Articolo 71 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
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Versione
19 maggio 1981
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Versione
12 agosto 1981
Art. 71. (Costruzioni nelle zone sismiche).

Per le costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione la denuncia di cui al quinto comma dell'articolo 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , puo' essere presentata entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 26 giugno 1981, n. 333 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 1981, n. 456 , ha disposto (con l'art. 3) che "il termine previsto dall' art. 71 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e' elevato a sessanta giorni".
Entrata in vigore il 12 agosto 1981