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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 16523/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 16523/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. ANNAMARIA LIBERTI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ANNAMARIA LIBERTI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, attualmente in comproprietà verrà messa in vendita, di comune accordo tra i coniugi.
3. La sig.ra ha manifestato la volontà di trasferire la propria residenza in Spagna a causa di problemi di CP_1 salute che la affliggono da tempo. Essendo la stessa priva di una rete familiare presente in Italia, la stessa ha scelto di trasferirsi vicino alla madre, in Spagna, dove peraltro ha reperito un'attività lavorativa. Alla luce di tale circostanza al fine di consentire una gestione che non destabilizzi il minore, le parti di comune accordo ritengono di affidare in via esclusiva il minore al padre, sig. , il quale garantirà la cura, l'educazione e l'assistenza quotidiana Parte_1
1 dello stesso. Il figlio sarà pertanto collocato presso la residenza del padre, sita in Pavone del Mella (BS), via Vittorio Emanuele n. 75/C.
4. La sig.ra ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio per tutto il periodo estivo a partire dal giorno CP_1 successivo la chiusura della scuola fino al giorno precedente la riapertura;
inoltre, previo accordo tra i genitori la madre potrà trascorrere con il figlio tutti i week end ogni qual volta vi sarà la possibilità e il padre si rende disponibile ad accompagnare il minore in Spagna presso l'abitazione della madre;
5. Il padre si accolla per intero il mantenimento del figlio minore.
6. Il sig. inoltre, concorrerà nella misura del 100% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il Pt_1 figlio, le spese mediche non mutuabili e scolastiche, ludico-sportive, previamente concordate, secondo i criteri indicati nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che si allega al presente ricorso. L'assegno unico sarà percepito dal coniuge che ne ha diritto, ovvero dal sig. Pt_1
7. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere in relazione alla divisione dei beni della comunione de residuo.
8. Si dà atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, per cui non viene previsto alcun assegno divorzile a favore della moglie.
9. I coniugi non sono tenuti a versare, tra di loro, alcun assegno di mantenimento, e dichiarano di aver già definito reciprocamente i loro rapporti economici-finanziari.
10. Spese compensate”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Venezuela in data 01/12/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PAVONE DEL MELLA (BS) (atto n. 9, parte II, serie C, anno 2018)
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di Controparte_1 CP_1 aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
IC SI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 16523/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. ANNAMARIA LIBERTI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ANNAMARIA LIBERTI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, attualmente in comproprietà verrà messa in vendita, di comune accordo tra i coniugi.
3. La sig.ra ha manifestato la volontà di trasferire la propria residenza in Spagna a causa di problemi di CP_1 salute che la affliggono da tempo. Essendo la stessa priva di una rete familiare presente in Italia, la stessa ha scelto di trasferirsi vicino alla madre, in Spagna, dove peraltro ha reperito un'attività lavorativa. Alla luce di tale circostanza al fine di consentire una gestione che non destabilizzi il minore, le parti di comune accordo ritengono di affidare in via esclusiva il minore al padre, sig. , il quale garantirà la cura, l'educazione e l'assistenza quotidiana Parte_1
1 dello stesso. Il figlio sarà pertanto collocato presso la residenza del padre, sita in Pavone del Mella (BS), via Vittorio Emanuele n. 75/C.
4. La sig.ra ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio per tutto il periodo estivo a partire dal giorno CP_1 successivo la chiusura della scuola fino al giorno precedente la riapertura;
inoltre, previo accordo tra i genitori la madre potrà trascorrere con il figlio tutti i week end ogni qual volta vi sarà la possibilità e il padre si rende disponibile ad accompagnare il minore in Spagna presso l'abitazione della madre;
5. Il padre si accolla per intero il mantenimento del figlio minore.
6. Il sig. inoltre, concorrerà nella misura del 100% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il Pt_1 figlio, le spese mediche non mutuabili e scolastiche, ludico-sportive, previamente concordate, secondo i criteri indicati nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che si allega al presente ricorso. L'assegno unico sarà percepito dal coniuge che ne ha diritto, ovvero dal sig. Pt_1
7. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere in relazione alla divisione dei beni della comunione de residuo.
8. Si dà atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, per cui non viene previsto alcun assegno divorzile a favore della moglie.
9. I coniugi non sono tenuti a versare, tra di loro, alcun assegno di mantenimento, e dichiarano di aver già definito reciprocamente i loro rapporti economici-finanziari.
10. Spese compensate”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Venezuela in data 01/12/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PAVONE DEL MELLA (BS) (atto n. 9, parte II, serie C, anno 2018)
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di Controparte_1 CP_1 aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
IC SI
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