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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4441 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Presidente
- Dott.ssa Marta Ienzi
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Giudice
- Dott.ssa SC Cosentino riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19063 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA nato a [...] il [...] ( C.F. 1 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Letizia Spasari e Antonio Manganiello, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E il 17.04.1985 nata a [...]_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Miri, giusta procura in C.F. 2 atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto dalle parti e depositato in data 17.02.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, parte ricorrente esponeva che: aveva contratto matrimonio con rito civile in Castiglione della Pescaia (GR) in data 23.03.2015 (trascritto nel Registro Atti di
Matrimonio del predetto Comune N.
2 - P. 1 - Anno 2015), dalla cui unione nascevano i figli Per 1 (Grosseto il 12.12.2014) e Per_2 (Roma il 4.09.2017); venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi decidevano di separarsi (RG n. 41815/2021); con sentenza non definitiva di status n. 1086/2023 pubbl. il 23/01/2023 (passata in giudicato) il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale delle parti. Tanto premesso parte ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, fosse disposto l'affido congiunto dei figli minori Per_1 e
Per_2, disponendo che la frequentazione padre figli fosse regolata nelle modalità indicate nell'ordinanza presidenziale resa in sede di procedimento di separazione del 04.10.2022; fosse statuito un contributo per il mantenimento dei figli minori di complessivi € 550, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva la signora CP_1 la quale, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e alla domanda di affidamento e collocamento dei figli minori formulate dal sig. Pt 1 chiedeva di contro che il marito si facesse carico quale contributo al mantenimento dei figli minori Per_1 e Per_2, un assegno mensile pari a complessivi € 1.200 (€ 600 per ciascun figlio) oltre al 80% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile di € 500 mensili in ragione della sopravvenuta ingravescenza delle proprie condizioni di salute.
All'udienza del 04.02.2025 le parti rappresentavano al Giudice Delegato la loro volontà di addivenire ad una soluzione della controversia, chiedendo un termine per formulare un accordo.
In data 17.02.2025 le parti depositavano accordo congiunto chiedendo la trasformazione del rito:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Castiglione della Pescaia (GR) in data 23 marzo 2015 da IA RI e SC De MI;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione della Pescaia (GR) di procedere alle annotazioni di rito - atto di matrimonio N.
2 - P.1 - Anno 2015
3) affidare i minori OR e NE in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento domiciliare prevalente degli stessi presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriali salvo che per le questioni di straordinaria amministrazione relative ai minori per le quali l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto;
4) il Sig. RI vedrà e terrà con sé i minori con le seguenti modalità:
-· un weekend alternativamente dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola dei minori al lunedì mattina con riaccompagno a scuola dei minori;
- nella settimana di spettanza paterna del weekend, un pomeriggio infrasettimanale (il lunedì) dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagno a scuola l'indomani;
- nella settimana di spettanza materna del weekend, continuativamente per due giorni infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) dall'uscita di scuola del mercoledì con i pernotti e riaccompagno a scuola il venerdì mattina;
- Festività natalizie: alternativamente il 24/12 (vigilia di Natale) e il 25/12 (Natale) con ciascun genitore e suddivisione del restante periodo (26.12 - 30.12 e 31.12 6.01) alternativamente tra le parti;
- Festività pasquali: ad anni alterni fra i genitori;
- In occasione del compleanno dei minori ripartendo la giornata fra i genitori in caso in cui non si decida di trascorrerla tutti insieme in compagnia dei figli;
- In occasione dei compleanni dei genitori nonché del giorno della Festa della Mamma e del Papà rispettivamente con ciascuno di essi;
- Vacanze Estive: i minori staranno con la madre dal 1 al 15 luglio e con il padre dal 15 al 31 luglio e poi con la madre dal 1 al 15 agosto e con il padre dal 15 al 31 agosto. 5) le parti concordano l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità - il cui professionista sarà individuato di comune intesa tra le stesse - cui entrambi si dichiarano disponibili al fine di ottenere un supporto nella ripresa di un rapporto e dialogo sereno ma soprattutto funzionale alla tutela del superiore interesse dei figli minori OR e NE;
