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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6351 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1964 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 28.5.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Parte_1 P.IVA_1
Buonanno (c.f.: ), dom.ta come in atti;
C.F._1 appellante
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_1 C.F._2
IS IA (c.f.: ), dom.ta come in atti;
C.F._3 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1194/22, resa dal Tribunale di Napoli nord e depositata in data 1.4.2022, nel proc. di primo grado n. 6406/2018.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.5.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato alla sede centrale di (Roma) Parte_1 ed alla filiale di RE UC (CE), espose che: CP_1
1 -aveva acquisto un buono postale fruttifero dell'importo di € 5.164,57 (dieci milioni di vecchie lire), in data 21.3.2021, presso la filiale delle di RE - UC Parte_1
(CE);
-nel mese di settembre del 2017, recatasi presso lo sportello, la riscossione del buono fu negata per intervenuta prescrizione;
-a tergo del titolo era stato apposto solo il timbro recante la data di acquisto del
21.3.2001; non era indicata la scadenza;
non erano indicati gli interessi;
non era indicata la serie;
non vi era alcun elemento dal quale desumere la decorrenza della prescrizione;
-a fronte del titolo vi era la sola dicitura “A TERMINE”, senza indicazione, in particolare, della serie di emissione;
-inoltrò formale reclamo all'ente in data 9.10.2017;
-nella missiva di riscontro del 12.10.2017 chiarì trattarsi di buono Parte_1 appartenente alla serie AA1, che si prescriveva al decorrere di anni 10 dalla scadenza del titolo (sei anni dalla emissione), senza ulteriori precisazioni.
Tanto premesso in fatto, lamentò l'attrice: - la violazione dell'art. 2 del d.m. 19.12.2000
n. 300, in assenza nel titolo degli elementi minimi di identificazione (serie, durata, scadenza, tassi di interesse e altro); -la mancata consegna del foglio informativo, in violazione dell'art. 6 del d.m. cit.; -il mancato decorso della prescrizione. Su tale ultimo punto precisò che la mancanza degli elementi minimi sopra descritti sul buono fruttifero acquistato e la mancanza di informazione, per un verso integravano una condotta dell'emittente contraria agli obblighi di legge, per altro verso impedivano il decorso della prescrizione, in difetto dei dati necessari di conoscenza per poter far valere il proprio diritto alla restituzione.
Invocata la responsabilità contrattuale delle , l'attrice chiese la restituzione Parte_1 della somma portata dal titolo, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese. si costituì eccependo la prescrizione ed argomentando in termini di Parte_1 infondatezza della pretesa.
Con sentenza n.1194-22, il Tribunale di Napoli nord ha accolto la domanda di rimborso del buono fruttifero postale in atti descritto proposta da ha condannato CP_1 [...] al pagamento della somma di € 5.164,57, oltre interessi come indicati in Parte_1 motivazione;
ha rigettato la domanda di condanna di per lite temeraria e l'ha Parte_1 condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.600,00 per compensi, oltre €
250,00 per esborsi ed accessori di legge.
A sostegno della decisione, a fronte di tempestiva eccezione, il tribunale non ha ritenuto decorso il termine di prescrizione poiché, seppur il buono - emesso il 21.3.2001- non recasse
2 la indicazione del numero di serie e della data di scadenza, dalla dicitura “a termine”, posta sul retro del documento, poteva desumersi l'appartenenza del titolo alla serie “AA1”, con la conseguenza che, in base al d.m. di emissione, scadeva al termine del sesto anno solare successivo alla data di emissione (31.12.2007); da tale data il tribunale non ha ritenuto decorso il termine decennale di prescrizione (31.12.2017), in ragione del formale reclamo dell'attrice tempestivamente intervenuto il 9.10.2017. Non ha motivato il tribunale sulle altre questioni poste dall'attrice.
Avverso questa sentenza ha proposto appello affidato a n. 2 motivi. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza e la violazione delle norme regolatrici la materia della prescrizione applicabile ratione temporis.
In tale motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui, ai fini della decorrenza della prescrizione, aveva erroneamente individuato la data di scadenza del titolo al termine del sesto anno solare (31.12.2007), laddove doveva considerarsi la data effettiva di scadenza del titolo (21.3.2007, dopo sei anni dalla emissione avvenuta il 21.3.2001), con la conseguenza che il diritto era prescritto essendo intervenuto atto interruttivo della prescrizione
(reclamo ricevuto il 9.10.2017) a termine decennale ormai decorso. Aggiunge che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non avevano alcuna rilevanza impedimenti di mero fatto all'esercizio del diritto.
