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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1733/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.6.2025, lette le note scritte depositate, la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1733 / 2023 R.G.
T R A
(C.F. , rappr. e dif., giusta mandato in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcello Ajale
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. come in atti dal funzionario Gennaro Nannola CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2023 parte ricorrente in epigrafe agiva nei confronti dell' CP_1
al fine di:
1) Accertare e riconoscere il diritto del ricorrente all'assegno d'invalidità civile ex lege 118/71 art. 13;
2) Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. dom.to come per la carica CP_1 alla via Ciro il Grande n. 21 – Roma ed all' di LI in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
dom.to come per la carica alla via G. Ferraris n. 4, a pagare senza dilazione al ricorrente in epigrafe i ratei di assegno d'invalidità ex lege 118/71 art 13 maturati e maturandi dal 23/12/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito ad oggi;
1 3) Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per l'anticipo fattone;
4)
Emettere ogni altro provvedimento del caso;
In particolare, parte ricorrente deduceva:
- di aver proposto in data 23/12/2021 domanda amministrativa volta ad ottenere l'assegno d'invalidità civile ex lege 118/71 art. 13;
- di aver ottenuto in data 18/03/2022 il riconoscimento da parte della commissione collegiale dell' dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 80%; CP_1
- di aver inoltrato in data 21/05/2022 il modello AP70;
- di non aver ottenuto l'erogazione assistenziale nonostante la sussistenza dei requisiti socioeconomici. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo che il ricorrente era irreperibile fino alla data del
17/6/2022 (Comunicazione di cessata irreperibilità del Comune di Giugliano in Campania), e che quindi aveva provveduto a liquidare la prestazione dell'assegno di invalidità da luglio 2022, come indicato nel prospetto di liquidazione modello TE08 emesso in data 05.01.2024. Concludeva chiedendo quindi di dichiarare il diritto della prestazione da luglio 2022, e non come da verbale sanitario per i motivi esposti, rinviando la decisione della causa ad una nuova udienza per consentire la liquidazione della prestazione come calcolata dall' , e non come richiesto dal CP_2
ricorrente; infine di dichiarare cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, disposta la trattazione con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa all'esito con la presente sentenza.
Ciò brevemente esposto in fatto, nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto rileva che la residenza anagrafica coincide con il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (art. 43 c.c.).
In sede previdenziale, l'iscrizione anagrafica è presupposto necessario per accedere a prestazioni non contributive (es. pensione di invalidità civile), e la mancata comunicazione del trasferimento può integrare reato e indebita percezione (Cass. VI, n. 45917/2021; n. 43554/2021) CP_ L' costituendosi in giudizio, eccepiva l'irreperibilità del ricorrente dalla data della domanda amministrativa e fino al 17/6/2022 (Comunicazione di cessata irreperibilità del Comune di
Giugliano in Campania) e precisava che la liquidazione non fosse avvenuta in quanto l'erogazione dell'assegno di invalidità, secondo la normativa in vigore, può avvenire solo se l'avente diritto è residente nel territorio italiano.
2 Parte ricorrente, sulla scorta dell'eccezione di parte resistente, depositava certificato di residenza storico dal quale si evince la residenza dal 19.12.2008 nel comune di Mugnano di LI (NA) e dal
17.06.2022 la residenza nel Comune di Giugliano di LI (NA).
Pertanto, alla luce di quanto emerso documentalmente, ossia il certificato di residenza storico del
CP_ ricorrente, e rilevato di contro che l' ha depositato a sostegno di quanto dedotto la sola comunicazione di cessata irreperibilità del Comune di Giugliano in Campania, va riconosciuto il diritto dell'istante a conseguire l'assegno di invalidità, con conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento delle somme dovute, oltre agli ulteriori ratei ed interessi come richiesti fino al soddisfo.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione della peculiarità delle circostanze verificatesi nel caso di specie.
p.q.m.
Il giudice del lavoro del tribunale di LI nord così decide:
CP_ 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno di invalidità civile in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal
23/12/2021, nonché degli ulteriori ratei ed interessi come richiesti e fino al soddisfo;
2) compensa le spese.
Aversa, 4.7.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza del 12.6.2025, lette le note scritte depositate, la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1733 / 2023 R.G.