6) il Sig. IA RI verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza Marzo 2025 alla
Sig.ra SC De MI, a mezzo bonifico bancario, l'assegno quale contributo al mantenimento per i figli minori OR e NE di Euro 1.000,00 mensili (Euro 500,00 per ciascun figlio) con rivalutazione ISTAT annuale come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa in uso presso codesto Tribunale di Roma che si richiama integralmente;
7) ciascun coniuge continuerà a percepire il 50% di propria spettanza dell'assegno unico e universale erogato in favore della prole minore;
8) ciascuna coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9) a titolo di regolamentazione di ogni rapporto economico-patrimoniale fra loro intercorrente a seguire della loro separazione, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano e concordano quanto segue:
9a. la Sig.ra SC De MI si riconosce debitrice del Sig. IA RI della complessiva somma di Euro 16.800,00 (pari al 50% della sorte di cui al precetto notificato al Sig. RI in data 23.11.2022 6.400,00 Euro nonché dei canoni di locazione della ex casa familiare di Via Sagramoso n. 7 da ottobre 2022 a maggio 2023 -10.400,00 Euro);
9b. Il Sig. IA RI, a sua volta, si riconosce debitore della Sig.ra SC De
MI della complessiva somma di Euro 11.600,00 (pari alla differenza dovuta sul solo parziale versamento dell'assegno di mantenimento per i figli minori operato da giugno
2023 a ottobre 2023 - Euro 1.000,00 - nonché al mancato versamento dell'assegno di mantenimento per gli stessi da novembre 2023 a novembre 2024 comprensivo di rivalutazione ISTAT e differenza ISTAT dovuta sulle mensilità versate di dicembre,
gennaio e febbraio 2025 - Euro 10.600,00); 10) al fine di definire le rispettive pendenze economiche esistenti tra le parti e di cui al punto 9a e 9b che precede, il Sig. IA RI e la Sig.ra SC De MI concordano di operare una compensazione delle reciproche posizioni dare/avere sopra indicate a definitiva chiusura e tacitazione di qualsivoglia pendenza a tal titolo connessa;
11) per l'effetto di quanto sopra convenuto in via transattiva, la Sig.ra SC De
MI versa, contestualmente alla sottoscrizione della presente istanza e accordo congiunto di divorzio, al Sig. IA RI a mezzo assegno circolare allo stesso intestato, la somma di Euro 5.200,00 pari alla differenza tra le poste attive e passive riferibili alle parti e descritte al punto 9a e 9b ed entrambi dichiarano di essere interamente soddisfatti della avvenuta composizione bonaria delle loro reciproche pretese
13) la Sig.ra SC De MI riconosce di essere debitrice del Sig. EL
CE LI CE per somme dovute a titolo di morosità condominiali maturate nell'ambito del contratto di locazione relativo all'immobile di Roma Via Sagramoso n. 7
(ex casa coniugale), dichiarando di avere con lo stesso stipulato in data 18.11.2024 un accordo a saldo e stralcio di ogni pretesa da parte del suddetto proprietario;
la stessa si è impegnata ed ha ottenuto dal Sig. EL CE LI liberatoria da ogni pretesa a tale titolo nei confronti del Sig. IA RI rimanendo lei stessa unica debitrice;
14) la Sig.ra SC De MI, contestualmente alla sottoscrizione della presente istanza e accordo congiunto di divorzio, in esecuzione degli odierni accordi economici di cui ai punti 9a, 9b, 10 e 11 rinuncia al precetto che ha dato corso al pignoramento presso terzi già eseguito presso il Datore di lavoro di RI e presso UNICREDIT e notificato al
Sig. IA RI in data 9.08.2024 (Tribunale di Roma, RG 12202/2024 G. Dott. Gasper!
Udienza 12.6.2025) procedimento esecutivo presso terzi a cui pure definitivamente rinuncia ex art. 629 CpC impegnandosi a depositare nella procedura esecutiva in parola, entro cinque giorni decorrenti dalla data odierna, apposito atto di rinuncia a tal fine predisposto, eventualmente a firma congiunta tra le parti onde dare il massimo impulso agli adempimenti successivi, ed a sottoscrivere ogni istanza necessaria affinchè venga dichiarato estinto il suddetto pignoramento presso terzi dello stipendio e del conto corrente del Sig. RI con richiesta di liberazione e di immediato svincolo delle somme pignorate ed accantonate dal datore di lavoro e da UNICREDIT a vantaggio del medesimo Sig.
IA RI;
Eventuali spese, imposte e tasse del suddetto precetto e del procedimento esecutivo presso terzi RG 12202/2024 G. Dott. Gasper Udienza 12.6.2025 restano a carico della rinunciante
De MI, con integrale compensazione anche dei compensi dei legali. 15) il Sig. IA RI, contestualmente alla sottoscrizione della presente istanza e accordo congiunto di divorzio, giusta la suddetta rinuncia al precetto e al pignoramento presso terzi RG 12202/2024 G. Dott. Gaspert Udienza 12.6.2025 rinuncia a sua volta alla opposizione al precetto del 3.05.2024, presso il GIUDICE di PACE di ROMA, RG.