Con il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza riferibile alle spese di lite, liquidate in maniera esosa senza tener conto delle indicazioni contenute nel d.m. di riferimento e del valore della domanda.
Ha chiesto l'appellante di accogliere l'appello, di ritenere prescritta la pretesa, di rigettare tutte le eccezioni proposte dall'attrice in primo grado;
ha chiesto, altresì, la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo (alle pagg. CP_1 nn. 5 e 6) tutte le originarie eccezioni sulla carenza nel buono degli elementi minimi per risalire alla scadenza ed alla prescrizione e sulla mancata consegna del foglio informativo, circostanze che avevano proprio impedito il decorso della eccepita prescrizione.
All'udienza del 28.5.2025, sulle conclusioni delle parti precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.L'appello non è fondato.
3 Sussiste il diritto al rimborso dell'attrice odierna parte appellata, sia pur per ragioni diverse da quelle ritenute dal primo giudice. La motivazione della sentenza va, dunque, integrata per quanto si esporrà di seguito.
2.1-Non vi è dubbio che ha ragione l'appellante sulla necessità, ai fini del Parte_1 decorso della prescrizione decennale, di individuare la scadenza di un buono fruttifero guardando non all'anno solare (31.12), ma al decorso del periodo di scadenza di anni sei, successivo alla data di emissione (21.3.2007; prescrizione 21.3.2017).
La Corte di Cassazione sul punto ha chiarito, nella sentenza del 2023 n. 21943, cheIn tema di buoni fruttiferi postali della serie AA1, il termine decennale di prescrizione del diritto alla liquidazione del capitale e degli interessi decorre dalla data di scadenza del titolo, individuata nel giorno di completo decorso del periodo di sei anni successivo a quello di emissione, e non dal 31 dicembre dell'anno di scadenza. ..."
Dunque, per i buoni postali AA1, il termine decennale di prescrizione per la riscossione inizia a decorrere sei danni dopo la data di emissione, erroneo essendo il riferimento, utilizzato dal Tribunale, alla scadenza dell'anno solare (31.12). La prescrizione decorre dal primo giorno successivo al sesto anno di emissione del buono, come chiaramente desumibile dagli artt. 8 e 18 del d.m. 19.12.2000. Dall'esame congiunto delle due disposizioni, la Corte ha desunto che la scadenza dei BFP della serie AA1 è fissata "al termine del sesto anno successivo a quello di emissione" e che i diritti dei relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi si prescrivono una volta "trascorsi dieci anni dalla data di scadenza" così individuata.
La Corte ha evidenziato come l'espressione letterale utilizzata dalla norma faccia riferimento non già al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare di scadenza del buono, bensì al "termine" (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo di durata dei buoni, pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi. Tale data, pertanto, intesa come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali, il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione essere liquidati in capitale e interessi, comincia a decorrere la prescrizione dei relativi diritti.
La richiesta di rimborso sarebbe astrattamente prescritta, posto che il reclamo è intervenuto a prescrizione decennale già decorsa.
3.Va a questo punto evidenziato che l'appellata che è risultata CP_1 vittoriosa in primo grado sulla domanda di rimborso, ha riproposto in appello tutte le questioni già sollevate in primo grado riferibili alla carente compilazione del buono ed agli obblighi informativi asseritamente violati, che incidevano sul decorso della prescrizione
4 (individuazione del dies a quo; pag. n. 5 dell'appello); su tali questioni il tribunale non si è pronunciato.
In particolare, la cliente si duole della mancanza sul titolo degli elementi minimi di compilazione (scadenza, serie, interessi) e della mancata consegna del foglio informativo
(contenente le informazioni sulla scadenza del titolo), condotta che incideva proprio sulla individuazione del termine iniziale di decorso della prescrizione, questione non affrontata dal Tribunale né espressamente né implicitamente.
Dalla lettura dell'appello emerge con chiarezza la riproposizione di tali questioni;
deve, dunque, ritenersi che l'appellante abbia manifestato in modo chiaro la volontà di chiederne il riesame.
Si ricorda che per la parte vittoriosa in primo grado è sufficiente riproporre le eccezioni, anche senza formule sacramentali, e non è necessario proporre appello incidentale nei casi in cui sulle questioni sollevate il tribunale non si sia pronunciato né attraverso un'enunciazione espressa né attraverso un'enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca (Cass. SSUU 2017, 11799).