T R A
(C.F. , rappr. e dif., giusta mandato in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcello Ajale
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. come in atti dal funzionario Gennaro Nannola CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2023 parte ricorrente in epigrafe agiva nei confronti dell' CP_1
al fine di:
1) Accertare e riconoscere il diritto del ricorrente all'assegno d'invalidità civile ex lege 118/71 art. 13;
2) Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. dom.to come per la carica CP_1 alla via Ciro il Grande n. 21 – Roma ed all' di LI in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
dom.to come per la carica alla via G. Ferraris n. 4, a pagare senza dilazione al ricorrente in epigrafe i ratei di assegno d'invalidità ex lege 118/71 art 13 maturati e maturandi dal 23/12/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito ad oggi;
1 3) Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per l'anticipo fattone;
4)
Emettere ogni altro provvedimento del caso;
In particolare, parte ricorrente deduceva:
- di aver proposto in data 23/12/2021 domanda amministrativa volta ad ottenere l'assegno d'invalidità civile ex lege 118/71 art. 13;
- di aver ottenuto in data 18/03/2022 il riconoscimento da parte della commissione collegiale dell' dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 80%; CP_1
- di aver inoltrato in data 21/05/2022 il modello AP70;
- di non aver ottenuto l'erogazione assistenziale nonostante la sussistenza dei requisiti socioeconomici. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo che il ricorrente era irreperibile fino alla data del
17/6/2022 (Comunicazione di cessata irreperibilità del Comune di Giugliano in Campania), e che quindi aveva provveduto a liquidare la prestazione dell'assegno di invalidità da luglio 2022, come indicato nel prospetto di liquidazione modello TE08 emesso in data 05.01.2024. Concludeva chiedendo quindi di dichiarare il diritto della prestazione da luglio 2022, e non come da verbale sanitario per i motivi esposti, rinviando la decisione della causa ad una nuova udienza per consentire la liquidazione della prestazione come calcolata dall' , e non come richiesto dal CP_2
ricorrente; infine di dichiarare cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, disposta la trattazione con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa all'esito con la presente sentenza.
Ciò brevemente esposto in fatto, nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
In punto di diritto rileva che la residenza anagrafica coincide con il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (art. 43 c.c.).
In sede previdenziale, l'iscrizione anagrafica è presupposto necessario per accedere a prestazioni non contributive (es. pensione di invalidità civile), e la mancata comunicazione del trasferimento può integrare reato e indebita percezione (Cass. VI, n. 45917/2021; n. 43554/2021) CP_ L' costituendosi in giudizio, eccepiva l'irreperibilità del ricorrente dalla data della domanda amministrativa e fino al 17/6/2022 (Comunicazione di cessata irreperibilità del Comune di
Giugliano in Campania) e precisava che la liquidazione non fosse avvenuta in quanto l'erogazione dell'assegno di invalidità, secondo la normativa in vigore, può avvenire solo se l'avente diritto è residente nel territorio italiano.
2 Parte ricorrente, sulla scorta dell'eccezione di parte resistente, depositava certificato di residenza storico dal quale si evince la residenza dal 19.12.2008 nel comune di Mugnano di LI (NA) e dal
17.06.2022 la residenza nel Comune di Giugliano di LI (NA).
Pertanto, alla luce di quanto emerso documentalmente, ossia il certificato di residenza storico del
CP_ ricorrente, e rilevato di contro che l' ha depositato a sostegno di quanto dedotto la sola comunicazione di cessata irreperibilità del Comune di Giugliano in Campania, va riconosciuto il diritto dell'istante a conseguire l'assegno di invalidità, con conseguente condanna dell' al CP_1
pagamento delle somme dovute, oltre agli ulteriori ratei ed interessi come richiesti fino al soddisfo.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione della peculiarità delle circostanze verificatesi nel caso di specie.
p.q.m.
Il giudice del lavoro del tribunale di LI nord così decide:
CP_ 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno di invalidità civile in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal
23/12/2021, nonché degli ulteriori ratei ed interessi come richiesti e fino al soddisfo;
2) compensa le spese.
Aversa, 4.7.2025.
Si comunichi.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
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