Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì _____________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N.
Rilasciata spedizione in 7712/2024 R.G.L. promossa forma esecutiva all'Avv. DA
ROSA LO CURCIO, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore ______________ ________
Castellana.
- ricorrente -
Per ______________ C O N T R O _____
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 24/03/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 21/05/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero, con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'assegno mensile di invalidità, il ctu, sulla base degli accertamenti espletati, ha ritenuto la ricorrente invalida in misura inferiore al 74% (
67%) concludendo pertanto per l'insussistenza del requisito necessario per ottenere l'invocata prestazione.
Sicché, la domanda afferente all'assegno mensile di invalidità va respinta.
Deve, invece, accogliersi la domanda avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Difatti, il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di a.t.p., Dott.
[...]
sulla base degli accertamenti espletati, ha affermato che la ricorrente Per_1
presenta i requisiti per fruire dello status di “Portatore di handicap (comma 1 art. 3)”.
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazioni in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendo la restante metà a carico dell' liquidata come in dispositivo CP_1
e distratta in favore dell'Avv. Salvatore Castellana, antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento CP_1
della restante metà, che liquida in € 1.750,00, oltre spese generali, IVA e c.p.a., ordinandone la distrazione in favore dell'avv. Salvatore Castellana.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo, 25/03/2024
IL GIUDICE
Elvira Majolino