1 C.F._1 come da procura in atti
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Antonio Bruno Romano, come da procura in atti;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza 18.12.2024, celebrata con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate in atti. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 27.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 12.12.2023, proponeva nei confronti di Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_2 concordatario celebrato in Auronzo di Cadore (BL) in data 8.6.1957.
Il ricorrente deduceva che l'unione coniugale, dapprima felice, nel tempo si era incrinata per incompatibilità e incomprensione tra i coniugi, così da determinare una rottura dell'unione affettiva, tanto che i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto del 12.5.2016 nel giudizio n. 5489/2015.
Il ricorrente deduceva che, dall'epoca della separazione, la situazione non era mutata nonostante il decorso di alcuni anni e i tentativi di riconciliarsi con la moglie alla quale, più volte, aveva chiesto di rientrare a casa per ricomporre il matrimonio.
evidenziava di versare alla moglie un assegno di mantenimento di € 250,00 Parte_1 mensili;
che la propria situazione reddituale era nel tempo peggiorata a causa dell'aumento delle spese vive e del suo stato di salute, stante la necessità di provvedere ai bisogni della vita quotidiana e in considerazione del fatto che egli viveva da solo in casa e necessitava di costante aiuto;
sosteneva di percepire una pensione mensile di € 1300,00 e che, in ragione della veneranda età e delle problematiche di salute, aveva la necessità di avvalersi di una collaboratrice domestica ed era gravato delle spese vive per le utenze e le tasse;
che di contro la moglie Parte_3 percepiva una pensione netta di oltre € 750,00 mensili e viveva a casa del figlio e della
[...] nuora entrambi stipendiati e con casa di proprietà.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva che sussistevano i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, atteso che l'attuale situazione di separazione dei coniugi si era protratta ininterrottamente per diversi anni, e concludeva per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio “senza nulla a pretendere per il mantenimento”
Si costituiva tempestivamente la resistente la quale deduceva che dal Parte_3
Per matrimonio con il ricorrente erano nati due figli: il 15/04/1958 ed il 3/06/1959; che Per_2 nel corso del primo cinquantennio la vita coniugale si era svolta in modo regolare, i coniugi si erano spostati in varie località per motivi di lavoro (Belluno, Rovigo e nel 1968 a Benevento); che successivamente si erano trasferiti a Sant'Angelo a Cupolo e poi definitivamente, nel 2008, nel
Comune di San Nicola Manfredi (Bn) in un immobile di proprietà.
La resistente contestava quando dedotto da controparte riguardo alle condizioni economiche dei coniugi ed evidenziava di percepire una pensione di euro 597,00 al mese e di essere gravata di notevoli spese relative alle proprie gravi condizioni di salute e per le proprie esigenze esistenziali;
2 che il ricorrente, invece, era proprietario di un notevole compendio immobiliare, riceveva una pensione media di 1.400,00-1.500,00 euro mensili ed aveva trattenuto tutti i risparmi ed i beni mobili frutto della lunga vita coniugale.
Tanto premesso, la resistente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e di porre a carico di un assegno divorzile in proprio favore di euro Parte_1
450,00 o nella diversa misura ritenuta congrua, con vittoria di spese.
All'udienza del 25 marzo 2024 le parti e i loro difensori comparivano dinanzi al Giudice delegato.
Fallito il tentativo di conciliazione, le parti si riportavano alle rispettive richieste e con ordinanza del 2 aprile 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., erano confermate le condizioni della separazione consensuale in punto di assegno di mantenimento dovuto da Parte_1 in favore di Parte_2
Escussi i testimoni indicati dalla parte resistente, la causa era rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 18.12.2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
All'udienza del 18.12.2024 la causa era riservata alla decisione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data del 3 maggio 2016 di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 12 maggio 2016, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione che è stata ininterrotta in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Deve, quindi, essere decisa la questione inerente la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente la quale, in virtù delle condizioni della separazione consensuale, ha diritto ad un assegno di mantenimento mensile di € 250,00.
Si osserva che il ricorrente non ha depositato la documentazione attestante la propria posizione reddituale e patrimoniale. Non risultano depositati nemmeno i cedolini della pensione né gli estratti di conti e libretti bancari e/o postali.
Va però evidenziato che all'udienza del 25.3.2024 ha dichiarato di percepire Parte_1 una pensione mensile di € 1400,00 ed anche l'indennità di accompagnamento mensile di € 500,00
E', invece, documentato che la resistente percepisce una pensione di € 597,00 mensili.
La resistente ha altresì documentato di essere affetta da gravi problemi di salute per patologie cardiache.
I testi escussi hanno confermato che la resistente è onerata di spese sanitarie ed è bisognosa di cure.
3 Il teste (figlio delle parti in causa) ha riferito quanto segue: “Mia madre Testimone_1 vive con me da quando si è separata da mio padre. Dall'epoca della separazione le condizioni economiche di mia madre sono peggiorate. Mia madre percepisce una pensione di euro 600,00, mensili, oltre all'assegno di mantenimento che percepisce da mio padre. Preciso che mia madre non percepisce più l'assegno di mantenimento da settembre 2023 perché mio padre non glielo versa. Negli ultimi anni le sue esigenze di vita e le sue spese sono aumentate a causa del sopraggiungere di problemi di salute. Sette anni fa a mia madre è stato messo defibrillatore ed è in cura per problemi cardiaci. Mia madre è ancora autonoma però proprio a causa della sua età e dei suoi problemi di salute è diventata fragile…..e quindi stiamo valutando di assumere una persona per la sua assistenza. Mia madre si sottopone una volta all'anno a visite periodiche private specialistiche di controllo per i suoi problemi cardiaci da dott. che riceve a Napoli. Per Per_3 ogni visita si paga un compenso di € 400,00. Mia madre e mio padre quando convivevano avevano dei risparmi in denaro..che derivavano esclusivamente dalle loro pensioni. Quando si sono separati mia madre non ha ricevuto alcuna somma di denaro, i risparmi sono rimasti nella disponibilità di mio padre”.
