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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11819 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
RGN. 29774 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to C. Fanelli
e
eredi di Persona_1 convenuti, contumaci all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara estinto il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha rinunciato al giudizio (v. documentazione allegata alle note del 12.11.25).
Non essendosi costituita parte convenuta la sola dichiarazione della parte ricorrente di rinunciare al giudizio determina l'estinzione del giudizio ex art. 306, c.p.c.
Non si dispone sulle spese di lite alla luce della contumacia della parte convenuta.
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 18 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to C. Fanelli
e
eredi di Persona_1 convenuti, contumaci all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara estinto il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha rinunciato al giudizio (v. documentazione allegata alle note del 12.11.25).
Non essendosi costituita parte convenuta la sola dichiarazione della parte ricorrente di rinunciare al giudizio determina l'estinzione del giudizio ex art. 306, c.p.c.
Non si dispone sulle spese di lite alla luce della contumacia della parte convenuta.
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 18 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro