Art. 71. (Costruzioni nelle zone sismiche).
Per le costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione la denuncia di cui al quinto comma dell'articolo 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , puo' essere presentata entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 26 giugno 1981, n. 333 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 1981, n. 456 , ha disposto (con l'art. 3) che "il termine previsto dall' art. 71 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e' elevato a sessanta giorni".
Per le costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione la denuncia di cui al quinto comma dell'articolo 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , puo' essere presentata entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 26 giugno 1981, n. 333 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 1981, n. 456 , ha disposto (con l'art. 3) che "il termine previsto dall' art. 71 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e' elevato a sessanta giorni".