4. L'obbligo di consegnare il foglio informativo per i buoni postali è entrato in vigore con il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000. Ciò significa che per i buoni emessi a partire da quella data è necessario che l'emittente fornisca al sottoscrittore il documento che illustra le caratteristiche dell'investimento.
In particolare, il d.m. citato, all'art. 2, rubricato “Condizioni dell'emissione”, al co.1 dispone che: L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.
All'art. 3, rubricato “Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento”, prosegue: Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
5.Rileva il Collegio che, quanto alle conseguenze derivanti dall'inadempimento, da parte di , dei propri obblighi informativi nei confronti dei sottoscrittori al Parte_1 momento della emissione dei buoni fruttiferi, si riscontrano nella giurisprudenza di merito diversi orientamenti.
5 5.1- Secondo una prima linea interpretativa, la condotta inadempiente di nei Pt_1 confronti del cliente per omessa consegna del Foglio Informativo, integra una responsabilità contrattuale, fonte di danno che, come tale, legittima la domanda risarcitoria del sottoscrittore, avendo impedito tale condotta omissiva di renderlo edotto della scadenza del buono al fine di esercitare il proprio diritto di credito nei termini prescrizionali. In siffatta prospettiva non avrebbe rilevanza dirimente la circostanza che sulla G.U. siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione della responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità della controparte di procurarsi aliunde
l'informazione necessaria.
Nel caso in esame, pur volendo aderire a tale tesi, si rileva che in primo grado è stata formulata solo domanda di rimborso e non una domanda risarcitoria conseguente alla violazione degli obblighi informativi.
5.2-Secondo altro orientamento, la mancata consegna del foglio informativo non integra alcuna responsabilità in capo a , bensì l'impossibilità di far decorrere la Pt_1 prescrizione decennale ex art. 2935 c.c. Si ritiene, infatti, che l'onere posto in capo al cliente di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, può essere assolto solo se l'investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere;
a tal fine sono funzionali a mettere il sottoscrittore a conoscenza delle caratteristiche dell'intera operazione l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità disciplinati dagli artt. 3
e 6 del d.m. 19.12.2020, dettati anche a tutela del valore costituzionale del risparmio (art. 47
Cost.). In base a tale diversa linea interpretativa, in caso di inadempienza di Pt_1 all'obbligo informativo con particolare riferimento alla “scadenza” del buono e, dunque, alla decorrenza del termine di prescrizione ordinario di anni 10, l'ignoranza del sottoscrittore sul punto equivale all'assenza di indicazione sul titolo della data di scadenza.
Una tale circostanza non potrebbe ritenersi, dunque, un impedimento soggettivo, come tale irrilevante, a far valere la prescrizione, bensì un'autentica causa giuridica rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2935 c.c.
5.3.-Secondo ulteriore indirizzo interpretativo, in materia di buoni postali fruttiferi, il termine di prescrizione ordinario decennale decorre dalla scadenza del titolo, determinabile attraverso la durata specificata nel decreto ministeriale di riferimento pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, la cui conoscenza si presume in capo ai risparmiatori.
In base a tale orientamento, il mancato assolvimento da parte di dell'obbligo di Pt_1 consegnare il foglio informativo non integra una forma di responsabilità contrattuale o
6 extracontrattuale di quest'ultima poiché i buoni fruttiferi postali si qualificano come titoli di legittimazione necessari ex art. 2002 c.c., il cui contenuto contrattuale viene integrato ab externo dai decreti ministeriali emanati in materia secondo il meccanismo disciplinato dall'art. 1339 c.c.
L'obbligo informativo dell'ente emittente si considera assolto, secondo questa impostazione, mediante la pubblicazione del decreto ministeriale contenente il regolamento legale ed economico dei buoni postali in Gazzetta Ufficiale, cui i risparmiatori possono agevolmente accedere, sulla base dell'ordinaria diligenza, attraverso la consultazione della relativa pubblicazione ufficiale, indipendentemente dalla consegna del prospetto informativo.
6.Tanto premesso si osserva che, anche a voler aderire a tale ultimo orientamento, il richiamo alla diligenza ordinaria dell'investitore impone comunque di verificare se l'attrice sia stata posta in concreto in condizioni tali da poter desumere la scadenza del termine dell'investimento al fine di acquisire aliunde le informazioni necessarie in ordine al dies a quo del termine prescrizionale. Inoltre, nel caso in esame non vi è solo questione di mancata consegna del foglio informativo, ma di emissione di un buono esso stesso carente a monte degli elementi minimi descrittivi/conoscitivi.