45506/24 con prossima udienza fissata al 17 settembre 2025 in corso di notifica.
Eventuali spese, imposte e tasse del suddetto procedimento restano a carico del rinunciante RI, con integrale compensazione anche dei compensi dei legali.
16) con l'esatta realizzazione di quanto indicato ai precedenti punti, le parti avranno sistemato definitivamente i loro rapporti dare-avere e non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione;
17) il Sig. IA RI e la Sig.ra SC De MI si danno reciprocamente atto di aver così provveduto a regolare ogni e qualunque loro rapporto economico- patrimoniale;
pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto dagli stessi convenuto nelle presenti condizioni, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, titolo o motivo derivante dal rapporto di coniugio;
18) le spese legali della presente procedura restano a carico di ciascuna parte ed i rispettivi legali sottoscrivono il presente accordo anche per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8 legge professionale forense;
19) l'avv. Paola Miri e l'Avv. Maria Letizia Spasari si impegnano al deposito telematico della presente istanza congiunta nel fascicolo R.G. 19063/2024 nonché della parallela istanza congiunta nel fascicolo R.G. 418156/2021 contestualmente alla sottoscrizione della stessa da parte delle parti e dei rispettivi difensori.
20) i Sig.ri IA RI e SC De MI sottoscrivono personalmente il presente atto che si compone di n. 6 pagine in due originali uno per ciascuna parte per accettazione e conferma sostanziale di ogni specifica condizione e pattuizione intervenuta.
All'udienza del 19.02.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e le condizioni rassegnate dalle parti, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo da queste raggiunto depositato in data 17.02.2025, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data della pronuncia dell'ordinanza presidenziale in sede di separazione del 06.10.2022 nonché dalla sentenza non definitiva sullo status n.
1086/2023 pubbl. il 23/01/2023 del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1 nata a [...] [...] ( Controparte_1 C.F._1 e il 17.04.1985 (
), contratto in Castiglione della Pescaia (GR) in C.F. 2 data 23.03.2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione della Pescaia (GR) di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (N.
2 - P. 1 - Anno 2015);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti depositato in data 17.02.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 12.03.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Filomena Albano Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Presidente
- Dott.ssa Marta Ienzi
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
Giudice
- Dott.ssa SC Cosentino riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19063 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA nato a [...] il [...] ( C.F. 1 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Letizia Spasari e Antonio Manganiello, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E il 17.04.1985 nata a [...]_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Miri, giusta procura in C.F. 2 atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto dalle parti e depositato in data 17.02.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, parte ricorrente esponeva che: aveva contratto matrimonio con rito civile in Castiglione della Pescaia (GR) in data 23.03.2015 (trascritto nel Registro Atti di
Matrimonio del predetto Comune N.
2 - P. 1 - Anno 2015), dalla cui unione nascevano i figli Per 1 (Grosseto il 12.12.2014) e Per_2 (Roma il 4.09.2017); venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi decidevano di separarsi (RG n. 41815/2021); con sentenza non definitiva di status n. 1086/2023 pubbl. il 23/01/2023 (passata in giudicato) il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale delle parti. Tanto premesso parte ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, fosse disposto l'affido congiunto dei figli minori Per_1 e
Per_2, disponendo che la frequentazione padre figli fosse regolata nelle modalità indicate nell'ordinanza presidenziale resa in sede di procedimento di separazione del 04.10.2022; fosse statuito un contributo per il mantenimento dei figli minori di complessivi € 550, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento.
Si costituiva la signora CP_1 la quale, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e alla domanda di affidamento e collocamento dei figli minori formulate dal sig. Pt 1 chiedeva di contro che il marito si facesse carico quale contributo al mantenimento dei figli minori Per_1 e Per_2, un assegno mensile pari a complessivi € 1.200 (€ 600 per ciascun figlio) oltre al 80% delle spese straordinarie, nonché un assegno divorzile di € 500 mensili in ragione della sopravvenuta ingravescenza delle proprie condizioni di salute.
All'udienza del 04.02.2025 le parti rappresentavano al Giudice Delegato la loro volontà di addivenire ad una soluzione della controversia, chiedendo un termine per formulare un accordo.
In data 17.02.2025 le parti depositavano accordo congiunto chiedendo la trasformazione del rito:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Castiglione della Pescaia (GR) in data 23 marzo 2015 da IA RI e SC De MI;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione della Pescaia (GR) di procedere alle annotazioni di rito - atto di matrimonio N.