La teste (nuora della resistente) ha dichiarato: “Le spese di mia suocera sono Tes_2 sicuramente aumentate negli ultimi anni. Dopo che mia suocera è venuta a vivere con noi, dopo circa un anno se ben ricordo, mia suocera è stata sottoposta ad un intervento al cuore in Dan
Donato Milanese dal professore Mia suocera si sottopone 2 volte all'anno a visite di Per_3 controllo a Napoli dal dott. Mia suocera oltre alle visite viene sottoposta ad esami di Per_3 controllo per cui per ogni controllo a Napoli mia suocera spende circa 500/600 euro”.
“Ultimamente mia suocera si è recata a Milano, con ingenti spese di viaggio e di alloggio, per sostituire il defibrillatore presso l'Ospedale di San Donato Milanese” “Mia suocera è malata di asma e questo problema di salute comporta spese di farmacia. Quattro anni fa circa, mia suocera è stata ricoverata a Villa Margherita per i suoi problemi di asma”.
Tanto premesso, si osserva che l'assegno divorzile è invero ancorato a presupposti differenti rispetto a quello di mantenimento (cfr. Cass. 12196/17).
La Suprema Corte aveva affermato che la spettanza dell'assegno divorzile deve essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità dei coniugi, ovvero in base al parametro della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio. (Cass. 11504/17).
L'autosufficienza può essere desunta da una serie di indici principali, quali il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la disponibilità di una casa di
4 abitazione e la capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
in altri termini, la capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali (cfr. Cass.
20525/17).
Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che l'assegno di cui si discute ha finalità non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa (cfr. Cass. S.U. n. 18287/18), nel pieno rispetto degli artt. 2 e
29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale. Alla luce di tale insegnamento, il criterio dell'autosufficienza economica rimane certamente un parametro importante ai fini delle decisioni da assumere, ma non esclusivo.
Infatti, anche qualora il coniuge richiedente risulti economicamente autosufficiente, occorre valutare quale sia stato il suo contributo alla vita domestica e alla formazione della ricchezza complessiva della famiglia o dell'altro coniuge.
In particolare, la componente assistenziale dell'assegno svolge la funzione di permettere al coniuge economicamente più debole di poter far fronte alle necessarie incombenze della vita post-coniugale in una condizione economica, se non necessariamente paragonabile a quella goduta durante il matrimonio anche grazie all'apporto dell'altro coniuge, di normale vivibilità e di autosufficienza.
La componente compensativo-perequativa, invece, è volta a ridurre, se non eliminare, il significativo squilibrio reddituale tra i coniugi determinato dalle rinunce della parte economicamente debole a possibilità di carriera e di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia e alla crescita del patrimonio familiare, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La verifica e la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi costituisce, comunque, il dato da cui occorre prendere le mosse per poi procedere alle ulteriori valutazioni di cui si è detto.
Il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto è indubbio che vi è un'asimmetria tra le entrate mensili dei due coniugi: € 1900,00
ed € 597,00 Parte_1 Parte_2
Alla luce delle risultanze processuali sussistano i presupposti sia della funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile sia della funzione assistenziale.
La resistente all'udienza del 25.3.2024 ha dichiarato di essersi occupata, durante la lunga vita matrimoniale, esclusivamente della cura della casa e della famiglia e di avere lavorato in campagna nell'uliveto e nel vigneto di proprietà del marito e dei suoceri.
Tali circostanze non sono state contestate dal ricorrente.
5 Risulta, quindi, che la resistente abbia con il suo lavoro casalingo e in campagna contribuito, per oltre 50 anni, alle esigenze familiari e alla crescita dei due figli.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso altresì che, durante la lunga vita matrimoniale, i coniugi, con le loro pensioni, sono riusciti ad accumulare dei risparmi, di cui non si conosce l'entità, che sono rimasti nella disponibilità del ricorrente. E' indubbio che tali risparmi sono il frutto anche dei sacrifici e dell'apporto della resistente.
Attualmente la resistente, a causa della sua età avanzata, non è certamente in grado di lavorare e, anche a causa dei suoi problemi di salute, si trova attualmente in una condizione di fragilità fisica che è destinata a progredire. Inoltre è grava da significative spese mediche.
E' indubbio che, proprio a causa dello scioglimento del vincolo matrimoniale, la resistente si è trovata in una condizione di svantaggio economico non potendo più contare sul contributo del marito, percettore di un reddito più elevato, né dei risparmi accumulati durante il matrimonio.
In conclusione, in ragione di tali elementi, la domanda di assegno divorzile va accolta e, tenuto Per_ conto che la resistente vive unitamente al nucleo familiare del figlio e, quindi, non è gravata da spese abitative, si ritiene congruo fissare l'assegno divorzile in favore di Parte_2 nell'importo di € 300,00.
[...]
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 8 giugno 1957 in
Auronzo di Cadore (BL), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno
1957, Parte II-serie A- atto n. 14) tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata in [...] in data [...]) Parte_2
-ordina che la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Auronzo di Cadore (BL) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere, quale assegno divorzile, l'importo Parte_1 di € 300,00 mensili in favore di annualmente rivalutato secondo gli Parte_2 indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla beneficiaria, secondo le modalità che saranno da quest'ultima indicate;
6 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.386,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Bruno Romano.
Benevento, 15 luglio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
7