6.1-Nel titolo in atti prodotto è presente la sola dicitura “A TERMINE”; non è indicata la scadenza e soprattutto non è indicata la serie;
tale ultima carenza è determinante perché, pur volendo risalire al d.m. di emissione, la sola consultazione del decreto non sarebbe stata sufficiente, nel caso specifico, ad individuare la serie ed il dies a quo della prescrizione.
Si evidenzia, infatti, che per i collocamenti effettuati tra il 28.12.2000 ed il 13.4.2001, il d.m. di riferimento è quello del 19.12.2000. Tale d.m. ha previso la emissione di due diverse tipologie di titoli con diversa serie e scadenza (un buono ventennale, serie A1, ed un buono a termine, serie AA1, con scadenza ad anni sei). Ciò vuol dire che neppure dall'esame del solo d.m. era possibile risalire con assoluta certezza alla serie, non essendo stata emessa solo la serie AA1.
Neppure rileva la distinzione che fa l'ente in base alla quale il buono ventennale Pt_1
A1 fosse ordinario mentre quello AA1 a termine.
Invero, nel D.M. di riferimento, all'art. 14, rubricato “durata e interessi” quanto al buono A1 si legge: I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione;
all'art. 18, rubricato “durata e interessi”, quanto al buono AA1, si legge: I buoni fruttiferi postali della serie "AA1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione.
7 La differenza tra buono ordinario e buono a termine non è affatto chiarita nel d.m. e neppure emerge pianamente;
del resto, anche un buono ventennale, per un risparmiatore comune, può essere inteso come a termine (in tal senso, cfr. Trib. Monza, sentenza n.
1124/2025).
In definitiva, la certezza dell'appartenenza del titolo alla serie AA1 l'investitore l'ha avuta solo all'esito dei chiarimenti delle Poste contenuti nella risposta al reclamo.
6.2-Non osta a tale conclusione l'argomento in base al quale i fatti ai quali l'art. 2935
c.c. conferisce rilevanza in punto di impedimento del decorso della prescrizione sono solo quelli derivanti da cause giuridiche e non impedimenti soggettivi o fattuali: l'ignoranza del termine nel caso al vaglio è, infatti, dipeso dall'inadempimento della controparte, che ha collocato un titolo privo dei minimi elementi descrittivi e senza adeguata informativa. Ne consegue che non è configurabile un impedimento soggettivo al decorso della prescrizione, bensì una causa giuridica che non ha consentito di acquisire la consapevolezza necessaria sulle caratteristiche del titolo, la scadenza ed il decorso della prescrizione, impedendo al sottoscrittore di attivarsi per far valere il proprio diritto, in concreto ostacolando l'esercizio del diritto (in tal senso Appello Napoli 24.9.2024 n. 3719).
7. Infine, con provvedimento 18 ottobre 2022, n. 30346 (richiamato nella sentenza TAR di seguito indicata) l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha sanzionato
[...]
per pratiche commerciali scorrette in fase di collocamento e rimborso di buoni Parte_1 postali, in particolare per omessa, incompleta e contraddittoria informazione sulle caratteristiche dei titoli e sulla decorrenza della prescrizione.
Il TAR Lazio, nella recente sentenza dell'1.9.2025, n. 15916, decidendo sulla impugnativa alla sanzione, ha confermato il provvedimento e la sanzione inflitta, rilevando che le condotte esaminate, caratterizzate da ambiguità ed omissioni, impedivano di fatto al risparmiatore di avere piena conoscenza delle caratteristiche dei titoli e della decorrenza della prescrizione.
La sentenza ha chiarito che , nel suo ruolo di operatore, deve essere Parte_1 considerata a tutti gli effetti un “professionista” nei confronti dei risparmiatori, con conseguenti obblighi di diligenza, correttezza e buona fede previsti dal Codice del Consumo.
È stata finanche ritenuta rilevante la mancata adozione, da parte dell'ente postale, di iniziative volte ad avvertire i titolari di buoni prossimi alla prescrizione delle conseguenze derivanti dal mancato incasso tempestivo dei titoli.
8 Nonostante il provvedimento abbia riguardato un periodo successivo a quello in esame
(buoni prescritti anni 2018-2022), tale elemento corrobora la motivazione resa posto che le condotte sono le medesime.
L'appello va, dunque, rigettato.
8.L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in ordine alle questioni trattate, integra le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, alla luce della disciplina della soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.compensa le spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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