2 - P.1 - Anno 2015
3) affidare i minori OR e NE in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento domiciliare prevalente degli stessi presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriali salvo che per le questioni di straordinaria amministrazione relative ai minori per le quali l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà congiunto;
4) il Sig. RI vedrà e terrà con sé i minori con le seguenti modalità:
-· un weekend alternativamente dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola dei minori al lunedì mattina con riaccompagno a scuola dei minori;
- nella settimana di spettanza paterna del weekend, un pomeriggio infrasettimanale (il lunedì) dall'uscita di scuola con pernotto e riaccompagno a scuola l'indomani;
- nella settimana di spettanza materna del weekend, continuativamente per due giorni infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) dall'uscita di scuola del mercoledì con i pernotti e riaccompagno a scuola il venerdì mattina;
- Festività natalizie: alternativamente il 24/12 (vigilia di Natale) e il 25/12 (Natale) con ciascun genitore e suddivisione del restante periodo (26.12 - 30.12 e 31.12 6.01) alternativamente tra le parti;
- Festività pasquali: ad anni alterni fra i genitori;
- In occasione del compleanno dei minori ripartendo la giornata fra i genitori in caso in cui non si decida di trascorrerla tutti insieme in compagnia dei figli;
- In occasione dei compleanni dei genitori nonché del giorno della Festa della Mamma e del Papà rispettivamente con ciascuno di essi;
- Vacanze Estive: i minori staranno con la madre dal 1 al 15 luglio e con il padre dal 15 al 31 luglio e poi con la madre dal 1 al 15 agosto e con il padre dal 15 al 31 agosto. 5) le parti concordano l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità - il cui professionista sarà individuato di comune intesa tra le stesse - cui entrambi si dichiarano disponibili al fine di ottenere un supporto nella ripresa di un rapporto e dialogo sereno ma soprattutto funzionale alla tutela del superiore interesse dei figli minori OR e NE;
6) il Sig. IA RI verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza Marzo 2025 alla
Sig.ra SC De MI, a mezzo bonifico bancario, l'assegno quale contributo al mantenimento per i figli minori OR e NE di Euro 1.000,00 mensili (Euro 500,00 per ciascun figlio) con rivalutazione ISTAT annuale come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i minori secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa in uso presso codesto Tribunale di Roma che si richiama integralmente;
7) ciascun coniuge continuerà a percepire il 50% di propria spettanza dell'assegno unico e universale erogato in favore della prole minore;
8) ciascuna coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9) a titolo di regolamentazione di ogni rapporto economico-patrimoniale fra loro intercorrente a seguire della loro separazione, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano e concordano quanto segue:
9a. la Sig.ra SC De MI si riconosce debitrice del Sig. IA RI della complessiva somma di Euro 16.800,00 (pari al 50% della sorte di cui al precetto notificato al Sig. RI in data 23.11.2022 6.400,00 Euro nonché dei canoni di locazione della ex casa familiare di Via Sagramoso n. 7 da ottobre 2022 a maggio 2023 -10.400,00 Euro);
9b. Il Sig. IA RI, a sua volta, si riconosce debitore della Sig.ra SC De
MI della complessiva somma di Euro 11.600,00 (pari alla differenza dovuta sul solo parziale versamento dell'assegno di mantenimento per i figli minori operato da giugno
2023 a ottobre 2023 - Euro 1.000,00 - nonché al mancato versamento dell'assegno di mantenimento per gli stessi da novembre 2023 a novembre 2024 comprensivo di rivalutazione ISTAT e differenza ISTAT dovuta sulle mensilità versate di dicembre,
gennaio e febbraio 2025 - Euro 10.600,00); 10) al fine di definire le rispettive pendenze economiche esistenti tra le parti e di cui al punto 9a e 9b che precede, il Sig. IA RI e la Sig.ra SC De MI concordano di operare una compensazione delle reciproche posizioni dare/avere sopra indicate a definitiva chiusura e tacitazione di qualsivoglia pendenza a tal titolo connessa;
11) per l'effetto di quanto sopra convenuto in via transattiva, la Sig.ra SC De
MI versa, contestualmente alla sottoscrizione della presente istanza e accordo congiunto di divorzio, al Sig. IA RI a mezzo assegno circolare allo stesso intestato, la somma di Euro 5.200,00 pari alla differenza tra le poste attive e passive riferibili alle parti e descritte al punto 9a e 9b ed entrambi dichiarano di essere interamente soddisfatti della avvenuta composizione bonaria delle loro reciproche pretese
13) la Sig.ra SC De MI riconosce di essere debitrice del Sig. EL
CE LI CE per somme dovute a titolo di morosità condominiali maturate nell'ambito del contratto di locazione relativo all'immobile di Roma Via Sagramoso n. 7
(ex casa coniugale), dichiarando di avere con lo stesso stipulato in data 18.11.2024 un accordo a saldo e stralcio di ogni pretesa da parte del suddetto proprietario;
la stessa si è impegnata ed ha ottenuto dal Sig. EL CE LI liberatoria da ogni pretesa a tale titolo nei confronti del Sig. IA RI rimanendo lei stessa unica debitrice;
14) la Sig.ra SC De MI, contestualmente alla sottoscrizione della presente istanza e accordo congiunto di divorzio, in esecuzione degli odierni accordi economici di cui ai punti 9a, 9b, 10 e 11 rinuncia al precetto che ha dato corso al pignoramento presso terzi già eseguito presso il Datore di lavoro di RI e presso UNICREDIT e notificato al
Sig. IA RI in data 9.08.2024 (Tribunale di Roma, RG 12202/2024 G. Dott. Gasper!
Udienza 12.6.2025) procedimento esecutivo presso terzi a cui pure definitivamente rinuncia ex art. 629 CpC impegnandosi a depositare nella procedura esecutiva in parola, entro cinque giorni decorrenti dalla data odierna, apposito atto di rinuncia a tal fine predisposto, eventualmente a firma congiunta tra le parti onde dare il massimo impulso agli adempimenti successivi, ed a sottoscrivere ogni istanza necessaria affinchè venga dichiarato estinto il suddetto pignoramento presso terzi dello stipendio e del conto corrente del Sig. RI con richiesta di liberazione e di immediato svincolo delle somme pignorate ed accantonate dal datore di lavoro e da UNICREDIT a vantaggio del medesimo Sig.
IA RI;
Eventuali spese, imposte e tasse del suddetto precetto e del procedimento esecutivo presso terzi RG 12202/2024 G. Dott. Gasper Udienza 12.6.2025 restano a carico della rinunciante
De MI, con integrale compensazione anche dei compensi dei legali. 15) il Sig. IA RI, contestualmente alla sottoscrizione della presente istanza e accordo congiunto di divorzio, giusta la suddetta rinuncia al precetto e al pignoramento presso terzi RG 12202/2024 G. Dott. Gaspert Udienza 12.6.2025 rinuncia a sua volta alla opposizione al precetto del 3.05.2024, presso il GIUDICE di PACE di ROMA, RG.
45506/24 con prossima udienza fissata al 17 settembre 2025 in corso di notifica.
Eventuali spese, imposte e tasse del suddetto procedimento restano a carico del rinunciante RI, con integrale compensazione anche dei compensi dei legali.
16) con l'esatta realizzazione di quanto indicato ai precedenti punti, le parti avranno sistemato definitivamente i loro rapporti dare-avere e non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione;
17) il Sig. IA RI e la Sig.ra SC De MI si danno reciprocamente atto di aver così provveduto a regolare ogni e qualunque loro rapporto economico- patrimoniale;
pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto dagli stessi convenuto nelle presenti condizioni, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, titolo o motivo derivante dal rapporto di coniugio;
18) le spese legali della presente procedura restano a carico di ciascuna parte ed i rispettivi legali sottoscrivono il presente accordo anche per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8 legge professionale forense;
19) l'avv. Paola Miri e l'Avv. Maria Letizia Spasari si impegnano al deposito telematico della presente istanza congiunta nel fascicolo R.G. 19063/2024 nonché della parallela istanza congiunta nel fascicolo R.G. 418156/2021 contestualmente alla sottoscrizione della stessa da parte delle parti e dei rispettivi difensori.
20) i Sig.ri IA RI e SC De MI sottoscrivono personalmente il presente atto che si compone di n. 6 pagine in due originali uno per ciascuna parte per accettazione e conferma sostanziale di ogni specifica condizione e pattuizione intervenuta.
All'udienza del 19.02.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e le condizioni rassegnate dalle parti, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo da queste raggiunto depositato in data 17.02.2025, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data della pronuncia dell'ordinanza presidenziale in sede di separazione del 06.10.2022 nonché dalla sentenza non definitiva sullo status n.
1086/2023 pubbl. il 23/01/2023 del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il Parte_1 nata a [...] [...] ( Controparte_1 C.F._1 e il 17.04.1985 (
), contratto in Castiglione della Pescaia (GR) in C.F. 2 data 23.03.2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione della Pescaia (GR) di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (N.
2 - P. 1 - Anno 2015);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti depositato in data 17.02.2025, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 12.03.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Filomena Albano Marta Ienzi